Art. 2.
                               Atrazina
  1.  A  far  data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e  per  tutto  l'anno  1990  sono
vietati  sul  territorio  nazionale  la  vendita e tutti gli impieghi
delle formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione  con
altri diserbanti su tutto il territorio nazionale.
  2.  La  possibilita' di consentire l'uso di atrazina per il diserbo
del mais negli anni successivi al  1990  sara'  valutata  sulla  base
dell'andamento della contaminazione di atrazina delle acque destinate
al consumo umano. In ogni caso, eventuali usi futuri saranno limitati
ai  formulati  di  atrazina  in associazione con altri diserbanti per
mais e sorgo nonche' a dosi massime di impiego  pari  a  0,75  kg  di
atrazina tecnica per ettaro.