Art. 3. Entro il limite massimo stabilito dal C.E.R., le regioni possono individuare piu' costi ammissibili per gli interventi, secondo le diverse caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Per motivate esigenze le regioni possono autorizzare costi superiori a quelli da esse deliberati ma contenuti nel limite massimo stabilito dal C.E.R. e sempreche' le entita' fisiche programmate rientrino nelle disponibilita' finanziarie accordate.