Art. 2.
Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei
   loro   consorzi,   delle   comunita'   montane   e  delle  aziende
   municipalizzate.
 
  1.  Lo  Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni provinciali, dei comuni,  dei  consorzi,  delle
comunita'  montane  e  delle  aziende  municipalizzate con i seguenti
fondi:
    a)  fondo  ordinario  per  la finanza locale, determinato in lire
2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni  per  i
comuni e in lire 80.000 milioni per le comunita' montane;
    b)  fondo  perequativo per la finanza locale, determinato in lire
963.632 milioni per le province e in lire  5.804.723  milioni  per  i
comuni.   Il   fondo   perequativo   e'  ulteriormente  aumentato  in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a)  ,  attribuendo
la  somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per
il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni.  ((  Le
eventuali  maggiori  somme  incassate  dallo  Stato verranno comunque
ripartite con le stesse modalita'; ))
    c)  fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della
legge 1  giugno 1977, n. 285, come  modificata  dal  decreto-legge  6
luglio  1978,  n.  351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1978, n. 479 (b), a favore delle province, dei comuni  e  loro
consorzi,  delle  comunita'  montane e delle aziende municipalizzate,
costituito con il  consolidamento  delle  spettanze  dell'anno  1987,
valutato  nell'importo  di  lire 811.000 milioni iscritto al capitolo
1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per  l'anno
1990;
    d)  fondo  per  il  finanziamento  degli  oneri di personale alle
province, ai comuni, ai loro consorzi e alle  comunita'  montane,  ai
sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (c), (( ed
ai sensi del comma 1- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno
1986,  n.  309,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 472 )) (d), costituito con il consolidamento delle spettanze
dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;
    e)  fondo  per  il  finanziamento dei maggiori oneri connessi con
l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante
dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro
di cui all'articolo 31 della legge  28  febbraio  1986,  n.  41  (e),
costituito  con  il  consolidamento,  dell'importo  di  lire  745.000
milioni iscritto al capitolo  1600  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno  per  l'anno  1990, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), e comma 2,  lettera  b),  del  decreto-legge  28
agosto  1987,  n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
ottobre 1987, n. 434 (f);
    f) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane  pari,  per  l'anno
1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto il 31 dicembre 1989, valutato  in  lire  10.694.000
milioni.  Detto  fondo  e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1991, di
lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000  milioni  per  le  province,
lire  577.000  milioni  per  i  comuni  e  lire 13.000 milioni per le
comunita' montane.
(( 1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dal     ))
(( comma 1, lettera f), la Cassa depositi e prestiti e'            ))
(( autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con         ))
(( popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo   ))
(( di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo      ))
(( complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la       ))
(( costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, ))
(( fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento  ))
(( dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi         ))
(( speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di        ))
(( ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma e' ))
(( assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si ))
(( provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo      ))
(( perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo ))
(( periodo. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata  ))
(( entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di         ))
(( decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere      ))
(( concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ))
(( a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi       ))
(( facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul         ))
(( territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e   ))
(( di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio        ))
(( permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni          ))
(( effettuate per l'anno 1989 in conformita' al comma 1- bis       ))
(( dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,         ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.   ))
(( 144 (g), resta ferma la facolta' di impegnare le stesse         ))
(( entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di    ))
(( decadenza.                                                      ))
  2.  Per  gli  enti  locali  della  regione  Trentino-Alto  Adige si
applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386 (h).
 
             (a)   L'art.   6,   comma   7,   del  D.L.  n.  511/1988
          (Disposizioni urgenti in materia  di  finanza  regionale  e
          locale)  come modificato dall'art.  18, comma 5, del D.L. 2
          marzo 1989, n. 66,  convertito,  con  modificazioni,  nella
          legge   24   aprile   1989,  n.  144,  stabilisce:  "7.  Le
          addizionali relative  a  forniture  con  potenza  impegnata
          superiore  a  200  chilowatt,  nonche' quelle relative alle
          imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate
          e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di
          consumo sull'energia elettrica e sono versate  in  apposito
          conto  corrente  aperto  presso la Tesoreria centrale dello
          Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere
          a  favore  dei  comuni  e  delle province". Con decreto del
          Ministro del tesoro le somme affluite  nel  predetto  conto
          corrente  di  tesoreria  sono prelevate per essere iscritte
          nei competenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione
          tra i comuni e le province secondo criteri individuati  dal
          Ministero dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione
          al particolare ordinamento finanziario  delle  province  di
          Trento  e  di  Bolzano  le  addizionali  di cui al presente
          comma, riscosse nell'ambito delle province  medesime,  sono
          versate  direttamente  ai  comuni  ed  alle province con le
          modalita' previste dal comma 5".
             (b)   La   legge   n.   285/1977,   reca   provvedimenti
          sull'occupazione giovanile.
             (c)  Il  testo  dell'art.  12 della legge n. 730/1986 e'
          riportato in appendice.
