Art. 2.
  Il  limite  massimo  di  costo  di  elevazione  al  metro quadro di
superficie complessiva (C.E.) e' stabilito in L. 503.000.
  Al  limite  massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono
consentite le seguenti maggiorazioni fino al massimo del:
    a)  10%  per  abitazioni  progettate e costruite secondo le norme
antisismiche, in relazione al grado di sismicita' ed alla tipologia;
    b)   10%   per  tipologie  particolarmente  onerose;  le  regioni
gradueranno  tale  maggiorazione   in   relazione   alle   differenti
tipologie;
    c)   5%  per  soglie  di  documentato  risparmio  energetico  non
inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;
10%  per  soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al
20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.