(all. 21 - art. 1)
                               Art. 2.
   Con  il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati
tra le associazioni  dei  produttori  riconosciute,  come  da  elenco
allegato  (allegato  1)  e le imprese acquirenti contratti di vendita
per complessive tonn. 110.000 di patate.
   La  stipula  dei  contratti  avverra' con il sistema della vendita
diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante
del presente accordo (allegato 2).
   I  contratti dovranno essere stipulati entro il 10 marzo 1990 e le
quantita' saranno ripartite,  in  accordo  tra  le  associazioni  dei
produttori,  sentito  il  parere della parte acquirente, come risulta
dal prospetto allegato (allegato 1).
   Le  parti  si  riservano di verificare la contrattazione in seduta
congiunta presso il MAF, entro il 30 marzo 1990.
   Qualora   dalla   verifica  della  contrattazione  risultasse  non
collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo  nazionale
di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti
la ripartizione per associazione di  produttori,  con  la  mediazione
dell'UNAPA   e  dell'APPE  si  dovra'  provvedere  a  ripartire  tali
quantitativi gia' contrattati, fra altre associazioni  di  produttori
che  dispongano  ancora  di  prodotto,  nel rispetto delle necessita'
delle aziende acquirenti.  Le  stesse  provvederanno  a  prorogare  i
termini di contrattazione fino al 20 aprile 1990.
   Qualora   nella   seconda   contrattazione   dovessero   risultare
contrattati quantitativi eccedenti quelli predetti, tali quantitativi
eccedenti, se conformi, verranno egualmente ritirati dalle aziende di
trasformazione, ma gli stessi verranno pagati  al  prezzo  di  fascia
diminuito dei contributi AIMA, compreso quello sui trasporti.
   Le  unioni  nazionali,  nelle  certificazioni  di loro competenza,
indicheranno, per ogni singolo contratto, i quantitativi  destinatari
dell'intervento AIMA.