             (d)  Il  comma  1-  bis dell'art. 1 del D.L. n. 309/1986
          (Proroga di termini e provvedimenti in materia di calamita'
          nonche' finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento
          al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata) prevede che:
          "L'onere   derivante  dall'assunzione  in  ruolo,  mediante
          concorso indetto ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile
          1984,  n.  80, del personale occorrente per la costituzione
          dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della  Campania
          e  della  Basilicata  e'  posto  a  carico del fondo di cui
          all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219,  per  l'anno
          1986.  L'importo  di  spesa  di lire 1 miliardo costituisce
          base per i trasferimenti statali per  gli  anni  successivi
          agli enti interessati".
             Il  primo  comma  dell'art.  2  della  legge n. 80/1984,
          soprarichiamato,  concernente  proroga   dei   termini   ed
          accelerazione  delle  procedure  per  l'applicazione  della
          legge 14 maggio 1981, n.  219, e successive  modificazioni,
          e'  cosi'  formulato:  "Entro  il  termine di trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  i
          comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente
          danneggiati ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge  13
          febbraio   1981,   n.   19,   convertito   in   legge,  con
          modificazioni, dalla legge 15  aprile  1981,  n.  128,  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sono
          tenuti ad  istituire  o  ad  adeguare  il  proprio  ufficio
          tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente".
             L'art.  3  della  legge  n.  219/1981, recante ulteriori
          interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
          sismici  del  novembre 1980 e del febbraio 1981, istituisce
          nello stato di previsione  del  Ministero  del  bilancio  e
          della   programmazione   economica   un  apposito  capitolo
          denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei
          territori  colpiti  dal  terremoto  del novembre 1980 e del
          febbraio 1981", al quale confluiscono le  risorse  previste
          nello   stesso  articolo  ad  eccezione  dei  finanziamenti
          comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni  ed
          agli  enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in
          applicazione  dell'art.  15-  bis  del   decreto-legge   26
          novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella
          legge 22 dicembre 1980, n. 874.
             (e)  Si  trascrive  il  comma  1 (limitatamente al primo
          periodo)  dell'art.  31  della  legge  n.  41/1986   (Legge
          finanziaria 1986), cosi' formulato: "La quota di contributo
          per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale  per  i
          lavoratori  dipendenti  di  tutti  i  settori,  pubblici  e
          privati,  comprensiva  dell'aliquota  aggiuntiva   prevista
          dall'art.  4  del  decreto-legge  8  luglio  1974,  n. 264,
          convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto  1974,
          n.  386,  e' fissata nella misura del 10,95 per cento della
          retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a  carico
          dei  datori  di  lavoro  e  l'1,35  per  cento a carico dei
          lavoratori".
            (f)  L'art.  2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 355/1987
          (Finanziamento  integrativo  della  spesa  per  i   rinnovi
          contrattuali  del  pubblico  impiego,  del  Fondo sanitario
          nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario
          per   la   finanza   locale,  nonche'  autorizzazione  alla
          corresponsione di anticipazioni al  personale)  stabilisce,
          al  fine  di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri
          connessi  con  l'attuazione  dei  contratti  1985-1987:  "i
          trasferimenti  statali a favore dei comuni delle province e
          delle comunita'  montane  sono  incrementati  di  lire  323
          miliardi  per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno
          1988 ed esercizi successivi".
             L'art.  2,  comma  2,  lettera  b), del predetto D.L. n.
          355/1987 stabilisce, al fine di assicurare il finanziamento
          della  maggiore  spesa derivante dall'aumento dell'aliquota
          contributiva a carico dei datori di lavoro di cui  all'art.
          31  della  legge  n.  41/1986:  "i  trasferimenti statali a
          favore dei comuni, delle province e delle comunita' montane
          sono  incrementati  di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed
          esercizi successivi".
            (g)  Il  comma  1-  bis  dell'art. 12 del D.L. n. 66/1989
          (Disposizioni urgenti in materia  di  autonomia  impositiva
          degli  enti locali e di finanza locale) prevede che: "Entro
          il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera e)
          del  precedente  comma  1,  la Cassa depositi e prestiti e'
          autorizzata, per l'anno 1989, a  concedere  ai  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,  assicurando un
          minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino  ad  un
          importo  complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali
          per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione  di
          acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque,
          di  smaltimento  dei   rifiuti   solidi   urbani,   incluso
          l'acquisto  dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti
          stessi. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  contratti  ai
          sensi  del  predetto comma e' assunto a carico del bilancio
          dello Stato. Al  relativo  onere  si  provvede  nell'ambito
          dello  stanziamento  a  favore  del fondo perequativo per i
          comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo  periodo.  La
          somma  messa a disposizione potra' essere impegnata entro e
          non oltre il secondo anno successivo, a pena di  decadenza.
