Art. 3. Il prestito sara' rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 10.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria. I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.