Art. 6. Per il prodotto oggetto del presente accordo sono definite le norme di qualita' che verranno allegate al presente accordo (allegati 3 e 4). Il verificarsi di eventi eccezionali che non consentissero la consegna o il ritiro del prodotto debbono essere comunicati alla controparte con il mezzo scritto piu' veloce. Le modalita' di consegna saranno concordate tra le parti contraenti. Qualora alla data prevista, comunicata secondo le modalita' del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritiri il prodotto contrattato, o il venditore non consegni secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potra' fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10 i mancati ritiri o consegne. Se il collegio arbitrale accerta l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sara' dovuta una somma a titolo di penale pari al 10% del prezzo minimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.