Art. 36.
                              Sanatorie
  I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non abbiano provveduto a  denunciare  ai
sensi  dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi
delle  disposizioni  vigenti,  qualora  ottemperino all'obbligo della
denuncia entro il termine di sessanta  giorni  dalla  predetta  data,
sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.
  Non sono, altresi', punibili coloro che, entro lo stesso termine di
sessanta giorni e prima dell'accertamento del  reato,  consegnano  le
armi  o  parti  di  esse,  le  munizioni,  gli  esplosivi e gli altri
congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'art. 1  della
legge  2  ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 9 della legge 14
ottobre  1974,  n.  497,  ne'  coloro  che  entro  il  detto  termine
provvedono   all'obbligo  della  denuncia  di  cui  all'art.  13  del
decreto-legge 6 luglio 1974, n.  258,  convertito  con  modificazioni
nella legge 14 agosto 1974, n. 393.
  Non  sono  infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia,
presentata a norma dell'art.  38  del  testo  unico  della  legge  di
pubblica  sicurezza,  ed  accettata  dai  competenti  organi, armi da
guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni  prima
dell'entrata  in  vigore  della presente legge, sempre che provvedano
agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del catalogo di cui al precedente art. 7.
 
          Note all'art. 36:
             -  L'art.  38  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza e' riportato nella nota all'art. 26.
             -  La  legge  n. 895/1967 concerne: "Disposizioni per il
          controllo delle  armi".  L'art.  1,  nel  testo  sostituito
          dall'art. 9 della legge n. 497/1974, e' cosi' formulato:
             "Art.   1.   -  Chiunque  senza  licenza  dell'autorita'
          fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a
          qualsiasi  titolo  armi da guerra o tipo guerra, o parti di
          esse, atte all'impiego, munizioni da guerra,  esplosivi  di
          ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali,
          ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a
          dodici  anni  e  con  la multa da lire ottocentomila a lire
          quattromilioni".
             -  La legge n. 497/1974 concerne: "Nuove norme contro la
          criminalita'".
             -  Il  D.L.  n.  258/1974  concerne: "Istituzione di una
          imposta di fabbricazione e  corrispondente  sovrimposta  di
          confine  sulle  armi  da  sparo,  sulle  munizioni  e sugli
          esplosivi". Il relativo art. 13 e' cosi' formulato:
             "Art.  13. - Chiunque alla data di entrata in vigore del
          presente decreto detenga, a qualsiasi titolo,  prodotti  di
          cui  alle  lettere  (( A), B) e C) )) del precedente art. 1
          deve  farne  denuncia,  entro  centottanta   giorni   dalla
          predetta  data, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,
          se questo manchi, al comando stazione dei carabinieri,  che
          ne   rilascia   ricevuta   specificando  che  il  documento
          sostituisce il certificato di cessione.
             L'obbligo  sussiste  anche per coloro che siano titolari
          di licenza di raccolta o di detenzione per armi da guerra o
          che  abbiano  presentato denuncia ai sensi dell'art. 38 del
          vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
             Sono esonerati dalla denuncia i corpi armati dello Stato
          e le persone che per  la  loro  qualita'  permanente  hanno
          diritto  di  andare armati limitatamente pero' al numero ed
          alla specie delle armi loro consentite, nonche' le  persone
          indicate  nell'art. 73 del regolamento per l'esecuzione del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
          regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".