(all. 14 - art. 1)
                               Art. 9.
   Sono  istituiti,  obbligatoriamente,  centri  di  raccolta  in cui
concentrare e controllare fisicamente il  prodotto  da  avviare  alla
trasformazione;  i  centri  saranno  gestiti  dalle  associazioni dei
produttori al di fuori degli impianti industriali.
   Qualora  si  tratti  di  impianti  di  trasformazione direttamente
gestiti da associazioni o  cooperative  di  produttori,  tali  centri
potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.