Art. 30-bis.
           Misure urgenti per la prevenzione degli incendi
 
(( 1. E' concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un      ))
(( contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio     ))
(( 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico      ))
(( permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e  ))
(( controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.            ))
(( 2. Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni       ))
(( organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla             ))
(( pubblicazione della legge di conversione del presente decreto   ))
(( nella    Gazzetta Ufficiale    , dalle regioni, sulla base dei  ))
(( piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio ))
(( boschivo di cui alla legge 1  marzo 1975, n. 47 (a), e devono   ))
(( interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai         ))
(( maggiori indici di pericolosita'.                               ))
(( 3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere  ))
(( caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e    ))
(( collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e     ))
(( devono assicurare la piena integrazione con i sistemi           ))
(( informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della ))
(( protezione civile - Centro operativo aereo unificato, nonche'   ))
(( con il sistema satellitare ARGO.                                ))
(( 4. Quote del finanziamento statale possono essere destinate     ))
(( alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla       ))
(( formazione dell'occorrente personale specializzato.             ))
(( 5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente         ))
(( articolo le amministrazioni regionali hanno facolta' di         ))
(( stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati,  ))
(( anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio    ))
(( decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (b), ed al relativo           ))
(( regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ))
(( e successive integrazioni e modificazioni (c), nonche' alla     ))
(( legge 30 marzo 1981, n. 113  (d) .                              ))
(( 6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la     ))
(( spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di    ))
(( lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire       ))
(( 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello ))
(( stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle      ))
(( foreste.                                                        ))
(( 7. La spesa prevista e' cosi' ripartita:                        ))
(( a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100        ))
(( milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione  ))
(( Sicilia, per l'anno finanziario 1990;                           ))
(( b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni ))
(( alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, ))
(( per l'anno finanziario 1991;                                    ))
(( c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600       ))
(( milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione  ))
(( Sicilia, per l'anno finanziario 1992.                           ))
(( 8. Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del         ))
(( Ministro per la protezione civile, al fine di attuare           ))
(( tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi      ))
(( nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione     ))
(( civile e' integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di   ))
(( lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per  ))
(( l'anno 1992.                                                    ))
(( 9. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario ))
(( 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e ))
(( di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si      ))
(( provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856    ))
(( dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo    ))
(( utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica:         ))
(( "Amministrazioni diverse", alla voce: "Misure urgenti per la    ))
(( prevenzione degli incendi, in Sardegna, in Sicilia ed in        ))
(( Liguria".                                                       ))
(( 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con     ))
(( propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.           ))
 
             (a)  La legge n. 47/1975 reca: "Norme integrative per la
          difesa dei boschi dagli incendi".
             (b)  Il  testo  degli  articoli  da  3  a  9 del R.D. n.
          2440/1923 e' riportato in appendice.
             (c)  Il  R.D.  n.  827/1924  approva  il regolamento per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato.
             (d)  La  legge  n.  113/1981 reca: "Norme di adeguamento
          delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture
          alla  direttiva  della Comunita' economica europea n. 77/62
          del 21 dicembre 1976".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b ) all'art. 30-bis:
             Il  testo  degli articoli 3, come modificato dall'art. 2
          del D.P.R.  n. 627/1972, 4, 5, 6, 7, 8  e  9  del  R.D.  n.
          2440/1923   (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il
          seguente:        "Art.  3.  -  I contratti dai quali derivi
          un'entrata  per  lo  Stato  debbono  essere  preceduti   da
          pubblici  incanti, salvo che per particolari ragioni, delle
          quali dovra' farsi menzione nel decreto di approvazione del
          contratto,  e  limitatamente  ai casi da determinare con il
          regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla
          licitazione  ovvero  nei casi di necessita' alla trattativa
          privata.     I contratti dai quali derivi una spesa per  lo
          Stato  debbono  essere  preceduti da gare mediante pubblico
          incanto o licitazione  privata,  a  giudizio  discrezionale
          dell'ammninistrazione.        Sono escluse dal fare offerte
          per tutti i contratti le persone o ditte che  nell'eseguire
          altra  impresa  si  siano  rese  colpevoli  di negligenza o
          malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile
          della  competente amministrazione centrale, la quale ne da'
          comunicazione alle altre amministrazioni.
