Art. 2. Il limite massimo di costo di elevazione al metro quadro di superficie complessiva (C.E.) e' stabilito in L. 503.000. Al limite massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono consentite le seguenti maggiorazioni fino al massimo del: a) 10% per abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche, in relazione al grado di sismicita' ed alla tipologia; b) 10% per tipologie particolarmente onerose; le regioni gradueranno tale maggiorazione in relazione alle differenti tipologie; c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.