(all. 13 - art. 1)
                               Art. 10.
   Per  la  soluzione delle controversie, che possono sorgere durante
l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio  di  un
collegio arbitrale. Esso e' formato da tre membri, due dei quali sono
scelti   dalle   parti   ed   il   terzo   designato   dall'assessore
all'agricoltura  della  regione  competente  per  territorio  ove  e'
ubicato lo stabilimento di trasformazione.