Art. 5. Procedure amministrative 1. Le imprese titolari delle registrazioni dei presidi sanitari, a base delle sostanze attive indicate agli articoli precedenti, sono tenute a far pervenire al Ministero della sanita' - D.G.I.A.N., entro e non oltre ventuno giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, due nuove etichette, per ciascun prodotto, di cui una in bollo, attestanti l'immissione in commercio dei prodotti di cui alla presente ordinanza in conformita' alle dosi massime, ai campi e alle prescrizioni di impiego di cui ai precedenti articoli. 2. Le imprese titolari di registrazioni relative a presidi sanitari a base di trifluralin sono tenute a presentare al Ministero della sanita' - D.G.I.A.N., entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, formale dichiarazione di conformita' alla prescrizione di cui all'art. 4, sottoscritta dal responsabile dell'impresa, allegando il metodo d'analisi utilizzato per il controllo. Le stesse imprese sono tenute a far pervenire al citato ufficio, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 1991, una sintesi dei controlli sistematici effettuati sulle nitrosammine nel trifluralin. 3. Entro il piu' breve tempo e comunque non oltre la data di cui al comma 1, le imprese di cui al comma 1 provvedono al ritiro delle confezioni dei prodotti attualmente in commercio che siano non conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza ovvero, nei casi in cui non ricorrono divieti di impiego, all'aggiornamento delle etichette in accordo alle disposizioni della presente ordinanza. 4. In caso di inadempienza, si provvede alla revoca delle registrazioni.