Art. 9. Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.