Art. 2. Dopo l'art. 15, che per effetto della modifica di cui sopra diventa art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in economia e commercio: Laurea in economia e commercio Art. 17. - La durata del corso di studi per la laurea in economia e commercio e' di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: istituzioni di diritto privato; istituzioni di diritto pubblico; diritto commerciale (biennale); matematica generale; matematica finanziaria (biennale); statistica (biennale); economia politica (biennale); diritto del lavoro; scienza delle finanze e diritto finanziario; economia e politica agraria; politica economica e finanziaria; storia economica; geografia economica (biennale); ragioneria generale ed applicata (biennale); tecnica bancaria e professionale; tecnica industriale e commerciale; merceologia; lingua francese o spagnola (triennale); lingua inglese o tedesca (triennale). Insegnamenti complementari: diritto amministrativo; diritto tributario; diritto penale commerciale; diritto internazionale; diritto industriale; economia dei trasporti; economia e politica industriale; economia e politica del lavoro; economia internazionale; finanza degli enti locali; economia aziendale; finanza aziendale; ragioneria pubblica; tecnica degli scambi e cambi con l'estero; tecnica industriale e commerciale II; elaborazione automatica dei dati; ricerca operativa; statistica metodologica; statistica aziendale; statistica economica; demografia; sociologia; sociologia economica; storia economica (corso monografico); storia contemporanea; storia del pensiero economico; economia delle imprese pubbliche; econometria; economia delle aziende di credito. Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali e' previsto l'esame alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso considerare propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti tra i complementari. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un tema scelto con l'approvazione del professore ufficiale della materia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 28 novembre 1989 Il rettore: MANTEGAZZA