Art. 3.
          Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali
 
  1.  A  valere  sul  fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a   ciascuna   amministrazione   provinciale,  per  l'anno  1990,  un
contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.
  2.  Il  contributo  e'  corrisposto in quattro rate uguali entro il
primo mese di ciascun trimestre.