Art. 7. All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita. All'arrivo presso l'impresa di trasformazione, viene fatto, in presenza di un rappresentante dell'associazione dei produttori, il controllo del prodotto ricevuto, ed il controllo del residuo secco, che sara' indicato sulla bolla di consegna. In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative previste, si procedera' ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti, che fara' testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce. L'accettazione della ricevuta di consegna con l'indicazione del contenuto di sostanza secca, fa fede del buon accordo delle parti per quanto in essa e' indicato. Se una partita di prodotto e' contestata e le parti non si accordano, la questione e' rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito nominato d'accordo tra le parti. In caso di disaccordo sulla nomina del perito decide il collegio di cui al successivo art. 10.