Art. 4. Il servizio opere pubbliche e' incaricato di procedere alla stipula dell'atto di convenzione regolante i rapporti relativi alle modalita' di affidamento, gestione e conduzione dei lavori con il concessionario. Restano di pertinenza dello stesso servizio l'alta sorveglianza dei lavori e la nomina dei collaudatori statici e tecno-amministrativi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 26 marzo 1990 Il Ministro: LATTANZIO