Art. 22.
                        Copertura finanziaria
 
  1.  All'onere  derivante dall'applicazione degli articoli 17, comma
2, e 18, comma 2, valutato in lire 683 miliardi per l'anno  1990,  si
provvede:
    a)  quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto  nel  capitolo  6862  dello  stato   di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;
    b)  quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto  nel  capitolo  2600  dello  stato   di
previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1990;
    c)  quanto  a lire 313 miliardi, con quota parte delle entrate di
cui all'articolo 17, comma 3.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.