Art. 7.
  Il  Tesoro  stipulera',  secondo gli usi internazionali, un accordo
con un consorzio guidato da Salomon  Brothers  International  Limited
(Salomon) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sul
mercato internazionale.
  La stampa dei titoli sara' curata da Salomon, che provvedera' anche
alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.
  Il  Tesoro riconoscera' a Salomon, che potra' retrocederla in tutto
o  in  parte  al  sindacato  di  collocamento  o  alle  altre  banche
interessate,   una  provvigione  una  tantum  dello  0,30  per  cento
dell'ammontare  nominale  del  prestito,  nonche'   una   commissione
forfettaria  di  importo  pari  a  dollari  USA  100.000  a titolo di
rimborso delle spese di emissione e di quelle  relative  al  servizio
finanziario del prestito.