DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 37.
  Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo  previsto  dall'art.  7,  ne   sono   ammesse   la   produzione
l'importazione  e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali
attivita' siano muniti delle  prescritte  licenze  dell'autorita'  di
pubblica  sicurezza  e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di
matricola.
  Sono,   altresi',  consentiti,  anche  dopo  la  pubblicazione  del
catalogo nazionale di cui all'art. 7, l'esportazione ed il  commercio
di  armi  comuni  da  sparo  non  catalogate,  prodotte  od importate
anteriormente,  purche'  registrate  con  i  rispettivi   numeri   di
matricola,  a  norma  dell'art.  35  del  testo  unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
 
          Nota all'art. 37:
             Il  testo  vigente  dell'art.  35  del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza  e'  riportato  nelle   note
          all'art. 8.