Art. 2. Atrazina 1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per tutto l'anno 1990 sono vietati sul territorio nazionale la vendita e tutti gli impieghi delle formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti su tutto il territorio nazionale. 2. La possibilita' di consentire l'uso di atrazina per il diserbo del mais negli anni successivi al 1990 sara' valutata sulla base dell'andamento della contaminazione di atrazina delle acque destinate al consumo umano. In ogni caso, eventuali usi futuri saranno limitati ai formulati di atrazina in associazione con altri diserbanti per mais e sorgo nonche' a dosi massime di impiego pari a 0,75 kg di atrazina tecnica per ettaro.