Art. 7. Il Tesoro stipulera', secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Salomon Brothers International Limited (Salomon) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sul mercato internazionale. La stampa dei titoli sara' curata da Salomon, che provvedera' anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate. Il Tesoro riconoscera' a Salomon, che potra' retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione una tantum dello 0,30 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonche' una commissione forfettaria di importo pari a dollari USA 100.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.