Art. 8. Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) e' fissato in L. 291.000 al mq. Il costo di manutenzione e' applicabile alle superfici utili abitabili ed al 60% della somma delle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio e delle superfici per parcheggi coperti. Le superifici destinate ad autorimesse o parcheggi coperti dovranno essere contenute entro il 45% della superficie utile abitabile.