Art. 5. Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo, rispondente alle norme di qualita' concordate di cui agli allegati 3 e 4. La parte acquirente si impegna a: 1) ritirare la totalita' del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualita' concordate, entro i termini pattuiti nel contratto; 2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalita' contrattuali. La parte agricola si impegna a: 1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualita' concordate come da allegati 3 e 4.