LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e le successive disposizioni; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa; Visto il provvedimento n. 11/1989 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1o maggio 1989 al 30 aprile 1990; Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1989 con il quale e' stato confermato anche per l'anno 1990 che i contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto della forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di "franchigia"; Considerato che con lo stesso decreto e per i medesimi settori tariffari sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per le forme tariffarie con clausola di "franchigia" da applicarsi dal 1 maggio 1990 al 30 aprile 1991 e fissate rispettivamente in L. 60.000 e L. 1.000.000; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 16 gennaio 1990, con la quale e' stato prorogato il termine di presentazione delle tariffe per la responsabilita' civile autoveicoli da applicarsi dal 1 maggio 1990; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1990, con il quale e' stata determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile autoveicoli sono tenute a versare per l'anno 1990 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"; Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 38, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie; Visto, in particolare, l'articolo 25, comma 6, della citata legge n. 38 del 1990, con il quale e' stata determinata la misura del contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1990, con il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1o maggio 1990 - 30 aprile 1991; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni per i veicoli a motore in circolazione internazionale - con sede in Milano, e' stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano e' stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione "frontiera" di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990; Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166 del Consiglio delle Comunita' europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunita' si e' impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionati in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile autoveicoli; Viste le proposte di nuove tariffe e le richieste di modifica alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizze, precedentemente in vigore, presentate dalle imprese di assicurazione; Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta secondo la quale le tariffe dei premi, presentate dalle imprese, non possono essere approvate in quanto basate sui calcoli che: - per quanto concerne la misura della variazione della frequenza dei sinistri, la stessa non e' interamente confermata dalla esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del Conto Consortile e dai dati provvisori dell'ISTAT; - per quanto concerne il costo medio dei sinistri, non tengono conto della opportuna rettifica di riduzione per sinistri con danni a persone per effetto della variazione intervenuta nella frequenza nel corso del 1989; - per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche, fanno riferimento ad un tasso finanziario ritenuto con adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile, tenuto anche conto dell'andamento dei tassi reali di interesse; Esaminata altresi' la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta secondo la quale non possono essere integralmente approvate la nuove tariffe relative ai veicoli a motore ed ai natanti presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni - concernenti la speciale assicurazione "frontiera", per gli stessi motivi sopra indicati per i quali non possono essere approvate le altre tariffe proposte dalle imprese; Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle indicazioni della predetta Commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite, ha ritenuto in particolare piu' adeguate le ipotesi formulate da quest'ultima relativamente all'adamento della frequenza dei sinistri, alla determinazione del costo medio dei sinistri ed all'adozione del tasso di rendimento finanziario delle attivita' a copertura delle riserve tecniche ed ha quindi proposto di: - stabilire per il periodo dal 1o maggio 1990 al 30 aprile 1991 altre tariffe; - modificare, per i settori tariffari I e II, taluni coefficienti relativi alle potenze fiscali ed alle zone territoriali, nonche', per il settore tariffario IV, i coefficienti relativi alla portata; - modificare, per quanto riguarda la forma tariffaria "bonus-malus", il numero delle classi ed i criteri di assegnazione del contratto nelle classi stesse in relazione al numero dei sinistri; - modificare le combinazioni di massimale ed i relativi coefficienti di premio; - determinare differenti tariffe in relazione alle diverse misure dei caricamenti adottate dalle singole imprese nell'ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 1990. Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta secondo la quale possono essere accolte, con opportune rettifiche e correttivi, le richieste di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 30 aprile 1990; Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza dell'indagine effettuata dalla Commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 14 gennaio 1989; Ritenuto che, in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della Commissione ministeriale predetta sostituisce quello della Commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347; Considerata l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15 settembre 1947); Delibera: A decorrere dal 1 maggio 1990 e fino al 30 aprile 1991 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabilite come segue: Art. 1 1) Assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore I (Autovetture in servizio privato, autovetture da noleggio con conducente) e del settore II (Autotassametri) La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato cosi' ottenuto deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto sia stipulato nella forma tariffaria "bonus-malus" od in quella con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", per i coefficienti indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B). Coefficienti Potenze fiscali: di premio ----- ---- fino a 10 c.v. . . . . . . . . . . . 1,00 da oltre 10 fino a 12 c.v. . . . . . . . 1,45 da oltre 12 fino a 14 c.v. . . . . . . . 1,55 da oltre 14 fino a 18 c.v. . . . . . . . 2,08 oltre 18 c.v. . . . . . . . . . . . 3,15 Coefficienti Massimali di premio ----- ---- 500 200 50 milioni . . . . . . . 1,00 1.500 700 300 " . . . . . . . 1,08 3.000 1.000 500 " . . . . . . . 1,10 3.000 1.000 1.000 " . . . . . . . 1,11 1.500 1.500 1.500 " . . . . . . . 1,13 2.000 2.000 2.000 " . . . . . . . 1,14 3.000 3.000 3.000 " . . . . . . . 1,17 4.000 4.000 4.000 " . . . . . . . 1,19 5.000 5.000 5.000 " . . . . . . . 1,20 7.000 7.000 7.000 " . . . . . . . 1,22 10.000 10.000 10.000 " . . . . . . . 1,25 Coefficienti Zone territoriali di premio ----- ---- I.a . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 I.b . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 II.a . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77 II.b . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73 III.a . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,68 III.b . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,63 IV.a . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 IV.b . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali: Zona I.a: Bologna - Firenze - Genova - La Spezia - Lucca - Massa - Pistoia; Zona I.b: AFI - CD - EE - FTASE - Imperia - Napoli - Nuoro - Pisa - Roma - Savona - SCV - SMOM - Targhe Estere - Trieste; Zona II.a: Ancona - Bari - Bolzano - Forli' - Livorno - Modena - Parma - Pescara - Piacenza - Reggio Calabria - Sassari - Sondrio - Trento - Treviso - Vicenza; Zona II.b: Bergamo - Brescia - Cagliari - Caserta - Mantova - Milano - Padova - Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia - Torino - Udine - Venezia - Verona; Zona III.a: Alessandria - Aosta - Arezzo - Asti - Brindisi - Como - Cremona - Gorizia - Grosseto - Macerata - Oristano - Pavia - Pesaro - Rieti - RSM - Salerno - Siena - Taranto - Varese; Zona III.b: Ascoli Piceno - Belluno - Benevento - Catanzaro - Chieti - Cuneo - Ferrara - Foggia - Frosinone - L'Aquila - Latina - Novara - Perugia - Rovigo - Teramo Vercelli; Zona IV.a: Avellino - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Cosenza - Enna - Isernia - Lecce - Matera - Messina - Palermo - Potenza - Terni - Trapani - Viterbo; Zona IV.b: Agrigento - Ragusa - Siracusa. A) Tariffa "bonus-malus". Il premio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L. 292.916, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 277.277 2) ASSICURAZIONI GENERALI L. 290.857 3) ASSITALIA L. 290.857 4) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 278.213 5) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL L. 288.840 6) ITALICA L. 290.857 7) LAVORO & SICURTA' L. 290.857 8) LEVANTE L. 290.857 9) PADANA L. 279.149 10) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' L. 290.857 11) SASA L. 290.857 12) SIS L. 286.843 13) SYSTEMA TERRA L. 279.149 14) NEW HAMPSHIRE L. 290.857 15) UNAT L. 290.857 Coefficienti Classi di merito di premio ----- ---- 1 0,50 2 0,53 3 0,56 4 0,59 5 0,62 6 0,66 7 0,70 8 0,74 9 0,78 10 0,82 11 0,88 12 0,94 13 1,00 14 1,15 15 1,30 16 1,50 17 1,75 18 2,00 TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri "osservati" Classe di merito 0 1 2 3 4 o piu' sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri 1 1 3 6 9 12 2 1 4 7 10 13 3 2 5 8 11 14 