Art. 8.
  Il  limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) e'
fissato in L. 291.000 al mq.
  Il  costo  di  manutenzione  e'  applicabile  alle  superfici utili
abitabili  ed  al  60%  della  somma  delle   superfici   nette   non
residenziali  di  pertinenza  dell'alloggio  e  delle  superfici  per
parcheggi coperti.
  Le superifici destinate ad autorimesse o parcheggi coperti dovranno
essere contenute entro il 45% della superficie utile abitabile.