(all. 1 - art. 1)
                       RISOLUZIONE  MSC.11(65)
                     (adottata il 21 aprile 1988)
      ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
            1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE
    IL COMITATO PER LA SICUREZZA MARITTIMA
    RICHIAMANDO l'articolo 28(b) della Convenzione sull'International
Maritime Organization relativo alle funzioni del Comitato stesso,
    NOTANDO  la  risoluzione  A.596(15)  con  la quale l'Assemblea ha
deciso che l'Organizzazione dia preferente precedenza al  suo  lavoro
inteso  ad  incrementare  la  sicurezza delle navi traghetto ro-ro da
passeggeri,
    NOTANDO  INOLTRE  che  l'Assemblea  ha  chiesto  al  Comitato  di
intraprendere ogni possibile azione per raggiungere  tale  obiettivo,
comprese la considerazione ed adozione, quanto prima possibile, degli
emendamenti alla Convenzione SOLAS 1974 relativi ai  traghetti  ro-ro
da  passeggeri  e  le  facilitazioni ai fini di una rapida entrata in
vigore di tali emendamenti,
    AVENDO  CONSIDERATO,  nella sua cinquantacinquesima sessione, gli
emendamenti alla Convenzione SOLAS 1974 proposti dal  Regno  Unito  e
circolati secondo l'articolo VIII(b)(i) della Convenzione,
1.   ADOTTA,  secondo  l'articolo  VIII(b)(iv) della Convenzione, gli
emendamenti alla  Convenzione  stessa,  il  cui  testo  e'  riportato
nell'allegato alla presente Risoluzione;
2.   DECIDE, secondo l'articolo VIII(b)(vi)(2)(bb) della Convenzione,
che gli emendamenti vengano considerati accettati il 21 aprile  1989,
a  meno  che,  prima  di  quella  data,  piu' di un terzo dei governi
contraenti della Convenzione  oppure  i  governi  contraenti  la  chi
flotta  mercantile  complessiva  costituisca non meno del 50 percento
della stazza lorda della  flotta  mercantile  mondiale,  non  abbiano
notificato le loro obiezioni agli emendamenti stessi;
3.   INVITA  i  governi  contraenti  a  prendere  nota  che,  secondo
l'articolo  VIII(b)(vii)(2)  della   Convenzione,   gli   emendamenti
entreranno  in  vigore  il  22 ottobre 1989, previa loro accettazione
come dal precedente paragrafo 2;
4.   CHIEDE  al  Segretario  Generale,  in  conformita'  all'articolo
VIII(b)(v) della Convenzione, di trasmettere copie autenticate  della
presente   Risoluzione   e   il  testo  degli  emendamenti  contenuti
nell'allegato  a  tutti  i  governi  contraenti   della   Convenzione
Internazionale 1974 per la salvaguardia della vita umana in mara;
5.   CHIEDE INOLTRE al Segretario Generale di trasmettere copia della
Risoluzione ai  membri  dell'Organizzazione  che  non  siano  governi
contraenti della Convenzione stessa;
6.   SOLLECITA  affinche',  in  attesa  dell'entrata  in vigore degli
emendamenti, i governi membri incoraggino gli  armatori  a  sistemare
spontaneamente  sulle  loro  navi  l'equipaggiamento  richiesto dagli
emendamenti stessi;
7.  DECIDE che, per le navi costruite prima del 22 ottobre 1989, gia'
munite di  indicatori  approvati  dall'Amministrazione  eventualmente
differenti  dagli  indicatori richiesti dalla regola II-1/23-2.1, non
debba venir richiesto di modificare i loro impianti.
                               ALLEGATO
           EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 1974
              PER LA SALVAGUARDI DELLA VITA UMANA IN MARE
1) Capitolo II-1, regola 23-2
    La  seguente  nuova  regola 23-2 viene aggiunta dopo la regola 23
esistente:
                             "Regola 23-2
            Integrita' dello scafo e delle sovrastrutture,
                  prevenzione e controllo dei danni
(La  presente regola si applica a tutte le navi passeggeri con locali
carico ro-ro o locali  di  categoria  speciale  come  definito  nella
regola  II-2/3,  tranne  che, per navi costruite prima del 22 ottobre
1989, il pargrafo 2 potra' essere applicato non  piu'  tardi  del  22
ottobre 1992)
1.  Sul ponte di comando devono essere sistemati indicatori per tutti
i portelloni a fasciame,  portelloni  di  carico  e  altri  mezzi  di
chiusura   che,   se   lasciati   aperti  o  impropriamente  fissati,
potrebbero, a giudizio  dell'Amministrazione,  portare  ad  un  serio
allagamento  di un locale di categoria speciale o di un locale ro-ro.
Il sistema indicatore (*) deve essere progettato secondo il principio
"in  sicurezza  in  caso di avaria" (fail-safe) e deve indicare se il
portellone  non  e'  completamente   chiuso   o   non   e'   fissato.
L'alimentazione  di  energia  per  il  sistema indicatore deve essere
indipendente dall'alimentazione di energia per il funzionamento ed il
fissaggio dei portelloni.
2.   Devono  essere  sistemati  dispositivi,  quali  una sorveglianza
televisiva o un sistema rivelatore di  rientrate  d'acqua,  intesi  a
fornire  sul  ponte  di  comando l'indicazione di qualsiasi rientrata
d'acqua attraverso i portelloni prodieri,  i  portelloni  poppieri  o
qualsiasi  altro  portellone di carico o di imbarco veicoli che possa
portare ad un serio allagamento dei locali di  categoria  speciale  o
dei locali carico ro-ro.
3.   I locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro devono
avere un servizio di ronda oppure devono essere controllati  mediante
mezzi efficaci, come per esempio una sorveglianza televisiva, in modo
tale da poter osservare, mentre la nave e' in navigazione,  movimenti
di  veicoli,  dovuti  ad  avverse  condizioni  meteomarine, oppure un
accesso di passeggeri non autorizzato.

(*) Si fa riferimento alla Risoluzione MSC.11(55) con la quale il
    Comitato  per  la  Sicurezza Marittima ha deciso che, per le navi
    costruite prima del 22 ottobre 1989, gia'  munite  di  indicatori
    approvati dall'Amministrazione eventualmente differenti da quelli
    richiesti dalla presente regola, non  debba  venir  richiesto  di
    modificare i loro impianti
2) Capitolo II-1, regola 42-1
    La  seguente  nuova  regola 42-1 viene aggiunta dopo la regola 42
esistente:
                             Regola 42-1
               Illuminazione di emergenza supplementare
                     per le navi ro-ro da passeggeri
(La  presente  regola si aplica a tutte le navi passeggeri con locali
carico ro-ro o con locali di categoria speciale come  definito  nella
regola  II-2/3,  tranne  che, per navi costruite prima del 22 ottobre
1989, la presente regola sara' applicabile  non  piu'  tardi  del  22
ottobre 1990)
    In  aggiunta all'illuminazione di mergenza richiesta dalla regola
42.2, su tutte le navi passeggeri con locali carico ro-ro o locali di
categoria speciale come definiti nella regola II-2/3:
.1 tutti i locali pubblici e corridoi passeggeri devono essere
   muniti   di   illuminazione   elettrica  supplementare  che  possa
   funzionare per almeno tre ore  dopo  l'interruzione  di  tutte  le
   altre  fonti  di  energia  elettrica  e in qualsiasi condizione di
   sbandamento. L'illuminazione  fornita  deve  essere  tale  da  far
   prontamente vedere la via per raggiunegere i mezzi di sfuggita. La
   fonte di energia per l'illuminazione supplementare deve consistere
   in  batterie  di accumulatori sistemate entro i gruppi illuminanti
   che  siano  continuativamente  sotto  carica,   ove   praticamente
   possibile,  dal  quadro  di  emergenza. In alternativa puo' essere
   accettato dall'Amministrazione un altro mezzo di illuminazione che
   sia di efficacia almeno equivalente. L'illuminazione supplementare
   deve essere tale da rendere immediatamente palese qualsiasi guasto
   alle  lamapde.  Tutte le batterie di accumulatori sistemate devono
   essere sostituite ad intervalli stabiliti sulla base della vita di
   servizio  prevista  nelle  condizioni  ambientali  cui  esse  sono
   soggette durante l'esercizio;e
.2 una lampada portatile funzionante con batteria ricaricabile deve
   essere sistemata in tutti i corridoi dei locali equipaggio, locali
   per la ricreazione  e  in  tutti  i  locali  di  lavoro  che  sono
   normalmente  occupati, a meno che non sia installato un sistema di
   illuminazione  di  emergenza  supplementare,  come  richiesto  dal
   sottoparagrafo .1.