Art. 28.
             Fondo per il credito alle imprese artigiane
 
  1.  Il  fondo  per  il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle  imprese  artigiane,  costituito
presso  la  Cassa  per  il  credito  alle  imprese artigiane ai sensi
dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come  sostituito
dall'articolo   1   della  legge  7  agosto  1971,  n.  685  (a),  e'
incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989  e  di  lire
150 miliardi per l'anno 1990.
  2. (Soppresso dalla legge di conversione).
  3.  All'onere  derivante  dal  comma 1 si provvede per l'anno 1989,
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
lo stesso anno, all'uopo utilizzando  l'accantonamento  "Aumento  del
fondo  contributi  interessi  della Cassa per il credito alle imprese
artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982,  n.  526
(b)"  e,  per  l'anno  1990,  mediante  riduzione  dello stanziamento
iscritto al medesimo capitolo 9001  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo
accantonamento.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  37  della  legge  n. 949/1952
          (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia  e  incremento
          dell'occupazione),  come sostituito dall'art. 1 della legge
          n. 685/1971, e' il seguente:
             "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
          concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni  di
          credito  a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli
          istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
            Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
               a) dai conferimenti dello Stato;
               b)   dai  conferimenti  delle  regioni  da  destinarsi
          secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
          utilizzarsi  nell'ambito territoriale delle singole regioni
          conferenti;
               c)  dal  dividendo  spettante  allo  Stato  sulla  sua
          partecipazione al fondo di dotazione della Cassa  medesima,
          ai sensi del successivo art. 39;
               d)  dall'ottanta  per cento dei fondi di riserva della
          Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
             I   limiti   e  le  modalita'  per  la  concessione  del
          contributo nel pagamento degli interessi  sono  determinati
          con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio.
             Le  concessioni  del contributo, nel limite dei plafonds
          stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
          deliberate   da   appositi   comitati   tecnici   regionali
          costituiti presso gli uffici della Cassa in ogno  capoluogo
          di regione, e composti:
              da  un rappresentante della regione, il quale assume le
          funzioni di presidente;
              da   due  rappresentanti  delle  commissioni  regionali
          dell'artigianato di cui al capo III della legge  25  luglio
          1956, n.  860;
              da  un  rappresentante  della Ragioneria generale dello
          Stato.
             Alle  riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un
          rappresentante della Corte dei conti.
             Le  spese  per  il  funzionamento  dei  comitati tecnici
          regionali sono a carico delle regioni".
             (b)  Il  testo  dell'art.  30  della  legge  n. 526/1982
          (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) e' il
          seguente:
             "Art. 30. - Il fondo per il concorso nel pagamento degli
          interessi  sulle  operazioni  di  credito  a  favore  delle
          imprese  artigiane,  costituito  presso  la  Cassa  per  il
          credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37  della
          legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed
          integrazioni, e' incrementato della  somma  di  lire  1.350
          miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982".