Art. 10. Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra Collezione di armi comuni da sparo A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni. E' punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. (( La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da )) (( quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di )) (( pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, )) (( n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da )) (( sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo )) (( e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei )) (( per le armi per uso sportivo. La )) (( detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' )) (( subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da )) (( parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello )) (( del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni )) (( modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed )) (( alle repliche di armi ad avancarica )) (a). )) Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. ------------------------------------------------------- (a) Comma cosi' sostituito dall'art. 5 della legge n. 452/1982; successivamente il primo periodo e' stato sostituito dall'art. 1 della legge n. 85/1986, poi modificato dall'art. 4 della legge n. 36/1990.
Note all'art. 10: - Gli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono riportati nelle note all'art. 8. - La legge n. 968/1977 concerne: "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia". I primi due commi del relativo art. 9 cosi' dispongono: "La caccia e' consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non piu' di tre colpi, di calibro non superiore a 12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri".