Art. 3. Il prezzo minimo di cessione delle patate atte alla trasformazione industriale viene fissato in: L. 160 al chilogrammo per il prodotto di calibro compreso fra 35 ed 80 mm., di cui alle norme di qualita' della "fascia A" (v. allegato 3); L. 130 al chilogrammo per il prodotto di calibro inferiore a 45 mm., di cui alle norme di qualita' della "fascia B" (v. allegato 4); L. 160 al chilogrammo per il prodotto di calibro superiore a 45 mm., di cui alle norme di qualita' della "fascia B" (v. allegato 4). La "fascia B" comprende la mescolanza dei tuberi della stessa varieta' aventi calibro inferiore e superiore ai 45 mm. Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa in natura, riferiti al momento della scavatura del prodotto, franco centro di raccolta su camion. Eventuali altri condizionamenti e servizi resi, se richiesti e concordati, saranno a carico dell'impresa acquirente.