IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393"; Visti gli articoli 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi; Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 7 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane determina con proprio decreto le opere e gli interventi da ammettere ai contributi tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale e' stato delegato al Ministro per i problemi delle aree urbane l'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n. 122 del 1989; Visto il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro 14 febbraio 1990, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 1990, n. 51, recante: "Disposizioni in ordine ai criteri di priorita' tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122"; Ravvisata l'esigenza di consentire l'avvio dei programmi per i comuni interessati, senza alcun pregiudizio, peraltro, per i programmi dei comuni non ancora definiti compiutamente ai sensi della richiamata disposizione legislativa quantificando le quote ipotizzabili di assegnazione provvisoria dei contributi ai singoli comuni interessati, alla cui stregua sara' piu' agevole procedere ad una migliore e piu' motivata approvazione degli interventi prioritari secondo le indicazioni della legge e in accordo con i responsabili regionali e comunali della formulazione dei programmi; Ritenuto, pertanto, di dover operare la ripartizione parziale dei fondi disponibili con contestuale accantonamento di fondi da destinare successivamente in sede di definitivo assestamento dell'assegnazione delle provvidenze cosi' da definire un quadro di riferimento globale relativamente ai programmi che la legge intende finanziare; Ritenuto di dover determinare tale quadro di riferimento utilizzando i seguenti indicatori, significativi ai fini della domanda, sulla base delle ultime rilevazioni dell'I.S.T.A.T. relative ai comuni interessati dal presente decreto: autovetture circolanti e variazioni relative nel quinquennio precedente; combinazione della distribuzione delle famiglie residenti nel comune capoluogo con la variazione della popolazione residente nei comuni della provincia (mobilita' e pendolarismo conseguenti alla migrazione dal comune capoluogo); combinazione delle autovetture circolanti con la densita' territoriale del comune capoluogo (congestione autovetture); combinazione della distribuzione delle famiglie residenti nelle province (espressione potenziale di domanda di mobilita' verso il comune capoluogo) e la densita' territoriale della popolazione gia' insediata nel comune (cumulo di mobilita' - congestione), operandone, quindi, la media e, successivamente, equilibrandoli nel rapporto del 60 e 40 per cento rispettivamente per le aree del centro-nord e del sud; Visto l'art. 7, comma 3, della legge n. 122 del 1989, circa il volume massimo dei mutui concedibili per gli anni 1989, 1990 e 1991 pari a complessive lire 2.000 miliardi; Decreta: Art. 1. Il volume complessivo di mutui di lire 2.000 miliardi per gli anni 1989, 1990 e 1991 e' destinato per la quota del 25 per cento, pari a lire cinquecentomiliardi, all'accantonamento per le successive ripartizioni.