IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17
luglio 1934, n. 1265;
  Visto il Regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la  legge  29  novembre  1971,  n.  1073,  contenente  norme
sanitarie sugli scambi di carni fresche  tra  l'Italia  e  gli  altri
Stati membri della Comunita' economica europea;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889,  concernente  l'attuazione  della  direttiva  comunitaria  n.
72/462/CEE  relativa  ai  problemi  sanitari  e  di polizia sanitaria
all'importazione di animali delle specie bovina e suina  e  di  carni
fresche in provenienza dai Paesi terzi;
  Vista  la  direttiva del Consiglio n. 83/90 del 7 febbraio 1983 che
modifica la direttiva n.  64/433  relativa  a  problemi  sanitari  in
materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
  Visto   il  decreto  ministeriale  15  marzo  1985,  recante  norme
sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione  e  la  bollatura
delle carni fresche in importazione ed in particolare l'art. 7;
  Ritenuto   opportuno   modificare   le   disposizioni   riguardanti
l'importazione di teste bovine dai Paesi  della  Comunita'  economica
europea,  secondo il disposto degli articoli 5 e 6 della direttiva n.
83/90/CEE sopracitata;
  Considerato  che  non  sussistono  problemi sanitari ne' di polizia
sanitaria relativi all'importazione  di  muscoli  masseteri  e  teste
bovine in provenienza dai Paesi della Comunita' economica europea;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  7  del  decreto  ministeriale  15  marzo  1985 e' cosi'
sostituito:
  "Art.  7.  - In deroga alla lettera K) dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e'  consentita
l'importazione  dagli  Stati membri della Comunita' economica europea
di  muscoli  masseteri  bovini  interi,  o  di  teste   bovine,   con
l'inclusione  o  non  della  lingua  e del cervello, a condizione che
queste ultime  siano  state  rasate  previa  scottatura  a  65  gradi
centigradi ed abbiano subito l'oblazione delle corna e dei padiglioni
auricolari.
  Con   apposita   ordinanza   ministeriale  e'  altresi'  consentita
l'importazione di muscoli masseteri bovini  interi  dai  Paesi  terzi
iscritti   nell'elenco   di  cui  all'allegato  F)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, modificato dal
decreto  ministeriale  29  luglio  1987,  e  per  i  quali sono state
stabilite le liste  comunitarie  dei  macelli  e  dei  laboratori  di
sezionamento per bovini".