Art. 30-bis. Misure urgenti per la prevenzione degli incendi (( 1. E' concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un )) (( contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio )) (( 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico )) (( permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e )) (( controllo per la prevenzione degli incendi boschivi. )) (( 2. Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni )) (( organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla )) (( pubblicazione della legge di conversione del presente decreto )) (( nella Gazzetta Ufficiale , dalle regioni, sulla base dei )) (( piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio )) (( boschivo di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47 (a), e devono )) (( interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai )) (( maggiori indici di pericolosita'. )) (( 3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere )) (( caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e )) (( collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e )) (( devono assicurare la piena integrazione con i sistemi )) (( informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della )) (( protezione civile - Centro operativo aereo unificato, nonche' )) (( con il sistema satellitare ARGO. )) (( 4. Quote del finanziamento statale possono essere destinate )) (( alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla )) (( formazione dell'occorrente personale specializzato. )) (( 5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente )) (( articolo le amministrazioni regionali hanno facolta' di )) (( stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, )) (( anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio )) (( decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (b), ed al relativo )) (( regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, )) (( e successive integrazioni e modificazioni (c), nonche' alla )) (( legge 30 marzo 1981, n. 113 (d) . )) (( 6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la )) (( spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di )) (( lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire )) (( 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello )) (( stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle )) (( foreste. )) (( 7. La spesa prevista e' cosi' ripartita: )) (( a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100 )) (( milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione )) (( Sicilia, per l'anno finanziario 1990; )) (( b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni )) (( alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, )) (( per l'anno finanziario 1991; )) (( c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 )) (( milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione )) (( Sicilia, per l'anno finanziario 1992. )) (( 8. Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del )) (( Ministro per la protezione civile, al fine di attuare )) (( tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi )) (( nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione )) (( civile e' integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di )) (( lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per )) (( l'anno 1992. )) (( 9. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario )) (( 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e )) (( di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si )) (( provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 )) (( dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo )) (( utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica: )) (( "Amministrazioni diverse", alla voce: "Misure urgenti per la )) (( prevenzione degli incendi, in Sardegna, in Sicilia ed in )) (( Liguria". )) (( 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con )) (( propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. ))
(a) La legge n. 47/1975 reca: "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi". (b) Il testo degli articoli da 3 a 9 del R.D. n. 2440/1923 e' riportato in appendice. (c) Il R.D. n. 827/1924 approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. (d) La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976". APPENDICE Con riferimento alla nota (b ) all'art. 30-bis: Il testo degli articoli 3, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 627/1972, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il seguente: "Art. 3. - I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovra' farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessita' alla trattativa privata. I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'ammninistrazione. Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne da' comunicazione alle altre amministrazioni. Art. 4. - Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli. Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacita' e serieta' che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto. Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati. Art. 5. - I progetti di contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 72.000.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 36.000.000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4. Il Consiglio di Stato dara' il parere, tanto sulla regolarita' del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai Ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterra' di chiedere. Il parere del Consiglio di Stato sara' dal Ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione. Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte. Art. 6. - Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente eseguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potra' essere concluso a trattativa privata. Se l'importo previsto superi le lire 18.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sara', ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere. Art. 7. - Ove il contratto riguardi materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del Consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono aumentati della meta'. Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 7.200.000. Art. 9. - Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il parere. Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato, quando l'importo preveduto in cifra non eccedente le lire 7.200.000, venga nel fatto a superare tale somma". I limiti originari di somma di cui agli articoli 5, 6 e 9 sono stati cosi' aumentati di 240 volte per effetto del D.P.R. n. 422/1972 che ha assorbito l'aumento di 60 volte disposto dalla legge n. 936/1953. Il limite originario di somma di cui all'art. 8 e' stato cosi' aumentato prima dall'art. 7 della legge n. 469/1961 e poi dal D.P.R. n. 422/1972.