Art. 3.
  I servizi provinciali difesa del suolo di Modena e di Reggio Emilia
provvederanno ad esprimere pareri di congruita' tecnico-economica, ai
fini  dell'approvazione comunale dei progetti degli interventi di cui
al precedente art. 2, e ad autorizzare tali interventi ai sensi della
legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  sulla base delle norme e relativi
provvedimenti di attuazione di  cui  all'art.  11  dell'ordinanza  n.
1600/88,  riferiti  anche a istruzioni regionali per la presentazione
dei progetti esecutivi.