          I  mutui di cui al presente comma, possono essere concessi,
          su deliberazione dei  comuni  beneficiari,  direttamente  a
          consorzi  regolarmente  costituiti  di  cui i comuni stessi
          facciano parte, purche'  l'intervento  sia  realizzato  sul
          territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione
          e di smaltimento, essi siano comunque destinati a  servizio
          permanente  dei  comuni  beneficiari.  Per  le assegnazioni
          effettuate per  l'anno  1988  in  conformita'  al  comma  2
          dell'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto 1987, n. 359,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n.  440,  resta  ferma  la  facolta' di impegnare le stesse
          entro il secondo anno successivo all'assegnazione,  a  pena
          di decadenza".
             L'art.  10, comma 2, del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti
          urgenti   per   la   finanza   locale),    soprarichiamato,
          stabilisce:  "2.  Per  ciascuno  degli  anni 1987 e 1988 la
          Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata  a  concedere  ai
          comuni   con   popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti,
          assicurando un minimo di lire 100  milioni  ad  ogni  ente,
          fino  all'importo  complessivo  di lire 600 miliardi annui,
          mutui ventennali per la  costruzione,  l'ampliamento  o  la
          ristrutturazione  di  acquedotti,  fognature ed impianti di
          depurazione. L'onere di ammortamento e'  assunto  a  carico
          del  bilancio  dello  Stato.  La somma messa a disposizione
          dalla Cassa depositi e  prestiti  dovra'  essere  impegnata
          entro   e  non  oltre  il  30  novembre  del  secondo  anno
          successivo all'assegnazione a pena di decadenza. I mutui di
          cui   al   presente   comma  possono  essere  concessi,  su
          deliberazione  dei  comuni  beneficiari,  direttamente   ai
          consorzi  regolarmente  costituiti  di  cui i comuni stessi
          facciano parte, purche'  l'intervento  sia  realizzato  sul
          proprio territorio".
             (h)   La   legge   n.   386/1989  reca:  "Norme  per  il
          coordinamento della  finanza  della  regione  Trentino-Alto
          Adige  e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
          la riforma tributaria".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:
             Il   testo   dell'art.   12   della  legge  n.  730/1986
          (Disposizioni in  materia  di  calamita'  naturali)  e'  il
          seguente:
             "Art.  12.  -  1.  Il  personale  convenzionato da enti,
          amministrazioni e dai Commissari  straordinari  di  Governo
          con  i  fondi  appositamente  stanziati e in relazione alle
          esigenze dei terremoti del gennaio  1968  in  Sicilia,  del
          novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del
          7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo,  Petrosino  e
          Marsala,  del  19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio,
          del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11  maggio  1984  in
          Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area
          flegrea nonche' del programma costruttivo di cui al  titolo
          VIII  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, che risulta in
          servizio alla data del 31 marzo 1986 o che  abbia  comunque
          prestato servizio per almeno un anno, e' immesso, a domanda
          da prodursi entro 60 giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          della  presente  legge  nella  Gazzetta  Ufficiale e previo
          superamento  di  un  concorso  riservato  al  personale  in
          possesso  dei  requisiti  di  cui  al presente articolo, in
          ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti
          o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio.
          Il personale in servizio presso  i  Commissari  di  cui  al
          richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli
          speciali istituiti dalla regione Campania e dal  comune  di
          Napoli.  Il  personale  degli enti non territoriali e delle
          societa' a  partecipazione  statale  convenzionati  con  il
          Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile e'
          immesso nei ruoli  speciali  istituiti  presso  le  regioni
          territorialmente competenti.
             2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 e'
          subordinata  al  possesso  dei  requisiti   richiesti   per
          l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'eta', e al
          superamento del concorso previsto dal  medesimo  comma,  da
          svolgere  secondo modalita' stabilite ai sensi del comma 6.
          Non possono in ogni  caso  essere  ammessi  al  concorso  i
          soggetti  sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza
          ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423,  31  maggio
          1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646.
             3.  Possono  richiedere, alle medesime condizioni di cui
          ai  commi  1  e  2,  l'immissione  nei  ruoli  speciali   i
          dipendenti  di  ogni  ente ed amministrazione anche statale
          che abbiano svolto attivita' di servizio in relazione  agli
          eventi sismici indicati al comma 1.
             4.  Il  trattamento  economico del personale immesso nei
          ruoli speciali previsti dal presente  articolo  e'  pari  a
          quello  iniziale del livello di inquadramento rideterminato
          sulla base di una anzianita' pari al  periodo  di  servizio
          prestato.
             5.   L'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, posto  a  carico  del  fondo  per  la  protezione
          civile,  e'  valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e
          in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni  1987  e  1988.
          L'importo  di  lire  40  miliardi  costituisce  base  per i
          trasferimenti statali  agli  enti  interessati  negli  anni
          successivi.
             6.  Il  Ministro  per  il coordinamento della protezione
          civile determina con proprie ordinanze criteri e  modalita'
          di applicazione del presente articolo.
             7.  Le  convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento
          dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data
          del 30 giugno 1987".