(all. 16 - art. 1)
                               Art. 7.
   All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice
preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.
   All'arrivo  presso  l'impresa  di  trasformazione, viene fatto, in
presenza di un rappresentante dell'associazione  dei  produttori,  il
controllo  del  prodotto ricevuto, ed il controllo del residuo secco,
che sara' indicato sulla bolla di consegna.
   In  caso  di non rispondenza alle specifiche qualitative previste,
si procedera' ad un ulteriore prelievo ed  al  controllo,  presso  lo
stabilimento,  di  un  campione  in contraddittorio fra le parti, che
fara'  testo  per  l'esito  della  controversia   in   atto   e   per
l'accettazione o meno della merce.
   L'accettazione  della  ricevuta  di consegna con l'indicazione del
contenuto di sostanza secca, fa fede del buon accordo delle parti per
quanto in essa e' indicato.
   Se  una  partita  di  prodotto  e'  contestata  e  le parti non si
accordano, la questione e' rimessa, ai sensi dell'art. 9 della  legge
n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito nominato
d'accordo tra le parti. In caso di disaccordo sulla nomina del perito
decide il collegio di cui al successivo art. 10.