Art. 9.
  Al  limite  massimo  di  costo  (C.M.)  sono consentite le seguenti
maggiorazioni sino ad un massimo del:
    a) 10% quando l'altezza virtuale e' superiore o uguale a 4,5;
    b)  5%  per particolari difficolta' di attrezzatura di cantiere e
di trasporto di materiali;
    c)   5%  per  soglie  di  documentato  risparmio  energetico  non
inferiore al 10% rispetto a quanto previsto nella legge n.  373/1976;
10%  per  soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al
20% rispetto a quanto stabilito nella legge n. 373/1976.