Art. 2.
  Le  operazioni  di  prelievo  di  cui  al  punto a) dell'art. 1 del
presente decreto possono essere eseguite oltre  che  presso  la  sala
operatoria  del  reparto  di  rianimazione  del centro ospedaliero di
Borgo Trento anche a domicilio del soggetto donante.
  Le  operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1
debbono essere eseguite presso le sale operatorie di oculistica  site
al  secondo piano del padiglione geriatrico del centro ospedaliero di
Borgo Trento.