RISOLUZIONE MSC.11(65) (adottata il 21 aprile 1988) ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE IL COMITATO PER LA SICUREZZA MARITTIMA RICHIAMANDO l'articolo 28(b) della Convenzione sull'International Maritime Organization relativo alle funzioni del Comitato stesso, NOTANDO la risoluzione A.596(15) con la quale l'Assemblea ha deciso che l'Organizzazione dia preferente precedenza al suo lavoro inteso ad incrementare la sicurezza delle navi traghetto ro-ro da passeggeri, NOTANDO INOLTRE che l'Assemblea ha chiesto al Comitato di intraprendere ogni possibile azione per raggiungere tale obiettivo, comprese la considerazione ed adozione, quanto prima possibile, degli emendamenti alla Convenzione SOLAS 1974 relativi ai traghetti ro-ro da passeggeri e le facilitazioni ai fini di una rapida entrata in vigore di tali emendamenti, AVENDO CONSIDERATO, nella sua cinquantacinquesima sessione, gli emendamenti alla Convenzione SOLAS 1974 proposti dal Regno Unito e circolati secondo l'articolo VIII(b)(i) della Convenzione, 1. ADOTTA, secondo l'articolo VIII(b)(iv) della Convenzione, gli emendamenti alla Convenzione stessa, il cui testo e' riportato nell'allegato alla presente Risoluzione; 2. DECIDE, secondo l'articolo VIII(b)(vi)(2)(bb) della Convenzione, che gli emendamenti vengano considerati accettati il 21 aprile 1989, a meno che, prima di quella data, piu' di un terzo dei governi contraenti della Convenzione oppure i governi contraenti la chi flotta mercantile complessiva costituisca non meno del 50 percento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale, non abbiano notificato le loro obiezioni agli emendamenti stessi; 3. INVITA i governi contraenti a prendere nota che, secondo l'articolo VIII(b)(vii)(2) della Convenzione, gli emendamenti entreranno in vigore il 22 ottobre 1989, previa loro accettazione come dal precedente paragrafo 2; 4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' all'articolo VIII(b)(v) della Convenzione, di trasmettere copie autenticate della presente Risoluzione e il testo degli emendamenti contenuti nell'allegato a tutti i governi contraenti della Convenzione Internazionale 1974 per la salvaguardia della vita umana in mara; 5. CHIEDE INOLTRE al Segretario Generale di trasmettere copia della Risoluzione ai membri dell'Organizzazione che non siano governi contraenti della Convenzione stessa; 6. SOLLECITA affinche', in attesa dell'entrata in vigore degli emendamenti, i governi membri incoraggino gli armatori a sistemare spontaneamente sulle loro navi l'equipaggiamento richiesto dagli emendamenti stessi; 7. DECIDE che, per le navi costruite prima del 22 ottobre 1989, gia' munite di indicatori approvati dall'Amministrazione eventualmente differenti dagli indicatori richiesti dalla regola II-1/23-2.1, non debba venir richiesto di modificare i loro impianti. ALLEGATO EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 1974 PER LA SALVAGUARDI DELLA VITA UMANA IN MARE 1) Capitolo II-1, regola 23-2 La seguente nuova regola 23-2 viene aggiunta dopo la regola 23 esistente: "Regola 23-2 Integrita' dello scafo e delle sovrastrutture, prevenzione e controllo dei danni (La presente regola si applica a tutte le navi passeggeri con locali carico ro-ro o locali di categoria speciale come definito nella regola II-2/3, tranne che, per navi costruite prima del 22 ottobre 1989, il pargrafo 2 potra' essere applicato non piu' tardi del 22 ottobre 1992) 1. Sul ponte di comando devono essere sistemati indicatori per tutti i portelloni a fasciame, portelloni di carico e altri mezzi di chiusura che, se lasciati aperti o impropriamente fissati, potrebbero, a giudizio dell'Amministrazione, portare ad un serio allagamento di un locale di categoria speciale o di un locale ro-ro. Il sistema indicatore (*) deve essere progettato secondo il principio "in sicurezza in caso di avaria" (fail-safe) e deve indicare se il portellone non e' completamente chiuso o non e' fissato. L'alimentazione di energia per il sistema indicatore deve essere indipendente dall'alimentazione di energia per il funzionamento ed il fissaggio dei portelloni. 2. Devono essere sistemati dispositivi, quali una sorveglianza televisiva o un sistema rivelatore di rientrate d'acqua, intesi a fornire sul ponte di comando l'indicazione di qualsiasi rientrata d'acqua attraverso i portelloni prodieri, i portelloni poppieri o qualsiasi altro portellone di carico o di imbarco veicoli che possa portare ad un serio allagamento dei locali di categoria speciale o dei locali carico ro-ro. 3. I locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro devono avere un servizio di ronda oppure devono essere controllati mediante mezzi efficaci, come per esempio una sorveglianza televisiva, in modo tale da poter osservare, mentre la nave e' in navigazione, movimenti di veicoli, dovuti ad avverse condizioni meteomarine, oppure un accesso di passeggeri non autorizzato. (*) Si fa riferimento alla Risoluzione MSC.11(55) con la quale il Comitato per la Sicurezza Marittima ha deciso che, per le navi costruite prima del 22 ottobre 1989, gia' munite di indicatori approvati dall'Amministrazione eventualmente differenti da quelli richiesti dalla presente regola, non debba venir richiesto di modificare i loro impianti 2) Capitolo II-1, regola 42-1 La seguente nuova regola 42-1 viene aggiunta dopo la regola 42 esistente: Regola 42-1 Illuminazione di emergenza supplementare per le navi ro-ro da passeggeri (La presente regola si aplica a tutte le navi passeggeri con locali carico ro-ro o con locali di categoria speciale come definito nella regola II-2/3, tranne che, per navi costruite prima del 22 ottobre 1989, la presente regola sara' applicabile non piu' tardi del 22 ottobre 1990) In aggiunta all'illuminazione di mergenza richiesta dalla regola 42.2, su tutte le navi passeggeri con locali carico ro-ro o locali di categoria speciale come definiti nella regola II-2/3: .1 tutti i locali pubblici e corridoi passeggeri devono essere muniti di illuminazione elettrica supplementare che possa funzionare per almeno tre ore dopo l'interruzione di tutte le altre fonti di energia elettrica e in qualsiasi condizione di sbandamento. L'illuminazione fornita deve essere tale da far prontamente vedere la via per raggiunegere i mezzi di sfuggita. La fonte di energia per l'illuminazione supplementare deve consistere in batterie di accumulatori sistemate entro i gruppi illuminanti che siano continuativamente sotto carica, ove praticamente possibile, dal quadro di emergenza. In alternativa puo' essere accettato dall'Amministrazione un altro mezzo di illuminazione che sia di efficacia almeno equivalente. L'illuminazione supplementare deve essere tale da rendere immediatamente palese qualsiasi guasto alle lamapde. Tutte le batterie di accumulatori sistemate devono essere sostituite ad intervalli stabiliti sulla base della vita di servizio prevista nelle condizioni ambientali cui esse sono soggette durante l'esercizio;e .2 una lampada portatile funzionante con batteria ricaricabile deve essere sistemata in tutti i corridoi dei locali equipaggio, locali per la ricreazione e in tutti i locali di lavoro che sono normalmente occupati, a meno che non sia installato un sistema di illuminazione di emergenza supplementare, come richiesto dal sottoparagrafo .1.