Art. 6.
  Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione il 1› marzo 1995 al netto della ritenuta di cui all'art.  1
del   decreto-legge  19  settembre  1986,  n.  556,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata  sulla
differenza  fra  il  valore  di rimborso e il prezzo di emissione dei
certificati stessi. Ove necessario, si procedera' agli arrotondamenti
con il sistema indicato al precedente art. 5.