Art. 2. Le operazioni di prelievo di cui al punto a) dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria del reparto di rianimazione del centro ospedaliero di Borgo Trento anche a domicilio del soggetto donante. Le operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie di oculistica site al secondo piano del padiglione geriatrico del centro ospedaliero di Borgo Trento.