Art. 10. Per la soluzione delle controversie, che possono sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso e' formato da tre membri, due dei quali sono scelti dalle parti ed il terzo designato dall'assessore all'agricoltura della regione competente per territorio ove e' ubicato lo stabilimento di trasformazione.