(all. 17 - art. 1)
                               Art. 6.
   Per  il  prodotto  oggetto  del  presente accordo sono definite le
norme di qualita' che verranno allegate al presente accordo (allegati
3 e 4).
   Il  verificarsi  di  eventi  eccezionali  che non consentissero la
consegna o il ritiro del  prodotto  debbono  essere  comunicati  alla
controparte con il mezzo scritto piu' veloce.
   Le   modalita'   di  consegna  saranno  concordate  tra  le  parti
contraenti.
   Qualora  alla  data  prevista, comunicata secondo le modalita' del
terzo  comma  del  presente  articolo,  l'acquirente  non  ritiri  il
prodotto  contrattato, o il venditore non consegni secondo contratto,
la  parte   venditrice   o   compratrice   potra'   fare   verificare
immediatamente  dal  collegio  arbitrale di cui all'art. 10 i mancati
ritiri o consegne.
   Se  il  collegio arbitrale accerta l'inadempienza dell'acquirente,
oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte  lesa  sara'
dovuta  una  somma  a titolo di penale pari al 10% del prezzo minimo,
salvo il risarcimento del danno ulteriore.
   Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.