Art. 9. Al limite massimo di costo (C.M.) sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del: a) 10% quando l'altezza virtuale e' superiore o uguale a 4,5; b) 5% per particolari difficolta' di attrezzatura di cantiere e di trasporto di materiali; c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto previsto nella legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito nella legge n. 373/1976.