Art. 3.
  Con  successivo  decreto, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,
prevista  dall'art.  12  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, che ha
sostituito la commissione interregionale di  cui  all'art.  13  della
legge  16  maggio  1970,  n.  281, saranno determinati le opere e gli
interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2, dell'art.
7,  della  citata  legge  n.  122  del  1989, previa conferenza con i
sindaci dei comuni interessati  ed  i  presidenti  delle  regioni  da
tenersi entro quaranta giorni dalla data del presente decreto.
   Roma, 6 aprile 1990
                                                   Il Ministro: CONTE