Art. 8.
                    Fondo perequativo per i comuni
 
  1.  A  valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a ciascun comune un contributo distinto in tre quote:
    a)  una  pari  al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun
ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 4.949.555 milioni;
    b)  una  per  la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire
645.668  milioni,  pari  a  lire  129.134  milioni,  determinata   in
proporzione  alla  popolazione  residente  ed all'inverso del reddito
pro-capite della provincia, quale risulta dalle  stime  appositamente
effettuate  dall'ISTAT  per l'applicazione del presente articolo, con
riferimento  agli  ultimi   dati   disponibili   al   momento   della
ripartizione;
    c)  una  per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo
di lire 645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni, in  proporzione
alla   popolazione  residente  al  31  dicembre  del  penultimo  anno
precedente a  quello  di  ripartizione,  secondo  i  dati  pubblicati
dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra
il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione
demografica  di  ciascun  comune.  Il  coefficiente moltiplicatore e'
ulteriormente  ponderato  con  il  parametro  1,06   per   i   comuni
parzialmente  montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente
montani, purche'  il  coefficiente  massimo  non  sia  nel  complesso
superiore  a 2. La caratteristica di montanita' e' quella fissata per
legge.  Il  procedimento  di  calcolo  rimane  stabilito  secondo  le
indicazioni  di  cui  al  comma  1,  lettera c), dell'articolo 18 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a) .
  2.  A  valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
anche i seguenti contributi perequativi:
    a)  lire  100.000  milioni,  per l'attivazione delle procedure di
allineamento alla media dei contributi e di mobilita'  del  personale
previste  dall'articolo  25  del  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  1989,  n.  144
(a);
    b)  lire  59.500  milioni,  per  l'allineamento  alla  media  per
abitante  dei  contributi  ordinario  e  perequativo   della   classe
demografica di appartenenza, come definita all'inizio dell'anno 1989,
dei contributi dei comuni la cui popolazione  sia  aumentata  tra  il
1981 ed il 1987 in misura pari o superiore al 16 per cento;
    c)  lire  50.000  milioni,  tra i comuni, escluso quello previsto
dalla  lettera  b),  i  cui  contributi   ordinari   e   perequativi,
pro-capite,  spettanti  all'inizio  dell'anno  1989, risultino pari o
inferiori al 90 per cento della  media  nazionale  per  abitante  dei
contributi   ordinari  e  perequativi  della  classe  demografica  di
appartenenza come definita alla stessa data, per le  classi  indicate
al  comma  1,  lettera c), dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
1989,  n.  144 (a) . A questo fine, le ultime due classi demografiche
sono unificate. La ripartizione e' effettuata secondo  i  criteri  di
cui alle lettere b) e c) del comma 1.
  3.  Il  contributo perequativo di cui ai commi 1, lettere a) , b) e
c), e 2, lettere b) e c), e' corrisposto entro il 31 maggio 1990  per
il  90  per  cento del suo importo.  La differenza e' corrisposta nel
mese di ottobre 1990.
  4. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio 1989, n. 20 (b), valutato in
lire 376.000 milioni, e' distribuito, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:
    a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura
pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18,  comma  3,
lettera  a),  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a) ,  valutate  in
lire 72.500 milioni;
    b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma  1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a) ,  valutato  in
lire 65.000 milioni;
    c)  per  la  restante  parte, valutata in lire 238.500 milioni, a
tutti i comuni, per il 75 per  cento  con  i  criteri  indicati  alla
lettera  b)  del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati
alla lettera c) dello stesso comma 1.
  5.  Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate
in base al reciproco del reddito medio  procapite  provinciale,  sono
corrisposte  nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia
dimostrato di  aver  ottemperato  alle  disposizioni  riguardanti  la
copertura   minima   obbligatoria   dei  costi  dei  servizi  di  cui
all'articolo 14.
In  caso  di  mancata  osservanza  l'ente e' tenuto alla restituzione
delle somme relative all'anno 1990,  mediante  trattenuta  sui  fondi
perequativi degli anni successivi.
  6.  Ai  fini  della  previsione nei bilanci del 1990 dei contributi
perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati  dal
Ministero  dell'interno,  in occasione della notifica delle spettanze
per il 1989.
 
            (a) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 66/1989, alle
          quali il presente articolo fa  rinvio  (ad  esclusione  del
          comma  1-  bis  dell'art.   12,  trascritto  nella nota (g)
          all'art. 2), e' riportato in appendice.
             (b)  Per  il  testo  dell'art.  6,  comma 7, del D.L. n.
          511/1988 si veda la nota (a) all'art. 2.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 8:
            Il  comma  1,  lettera  c),  e  il  comma  3, lettera a),
          dell'art. 18 del D.L. n. 66/1989 (per il titolo si veda  la
          nota (g) all'art. 2) cosi' recitano:
             "Art. 18 (Fondo perequativo per i comuni). - 1. A valere
          sul fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1,  lettera
          b),    il   Ministero   dell'interno   e'   autorizzato   a
          corrispondere a ciascun comune un  contributo  distinto  in
          quattro quote:
             a) - b) (omissis).
               c)  una per la distribuzione del restante 80 per cento
          del fondo di  lire  753.600  milioni  in  proporzione  alla
          popolazione  residente  al  31  dicembre del penultimo anno
          precedente  a  quello  di  ripartizione,  secondo  i   dati
          pubblicati   dall'ISTAT,   ponderata  con  un  coefficiente
          moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di
          2,   in  corrispondenza  della  dimensione  demografica  di
          ciascun   comune.   Il   coefficiente   moltiplicatore   e'
          ulteriormente  ponderato con il parametro 1,06 per i comuni
          parzialmente montani, con il parametro 1,12  per  i  comuni
          interamente  montani,  purche'  il coefficiente massimo non
          sia nel complesso  superiore  a  2.  La  caratteristica  di
          montanita'  e'  quella  fissata  per  legge.  A tal fine e'
          definita,  secondo  la  metodologia  esposta  nel  rapporto
          redatto  dalla commissione di ricerca sulla finanza locale,
          la  funzione  di  secondo   grado   nel   logaritmo   della
          popolazione  residente,  i  cui  parametri  sono  calcolati
          mediante interpolazione  con  il  criterio  statistico  dei
          minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti
          dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe
          demografica.  La  spesa corrente e' quella media risultante
          dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni
          che,    nelle   varie   classi   demografiche,   hanno   un
          comportamento omogeneo  di  produzione  di  servizi,  senza
          tener   conto   delle   spese  per  ammortamento  dei  beni
          patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e
          per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le
          classi  demografiche  sono  cosi'  definite:  meno  di  500
          abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999,
          da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999,  da
          20.000  a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999,
          da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da  1.500.000
          e oltre;
             d) (omissis).
             2. (Omissis).
             3. Il contributo perequativo previsto dall'art. 6, comma
          7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (si
          veda al riguardo la nota (a)  ,  all'art.  2,  n.d.r.),  e'
          distribuito,   dopo   che  le  relative  somme  sono  state
          acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:
               a)   ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
          abitanti per assicurare  nel  1989  contributi  ordinari  e
          perequativi  nella  stessa  misura  complessiva  di  quella
          assegnata nel 1988;
             b) (omissis).
            4.-5. (Omissis)".
             Il  testo  dell'art.  25  del  medesimo  D.L. n. 66/1989
          (limitatamente al comma 5 e all'ultimo periodo del comma 6)
          e' il seguente:
             "Art.  25  (Risanamento  degli  enti locali dissestati e
          mobilita' del  personale  degli  enti  medesimi).  -  1.-4.
          (Omissis).
             5.  Nella  parte  del  piano  di risanamento relativa al
          consolidamento  della  gestione  corrente,   il   consiglio
          determina  l'ipotesi  di bilancio stabilmente riequilibrato
          mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di
          spese   correnti.   Gli   enti  ai  quali  sono  attribuiti
          trasferimenti di  parte  corrente  in  misura  inferiore  a
          quella media della fascia demografica di appartenenza, come
          definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate
          le  ultime  due classi, richiederanno, con la presentazione
          del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla  media
          predetta,    che    costituira'   uno   dei   fattori   del
          consolidamento    finanziario    della    gestione.     Per
          l'attivazione   delle   entrate   proprie   possono  essere
          contestualmente  deliberati  gli  adeguamenti  ai   livelli
          massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe
          e dei canoni dei beni patrimoniali, in  deroga  ai  termini
          ordinari  e  sono  adottati  i  provvedimenti organizzativi
          necessari  per   assicurare   l'attuazione   concreta   dei
          provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra'
          essere eliminata o ridotta ogni previsione  che  non  abbia
          per  fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici
          da assicurare,  secondo  le  precisazioni  di  legge,  alla
          comunita'.  Per  la  riduzione  delle spese potranno essere
          disposte modifiche della pianta  organica,  la  conversione
          dei  posti,  il  blocco totale delle assunzioni per i posti
          vacanti, la riduzione a non oltre il  50  per  cento  della
          spesa  media  per il personale a tempo deteminato sostenuta
          nell'ultimo  triennio.   Potra'   essere   effettuata   una
          rideterminazione  della  pianta  organica,  riduttiva delle
          dotazioni  esistenti,   da   sottoporsi   all'esame   della
          commissione  centrale  per  la  finanza  locale,  la  quale
          comunichera' alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,  l'entita'  del
          personale appartenente ai profili professionali  dichiarati
          in  esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in
          materia di mobilita' nel settore del pubblico  impiego.  La
          rideterminazione   e'  obbligatoria  nel  caso  in  cui  il
          rapporto  dipendenti-abitanti  superi  quello  medio  della
          fascia  demografica  di appartenenza. Il personale soggetto
          alla  mobilita'  potra'  essere   riammesso   nell'organico
          dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di
          corrispondente   qualifica   e    profilo    professionale,
          rientranti  nella pianta organica rideterminata, sempre che
          l'ente intenda ricoprirli.
             6. (Omissis). Per tale adeguamento e' stanziata la somma
          di lire 100  miliardi,  prededotta  dal  fondo  perequativo
          dell'anno successivo.
             7.-18. (Omissis)".