Art. 4. Ai fini della determinazione del limite massimo di costo del recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lettere c), d), ed e), della legge n. 457/1978 valgono le seguenti definizioni: a) recupero primario - si intende il recupero della funzionalita' e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; interessa quindi complessivamente il consolidamento statico e il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali comprese le fondazioni, le scale e le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni; le regioni definiranno la graduazione del limite massimo di costo relativo al recupero primario, di cui al successivo art. 5, in relazione al numero ed alle caratteristiche delle opere sopra descritte da eseguire effettivamente; b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) si intende la somma del costo del recupero primario e degli oneri complementari, pari al 49% massimo del C.R.P., costituiti da: spese tecniche e generali: (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.); rilievi ed indagini preliminari compresi saggi e carotaggi delle murature; urbanizzazioni; spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ecc.; c) recupero secondario - si intende il recupero della totale agibilita' e funzionalita' dei singoli alloggi; d) costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.) - si intende la somma del costo del recupero secondario e degli oneri complementari, pari al 32% massimo del C.R.S., costituiti da: spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.); spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ecc.; e) costo globale di recupero (C.G.R.) - si intende la somma dei costi globali del recupero primario (C.G.P.) e del recupero secondario (C.G.S.).