Art. 4.
   Ai  fini  della  determinazione  del  limite  massimo di costo del
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lettere c),  d),
ed e), della legge n. 457/1978 valgono le seguenti definizioni:
    a) recupero primario - si intende il recupero della funzionalita'
e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda  le
sue parti comuni; interessa quindi complessivamente il consolidamento
statico  e  il  risanamento   igienico   delle   strutture   portanti
orizzontali  e  verticali  comprese  le  fondazioni,  le  scale  e le
coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti,
la  finitura  delle  dotazioni  comuni;  le  regioni  definiranno  la
graduazione  del  limite  massimo  di  costo  relativo  al   recupero
primario, di cui al successivo art. 5, in relazione al numero ed alle
caratteristiche   delle   opere   sopra   descritte    da    eseguire
effettivamente;
    b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) si
intende la somma del  costo  del  recupero  primario  e  degli  oneri
complementari, pari al 49% massimo del C.R.P., costituiti da:
    spese  tecniche  e  generali:  (progettazione,  direzione lavori,
collaudo, ecc.);
    rilievi  ed indagini preliminari compresi saggi e carotaggi delle
murature;
    urbanizzazioni;
    spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ecc.;
    c)  recupero  secondario  -  si  intende il recupero della totale
agibilita' e funzionalita' dei singoli alloggi;
    d)  costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.)
- si intende la somma del costo del recupero secondario e degli oneri
complementari, pari al 32% massimo del C.R.S., costituiti da:
    spese  tecniche  e  generali  (progettazione,  direzione  lavori,
collaudo, ecc.);
    spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ecc.;
    e)  costo  globale di recupero (C.G.R.) - si intende la somma dei
costi  globali  del  recupero  primario  (C.G.P.)  e   del   recupero
secondario (C.G.S.).