Art. 3.
  Il   prestito   sara'  rappresentato  da  titoli,  al  portatore  o
nominativi, in tagli del valore nominale di  dollari  USA  10.000,  o
multiplo  di  tale  importo.  I  titoli possono circolare in Italia e
all'estero ed essere acquistati da soggetti  residenti  nel  rispetto
della normativa valutaria.
  I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.