Art. 2. Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1) e le imprese acquirenti contratti di vendita per complessive tonn. 110.000 di patate. La stipula dei contratti avverra' con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2). I contratti dovranno essere stipulati entro il 10 marzo 1990 e le quantita' saranno ripartite, in accordo tra le associazioni dei produttori, sentito il parere della parte acquirente, come risulta dal prospetto allegato (allegato 1). Le parti si riservano di verificare la contrattazione in seduta congiunta presso il MAF, entro il 30 marzo 1990. Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti la ripartizione per associazione di produttori, con la mediazione dell'UNAPA e dell'APPE si dovra' provvedere a ripartire tali quantitativi gia' contrattati, fra altre associazioni di produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessita' delle aziende acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 20 aprile 1990. Qualora nella seconda contrattazione dovessero risultare contrattati quantitativi eccedenti quelli predetti, tali quantitativi eccedenti, se conformi, verranno egualmente ritirati dalle aziende di trasformazione, ma gli stessi verranno pagati al prezzo di fascia diminuito dei contributi AIMA, compreso quello sui trasporti. Le unioni nazionali, nelle certificazioni di loro competenza, indicheranno, per ogni singolo contratto, i quantitativi destinatari dell'intervento AIMA.