Art. 4.
                             Trifluralin
  1.  A  far  data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i presidi  sanitari  a  base  di
trifluralin  possono  essere  immessi nel commercio in Italia solo se
formulati con principio attivo tecnico con contenuto di  nitrosammine
inferiore a 0,4 mg/kg.