Art. 6. Al costo del recupero primario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del: a) 20% per abitazioni recuperate con adeguamento alle norme sismiche, in relazione al grado di sismicita' della zona; b) 10% quando l'altezza virtuale e' superiore o uguale a 4,5 e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto e' superiore a 1,2; c) 5% per demolizioni di superfetazione; d) 5% per particolari difficolta' di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali; e) 20% per demolizioni e disallacci in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia; f) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.