Art. 6.
  Al   costo  del  recupero  primario  sono  consentite  le  seguenti
maggiorazioni sino ad un massimo del:
    a)  20%  per  abitazioni  recuperate  con  adeguamento alle norme
sismiche, in relazione al grado di sismicita' della zona;
    b)  10% quando l'altezza virtuale e' superiore o uguale a 4,5 e/o
quando il rapporto mq lordo/mq netto e' superiore a 1,2;
    c) 5% per demolizioni di superfetazione;
    d)  5%  per particolari difficolta' di attrezzatura di cantiere e
di trasporto materiali;
    e)  20%  per demolizioni e disallacci in casi di ristrutturazione
urbanistica ed edilizia;
    f)   5%  per  soglie  di  documentato  risparmio  energetico  non
inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;
10%  per  soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al
20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.