Art. 7.
  Al  costo  del  recupero  secondario  sono  consentite  le seguenti
maggiorazioni sino ad un massimo del:
    a) 10% quando l'altezza virtuale e' superiore o uguale a 4,5;
    b)  5%  per particolari difficolta' di attrezzatura di cantiere e
di trasporto materiali;
    c)   5%  per  soglie  di  documentato  risparmio  energetico  non
inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;
10%  per  soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al
20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.