Art. 20.
                Custodia delle armi e degli esplosivi
            Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento
  La  custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli
esplosivi deve essere assicurata con  ogni  diligenza  nell'interesse
della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in
materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o  alla
collezione  di  armi  deve  adottare  e  mantenere  efficienti difese
antifurto secondo le modalita' prescritte dall'autorita' di  pubblica
sicurezza.
  Chiunque  non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e'
punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato,  con  l'arresto
da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
  Dello  smarrimento  o  del  furto  di  armi o di parti di esse o di
esplosivi di qualunque natura deve essere  fatta  immediata  denunzia
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu'
vicino comando dei carabinieri.
  Il   contravventore   e'   punito   con   l'ammenda   fino  a  lire
cinquecentomila.
  Chiunque  rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne
immediatamente  il  deposito  presso  l'ufficio  locale  di  pubblica
sicurezza   o,  in  mancanza,  presso  il  piu'  vicino  comando  dei
carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
  Chiunque   rinvenga   esplosivi  di  qualunque  natura  o  venga  a
conoscenza di depositi o di rinvenimenti di  esplosivi  e'  tenuto  a
darne  immediata  notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,
in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri.
  Salva   l'applicazione   delle   sanzioni  previste  dalle  vigenti
disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi  o  di
esplosivi  di  qualunque  natura,  il  contravventore  e'  punito con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.