Art. 10.
  Contestualmente  all'emissione  del prestito, o successivamente, ma
non oltre il secondo anno di vita del medesimo, e  per  le  finalita'
indicate  in  premessa,  il Tesoro stipulera' con una o piu' primarie
istituzioni finanziarie italiane o estere un accordo per effetto  del
quale:
    a) la controparte riconoscera' al Tesoro l'importo di dollari USA
11.950.000, pari alla differenza tra il valore nominale ed  il  netto
ricavo del prestito obbligazionario medesimo;
    b)  il Tesoro si impegnera' a corrispondere alla controparte, con
cadenza semestrale fino al mese di aprile del 1997 sull'ammontare  di
dollari  USA 1.500.000.000 importi pari al Libor a sei mesi diminuito
di  almeno  15  centesimi,  calcolato  e  quotato  secondo  gli   usi
internazionali,  contro pagamento, da parte dell'altro contraente e a
favore del Tesoro, di importi pari a quelli dovuti  dalla  Repubblica
per  interessi  sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto e
alle medesime scadenze;
    c)  ove, ai sensi del citato accordo, il Tesoro sia alle medesime
date creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra  il
Tesoro  e  la controparte, ai sensi dell'accordo medesimo, avverranno
esclusivamente per il saldo netto.
  Le   somme   dovute   dal  Tesoro  alla  controparte,  per  effetto
dell'operazione di cui al comma precedente, saranno  versate  tramite
la  Banca  d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate
dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le
aziende   di   credito  incaricate,  per  le  operazioni  conseguenti
all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato
decreto.