Art. 3. Con successivo decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, prevista dall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha sostituito la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno determinati le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2, dell'art. 7, della citata legge n. 122 del 1989, previa conferenza con i sindaci dei comuni interessati ed i presidenti delle regioni da tenersi entro quaranta giorni dalla data del presente decreto. Roma, 6 aprile 1990 Il Ministro: CONTE