Art. 31.
              Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno
  Ferme  restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre
1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936,  n.   1143,  sul
Tiro  a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli
istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono
munirsi  di  apposita  licenza  del  prefetto,  da rilasciarsi previo
accertamento della capacita'  tecnica  e  dei  requisiti  di  cui  al
precedente art. 9.
  La  capacita'  tecnica  e'  presunta  nei  confronti  di coloro che
esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni del tiro a segno
all'entrata in vigore della presente legge.
  I  presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere
costantemente aggiornati:
    a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
    b)   l'inventario   delle  armi  in  dotazione  con  la  relativa
descrizione per  numero  di  matricola,  tipo,  calibro,  fabbrica  e
nazionalita',   con   richiamo   ai  titoli  che  ne  legittimano  la
provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
    c)  il  registro  di  carico  e  scarico  per  le  munizioni, con
l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
    d)  un  registro  sulle  frequenze  in  cui  devono  giornalmente
annotarsi le generalita' di coloro che si  esercitano  al  tiro,  con
l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di
inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
  Gli  atti  di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni
richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali  vi
appongono  la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
  I  presidenti  delle  sezioni  di  tiro  a  segno sono responsabili
dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della
presente legge.
  La  vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' attribuita  all'autorita'
provinciale   di   pubblica  sicurezza  che  vi  procede  secondo  le
competenze stabilite dagli articoli 42 e 44  del  testo  unico  delle
leggi  di  pubblica  sicurezza,  previo  accertamento  dei  requisiti
soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto  d'armi.
  Salvo   che   il   fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con
l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire un milione.
 
          Note all'art. 31:
             -  Il  D.L.  n.  2430/1935 concerne: "Modificazioni alle
          vigenti norme sul tiro a segno nazionale".
             -  L'art.  38  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza e' riportato nella nota all'art. 26.
             - Si trascrive l'art. 76 del R.D. n. 635/1940:
             "Art.  76. - I componenti delle societa' di tiro a segno
          riconosciute sono autorizzati  a  portare  l'arme  di  tiro
          esclusivamente  per i giorni stabiliti per le esercitazioni
          sociali,   purche'   siano   muniti   di   una   carta   di
          riconoscimento,  rilasciata dal presidente della societa' e
          vidimata dall'autorita' locale di pubblica  sicurezza,  che
          ha  sempre  facolta'  di  ritirarla  per  ragioni di ordine
          pubblico.
             Questa   disposizione   si   applica   anche   nel  caso
          d'intervento in corpo di una societa' di  tiro  a  segno  a
          termini dell'art. 29 della legge".
             -  L'art.  42  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza e' riportato nelle note all'art. 4.
             - L'art. 44 dello stesso testo unico e' cosi' formulato:
             "Art.  44.  -  Non  puo'  essere conceduta la licenza di
          porto d'armi al minore non emancipato.
             E'  pero'  in  facolta'  del  prefetto  di  concedere la
          licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di  caccia,
          al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', il
          quale presenti il  consenso  scritto  di  chi  esercita  la
          patria  potesta'  o  la tutela e dimostri di essere esperto
          nel maneggio delle armi".