Art. 2.
  Dopo l'art. 15, che per effetto della modifica di cui sopra diventa
art. 16, e con il conseguente  spostamento  della  numerazione  degli
articoli  successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo
alla istituzione del corso di laurea in economia e commercio:
                    Laurea in economia e commercio
  Art. 17. - La durata del corso di studi per la laurea in economia e
commercio e' di quattro anni.
  I   titoli   di  ammissione  sono  quelli  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i
seguenti:
 Insegnamenti fondamentali:
   istituzioni di diritto privato;
   istituzioni di diritto pubblico;
   diritto commerciale (biennale);
   matematica generale;
   matematica finanziaria (biennale);
   statistica (biennale);
   economia politica (biennale);
   diritto del lavoro;
   scienza delle finanze e diritto finanziario;
   economia e politica agraria;
   politica economica e finanziaria;
   storia economica;
   geografia economica (biennale);
   ragioneria generale ed applicata (biennale);
   tecnica bancaria e professionale;
   tecnica industriale e commerciale;
   merceologia;
   lingua francese o spagnola (triennale);
   lingua inglese o tedesca (triennale).
 Insegnamenti complementari:
   diritto amministrativo;
   diritto tributario;
   diritto penale commerciale;
   diritto internazionale;
   diritto industriale;
   economia dei trasporti;
   economia e politica industriale;
   economia e politica del lavoro;
   economia internazionale;
   finanza degli enti locali;
   economia aziendale;
   finanza aziendale;
   ragioneria pubblica;
   tecnica degli scambi e cambi con l'estero;
   tecnica industriale e commerciale II;
   elaborazione automatica dei dati;
   ricerca operativa;
   statistica metodologica;
   statistica aziendale;
   statistica economica;
   demografia;
   sociologia;
   sociologia economica;
   storia economica (corso monografico);
   storia contemporanea;
   storia del pensiero economico;
   economia delle imprese pubbliche;
   econometria;
   economia delle aziende di credito.
  Gli  insegnamenti  di  diritto commerciale e di geografia economica
comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri
insegnamenti  biennali e' previsto l'esame alla fine di ciascun corso
annuale dovendosi il primo corso considerare propedeutico al secondo.
  L'insegnamento  triennale delle lingue estere comporta per ciascuna
una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali ed almeno in due da lui scelti tra i complementari.
  L'esame  di  laurea consiste nella discussione di una dissertazione
scritta svolta dal candidato su un tema scelto con l'approvazione del
professore ufficiale della materia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 28 novembre 1989
                                               Il rettore: MANTEGAZZA