Art. 2.
  Le  operazioni  di  prelievo  di  cui  al  punto a) dell'art. 1 del
presente decreto possono essere eseguite oltre  che  presso  la  sala
anatomica   dell'ospedale  di  Montebelluna  anche  a  domicilio  del
soggetto donante.
  Le  operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1
debbono  essere  eseguite  presso  la  sala  operatoria  del   blocco
operatorio dell'ospedale di Montebelluna.