(all. 18 - art. 1)
                               Art. 5.
   Nell'ambito  delle  obbligazioni  assunte  dai contraenti la parte
agricola si impegna a consegnare  all'acquirente  tutto  il  prodotto
oggetto  dell'accordo,  rispondente alle norme di qualita' concordate
di cui agli allegati 3 e 4.
   La parte acquirente si impegna a:
    1)  ritirare  la totalita' del prodotto contrattato, che risponda
alle norme di qualita'  concordate,  entro  i  termini  pattuiti  nel
contratto;
    2)  pagare  per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo
le modalita' contrattuali.
   La parte agricola si impegna a:
    1)  consegnare  tutto  il  prodotto contrattato che risponda alle
norme di qualita' concordate come da allegati 3 e 4.