             Art.  4.  -  Per  speciali  lavori  o  forniture possono
          invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a  presentare,
          in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici
          e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
             Nei   modi   e   nelle   forme   che  saranno  stabilite
          nell'invito,   si   procede,   a   giudizio   insindacabile
          dell'amministrazione,  alla scelta del progetto che risulti
          preferibile,  tenuto  conto  degli  elementi  economici   e
          tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacita'
          e serieta' che presentano gli offerenti,  e  si  fa  quindi
          luogo alla stipulazione del contratto.
             Nessun  compenso  o rimborso spetta alle persone o ditte
          per la compilazione dei progetti presentati.
             Art.   5.  -  I  progetti  di  contratti  devono  essere
          comunicati al Consiglio di Stato,  per  averne  il  parere,
          quando  l'importo  previsto superi le lire 72.000.000 se si
          tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici  incanti  o
          le   lire   36.000.000   se   da  stipularsi  dopo  privata
          licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4.
             Il  Consiglio  di  Stato  dara'  il  parere, tanto sulla
          regolarita'  del  contratto,   quanto   sulla   convenienza
          amministrativa,  al  quale  uopo  gli  saranno  forniti dai
          Ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie  che
          riterra' di chiedere.
             Il  parere  del  Consiglio  di Stato sara' dal Ministero
          comunicato alla Corte dei conti a corredo  del  decreto  di
          approvazione  del  contratto,  del  quale  viene chiesta la
          registrazione.
             Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze
          non  prevedibili,  da  farsi  risultare  nel   decreto   di
          approvazione   del   contratto,   potranno  comunicarsi  al
          Consiglio di Stato, prima  dell'approvazione  ministeriale,
          in   luogo   dei   progetti  di  contratti,  i  verbali  di
          aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla
          parte.
             Art.   6.   -   Qualora,  per  speciali  ed  eccezionali
          circostanze,  che  dovranno  risultare   nel   decreto   di
          approvazione  del  contratto,  non possano essere utilmente
          eseguite le  forme  indicate  negli  articoli  3  e  4,  il
          contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
             Se  l'importo  previsto  superi  le  lire  18.000.000 il
          progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art.
          5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta
          contraente  sara',   ai   sensi   dell'articolo   medesimo,
          comunicato al Consiglio di Stato per il parere.
             Art. 7. - Ove il contratto riguardi materia per la quale
          esistono  capitolati  d'oneri  approvati  dopo  sentito  il
          Consiglio  di  Stato  e  le  condizioni del contratto siano
          conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti  di  somma
          stabiliti per il parere del Consiglio stesso dagli articoli
          5 e 6 sono aumentati della meta'.
             Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi
          in  economia  sono  determinati   e   retti   da   speciali
          regolamenti  approvati  con decreto reale previo parere del
          Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le lire 7.200.000.
             Art. 9. - Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel
          quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato,
          sorga  la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano
          crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli
          5,  6  e  7  prima  che  si  provveda  al pagamento finale,
          dovranno gli atti  relativi  comunicarsi  al  Consiglio  di
          Stato per il parere.
             Se  trattasi  di  spese  in  economia  gli atti dovranno
          comunicarsi  al  Consiglio  di  Stato,   quando   l'importo
          preveduto  in  cifra non eccedente le lire 7.200.000, venga
          nel fatto a superare tale somma".
             I  limiti originari di somma di cui agli articoli 5, 6 e
          9 sono stati cosi' aumentati di 240 volte per  effetto  del
          D.P.R.  n.  422/1972 che ha assorbito l'aumento di 60 volte
          disposto dalla legge n.  936/1953.
             Il limite originario di somma di cui all'art. 8 e' stato
          cosi' aumentato prima dall'art. 7 della legge n. 469/1961 e
          poi dal D.P.R.  n. 422/1972.