IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il Regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi; Vista la direttiva del Consiglio n. 83/90 del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva n. 64/433 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione ed in particolare l'art. 7; Ritenuto opportuno modificare le disposizioni riguardanti l'importazione di teste bovine dai Paesi della Comunita' economica europea, secondo il disposto degli articoli 5 e 6 della direttiva n. 83/90/CEE sopracitata; Considerato che non sussistono problemi sanitari ne' di polizia sanitaria relativi all'importazione di muscoli masseteri e teste bovine in provenienza dai Paesi della Comunita' economica europea; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 7 del decreto ministeriale 15 marzo 1985 e' cosi' sostituito: "Art. 7. - In deroga alla lettera K) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e' consentita l'importazione dagli Stati membri della Comunita' economica europea di muscoli masseteri bovini interi, o di teste bovine, con l'inclusione o non della lingua e del cervello, a condizione che queste ultime siano state rasate previa scottatura a 65 gradi centigradi ed abbiano subito l'oblazione delle corna e dei padiglioni auricolari. Con apposita ordinanza ministeriale e' altresi' consentita l'importazione di muscoli masseteri bovini interi dai Paesi terzi iscritti nell'elenco di cui all'allegato F) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 1987, e per i quali sono state stabilite le liste comunitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento per bovini".