Art. 4.
  Il servizio opere pubbliche e' incaricato di procedere alla stipula
dell'atto di convenzione regolante i rapporti relativi alle modalita'
di   affidamento,   gestione   e   conduzione   dei   lavori  con  il
concessionario. Restano di pertinenza dello  stesso  servizio  l'alta
sorveglianza  dei  lavori  e  la  nomina  dei  collaudatori statici e
tecno-amministrativi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 26 marzo 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO