Art. 5.
                       Procedure amministrative
  1.  Le imprese titolari delle registrazioni dei presidi sanitari, a
base delle sostanze attive indicate agli  articoli  precedenti,  sono
tenute a far pervenire al Ministero della sanita' - D.G.I.A.N., entro
e  non  oltre  ventuno  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  due  nuove
etichette, per ciascun prodotto, di  cui  una  in  bollo,  attestanti
l'immissione in commercio dei prodotti di cui alla presente ordinanza
in conformita' alle dosi massime, ai campi  e  alle  prescrizioni  di
impiego di cui ai precedenti articoli.
  2. Le imprese titolari di registrazioni relative a presidi sanitari
a base di trifluralin sono tenute a  presentare  al  Ministero  della
sanita'   -   D.G.I.A.N.,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, formale dichiarazione di conformita' alla prescrizione di
cui all'art. 4, sottoscritta dal responsabile dell'impresa, allegando
il  metodo  d'analisi  utilizzato per il controllo. Le stesse imprese
sono tenute a far pervenire al citato ufficio, entro il 31 gennaio di
ogni  anno, a partire dal 1991, una sintesi dei controlli sistematici
effettuati sulle nitrosammine nel trifluralin.
  3. Entro il piu' breve tempo e comunque non oltre la data di cui al
comma 1, le imprese di cui al comma  1  provvedono  al  ritiro  delle
confezioni  dei  prodotti  attualmente  in  commercio  che  siano non
conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2,  3  e  4  della
presente  ordinanza  ovvero, nei casi in cui non ricorrono divieti di
impiego,  all'aggiornamento   delle   etichette   in   accordo   alle
disposizioni della presente ordinanza.
  4.   In  caso  di  inadempienza,  si  provvede  alla  revoca  delle
registrazioni.