Art. 3.
  Entro  il  limite  massimo stabilito dal C.E.R., le regioni possono
individuare piu' costi ammissibili per  gli  interventi,  secondo  le
diverse caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Per motivate
esigenze le regioni possono autorizzare costi superiori a  quelli  da
esse  deliberati ma contenuti nel limite massimo stabilito dal C.E.R.
e  sempreche'  le  entita'  fisiche   programmate   rientrino   nelle
disponibilita' finanziarie accordate.