Art. 3. I servizi provinciali difesa del suolo di Modena e di Reggio Emilia provvederanno ad esprimere pareri di congruita' tecnico-economica, ai fini dell'approvazione comunale dei progetti degli interventi di cui al precedente art. 2, e ad autorizzare tali interventi ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sulla base delle norme e relativi provvedimenti di attuazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 1600/88, riferiti anche a istruzioni regionali per la presentazione dei progetti esecutivi.