Art. 7. Al costo del recupero secondario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del: a) 10% quando l'altezza virtuale e' superiore o uguale a 4,5; b) 5% per particolari difficolta' di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali; c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.