Art. 5.
  I  titoli  rappresentativi  del prestito costituiscono obbligazioni
dirette, generali e non condizionate del Governo  italiano;  essi  si
pongono  e  si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi
altro prestito estero non privilegiato dello Stato.
  Il  Governo italiano non collochera' all'estero titoli assistiti da
ipoteca, pegno o altro privilegio, ne'  accordera'  tali  garanzie  a
prestiti esteri gia' emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia
non venga attribuita anche agli emittendi titoli.
  Qualunque  portatore  dei  titoli  avra'  facolta'  di  chiedere il
rimborso anticipato del  capitale  e  il  pagamento  degli  interessi
maturati,  mediante  richiesta  sottoscritta  che dovra' pervenire al
Ministero  del  tesoro  prima   che   l'inadempimento   sia   sanato,
nell'ipotesi che:
    a)  il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  del
capitale  o  degli  interessi  dovuti  in   relazione   al   prestito
obbligazionario;
    b)  il  Governo  italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno
qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni  dei
titoli,  salvo  che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni
da quello in cui la banca estera incaricata del servizio  finanziario
del  prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del
portatore del titolo;
    c)   il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  di
qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito  estero  sia
divenuto  rimborsabile  anticipatamente  a  causa  di  decadenza  dal
termine quale conseguenza di un inadempimento.
  Ai  fini  del  presente articolo, per debito estero si intende ogni
debito  del  Governo  italiano  o  garantito  dal  Governo  italiano,
denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore
in  una  valuta  estera,  nei  confronti  di  qualsiasi  persona  non
residente nella Repubblica italiana.