Art. 10. Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, ma non oltre il secondo anno di vita del medesimo, e per le finalita' indicate in premessa, il Tesoro stipulera' con una o piu' primarie istituzioni finanziarie italiane o estere un accordo per effetto del quale: a) la controparte riconoscera' al Tesoro l'importo di dollari USA 11.950.000, pari alla differenza tra il valore nominale ed il netto ricavo del prestito obbligazionario medesimo; b) il Tesoro si impegnera' a corrispondere alla controparte, con cadenza semestrale fino al mese di aprile del 1997 sull'ammontare di dollari USA 1.500.000.000 importi pari al Libor a sei mesi diminuito di almeno 15 centesimi, calcolato e quotato secondo gli usi internazionali, contro pagamento, da parte dell'altro contraente e a favore del Tesoro, di importi pari a quelli dovuti dalla Repubblica per interessi sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto e alle medesime scadenze; c) ove, ai sensi del citato accordo, il Tesoro sia alle medesime date creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e la controparte, ai sensi dell'accordo medesimo, avverranno esclusivamente per il saldo netto. Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.