4 3 6 9 12 15 5 4 7 10 13 16 6 5 8 11 14 17 7 6 9 12 15 18 8 7 10 13 16 18 9 8 11 14 17 18 10 9 12 15 18 18 11 10 13 16 18 18 12 11 14 17 18 18 13 12 15 18 18 18 14 13 16 18 18 18 15 14 17 18 18 18 16 15 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 Per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente delibera, gia' stipulati nella forma "bonus-malus" e che vengono rinnovati nella medesima forma, restano ferme agli effetti della determinazione del premio da corrispondere all'atto del rinnovo o della stipulazione, le riduzioni o le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione della clausola "bonus-malus" in vigore al 30 aprile 1990. Le riduzioni e le maggiorazioni predette si applicano sul remio determinato con i criteri stabiliti dalla presente delibera per la classe 13 (classe di ingresso) della tabella di merito sopra riportata. Ai contratti di cui al comma precedente si applicano, ai fini della assegnazione nelle classi di merito di pertinenza per le annualita' successive, le regole evolutive riportate nella seguente tabella di inserimento. TABELLA DI INSERIMENTO ______________________ Regole evolutive dopo sinistri Classe di merito 0 1 2 3 4 o piu' sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri 1B 6 8 10 12 14 1A 6 9 11 13 15 1 7 10 13 16 17 2 8 11 14 17 18 3 9 12 15 18 18 4 10 13 16 18 18 5 11 14 17 18 18 6 12 15 18 18 18 7 13 16 18 18 18 8 14 17 18 18 18 9 15 18 18 18 18 10 16 18 18 18 18 11 17 18 18 18 18 B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta". Per franchigie di L. 60.000 - 100.000 - 200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma tariffaria "bonus malus" per la classe 13, moltiplicati per il coefficente 0,75. Per franchigie di L. 100.000 - 200.000 - 300.000, rispettivamente per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma "bonus-malus" per la classe 13, moltiplicati per il coefficente 0,72. Per i contratti stipulati dalla societa' Lloyd Adriatico nella forma tariffaria denominata "4R" la misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento, pari a L. 201.044, per i coefficienti relativi alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. La societa' Lloyd Adriatico adottera' per la predetta formula "4R" massimali di garanzia non inferiori a L. 1.500/700/300 milioni, il cui coefficenza e' pari a 1,08. Per i contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R" che si riferiscono a veicoli gia' assicurati nella forma tariffaria "bonus-malus" la societa' Lloyd Adriatico, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore applichera' una franchigia iniziale fissata nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella seguente tabella: Classe di assegnazione risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore Misura della franchiglia ----- ----- 1-2-3-4-5-6-7-8 . 1b-1a-1. 25% del premio di tariffa 9 . . . . 2 . . 25% " " " " 10 . . . . 3 . . 50% " " " " 11 . . . . 4 . . 50% " " " " 12 . . . . 5 . . 100% " " " " 13 . . . . 6 . . 100% " " " " 14 . . . . 7 . . 110% " " " " 15 . . . . 8 . . 110% " " " " 16 . . . . 9 . . 110% " " " " 17 . . . . 10 . . 120% " " " " 18 . . . . 11 . . 120% " " " " In nessun caso la misura della franchigia puo' essere superiore a L. 1.000.000 secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'11 ottobre 1989. 2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE III (AUTOBUS) A) Tariffe a premio fisso a) Autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio o ad uso privato. La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali ed alle zone territoriali. Il premio di riferimento e' relativo ad autobus con numero complessivo di posti a sedere ed in piedi, indicato dalla carta di circolazione, compreso da 30 a 40. Per ogni posto eccedente i 40 od inferiore ai 30 il premio di tariffa e', rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%. Coefficienti Massimali di premio ----- ---- 1.000 200 100 * milioni . . . . 1,00 1.000 300 100 * " . . . . 1,01 4.000 700 500 " . . . . 1,08 5.000 700 500 " . . . . 1,09 4.000 4.000 4.000 " . . . . 1,16 5.000 5.000 5.000 " . . . . 1,17 7.000 7.000 7.000 " . . . . 1,19 10.000 10.000 10.000 " . . . . 1,22 * Combinazione di massimali che non puo' essere adottata per autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio. Coefficienti Zone territoriali di premio ----- ---- I . . . . . . . . . . . . 1,00 II . . . . . . . . . . . . 0,80 Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali: Zona I: Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Trentino Alto Adige - Valle D'Osta - Veneto; Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie - Sardegna - Sicilia - Umbria. Il premio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L. 1.286.717, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 1.252.339 2) ASSICURAZIONI GENERALI L. 1.277.888 3) ASSITALIA L. 1.277.888 4) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 1.235.902 5) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL L. 1.235.902 6) FIRS L. 1.235.902 7) LEVANTE L. 1.227.824 8) LLOYD ADRIATICO L. 1.235.902 9) LLOYD ITALICO L. 1.235.902 10) NORICUM L. 1.235.902 11) PADANA L. 1.260.793 12) SYSTEMA TERRA L. 1.211.950 13) VITTORIA L. 1.260.793 14) NEW HAMPSHIRE L. 1.277.888 15) UNAT L. 1.277.888 b) Autobus in servizio pubblico urbano per comuni a 300.000 abitanti al 25 ottobre 1981. La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali indicati alla precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio. - Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti). Il premio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L. 1.883.717, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di rifermento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 1.833.389 2) ASSICURAZIONI GENERALI L. 1.870.791 3) ASSITALIA L. 1.870.791 4) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 1.809.325 5) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL L. 1.809.325 6) FIRS L. 1.809.325 7) LEVANTE L. 1.797.499 8) LLOYD ADRIATICO L. 1.809.325 9) LLOYD ITALICO L. 1.809.325 10) NORICUM L. 1.809.325 11) PADANA L. 1.845.765 12) SYSTEMA TERRA L. 1.774.261 13) VITTORIA L. 1.845.765 14) NEW HAMPSHIRE L. 1.870.791 15) UNAT L. 1.870.791 - Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti). Il premio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta e' pari a L. 2.979.026, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 2.899.434 2) ASSICURAZIONI GENERALI L. 2.958.584 3) ASSITALIA L. 2.958.584 4) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 2.861.378 5) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL L. 2.861.378 6) FIRS L. 2.861.378 7) LEVANTE L. 2.842.676 8) LLOYD ADRIATICO L. 2.861.378 9) LLOYD ITALICO L. 2.861.378 10) NORICUM L. 2.861.378 11) PADANA L. 2.919.006 12) SYSTEMA TERRA L. 2.805.925 13) VITTORIA L. 2.919.006 14) NEW HAMPSHIRE L. 2.958.584 15) UNAT L. 2.958.584 B) Tariffe con clausula di "franchiglia fissa ed assoluta". Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie e' pari a L. 250.000 - 500.000 - 1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,89; 0,81; 0,69. Per i contratti stipulati dalla Compagnia Unipol i predetti coefficienti, sono sostituiti dai seguenti: 0,85; 0,78; 0,66. 3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE). A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi. Tariffe a premio fisso. La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche teniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al peso complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali. Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni relative ai veicoli a motore dei settori I e II. a) Autocarri fino a 35 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico. Il premio, di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L. 444.974, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 433.085 2) ASSICURAZIONI GENERALI L. 441.920 3) ASSITALIA L. 441.920 4) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 427.401 5) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL L. 427.401 6) FIRS L. 427.401 7) LEVANTE L. 424.607 8) LLOYD ADRIATICO L. 427.401 9) LLOYD ITALICO L. 427.401 10) NORICUM L. 427.401 11) PADANA L. 436.009 12) PROGRESS L. 436.009 13) SYSTEMA TERRA L. 419.118 14) VITTORIA L. 436.009 15) NEW HAMPSHIRE L. 441.920 16) UNAT L. 441.920 Coefficienti Peso complessivo a pieno carico di premio ----- ---- fino a 15 q.li . . . . . . . . . 1,00 da oltre 15 fino a 25 q.li . . . . . . 1,30 da oltre 25 fino a 35 q.li . . . . . . 1,60 Coefficienti Zone territoriali di premio ----- ---- I . . . . . . . . . . . 1,00 II . . . . . . . . . . . 0,78 III . . . . . . . . . . . 0,60 Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali: Zona I: Arezzo - Bari - Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta - Firenze - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Lucca - Massa - Milano - Napoli - Parma - Perugia - Pisa - Pistoia - Reggio Calabria - Roma - Salerno - Sassari - Taranto - Targhe estere - Trento; Zona II: Alessandria - Ancora - Aosta - Ascoli Piceno - Asti - Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Foggia - Forli' - Frosinone - Grosseto - L'Aquila - Latina - Lecce - Macerata - Mantova - Matera - Messina - Modena - Oristano - Palermo - Pesaro - Pescara - Piacenza - Potenza - Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti - Savona - Siena - Sondrio - Teramo - Terni - Torino - Treviso - Trieste - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Viterbo; Zona III: AFI - Agrigento - Avellino - Belluno - Benevento - Campobasso - Chieti - Corpo Diplomatico - Enna - Escursionisti Esteri - Ferrara - FTASE - Gorizia - Isernia - Novara - Pavia - