(all. 20 - art. 1)
                               Art. 3.
   Il prezzo minimo di cessione delle patate atte alla trasformazione
industriale viene fissato in:
    L.  160 al chilogrammo per il prodotto di calibro compreso fra 35
ed 80 mm., di cui  alle  norme  di  qualita'  della  "fascia  A"  (v.
allegato 3);
    L.  130  al chilogrammo per il prodotto di calibro inferiore a 45
mm., di cui alle norme di qualita' della "fascia B" (v. allegato 4);
    L.  160  al chilogrammo per il prodotto di calibro superiore a 45
mm., di cui alle norme di qualita' della "fascia B" (v. allegato  4).
   La  "fascia  B"  comprende  la  mescolanza dei tuberi della stessa
varieta' aventi calibro inferiore e superiore ai 45 mm.
   Tali  prezzi  si  intendono  per  merce  alla  rinfusa  in natura,
riferiti al momento della scavatura del prodotto,  franco  centro  di
raccolta su camion.
   Eventuali  altri  condizionamenti  e  servizi resi, se richiesti e
concordati, saranno a carico dell'impresa acquirente.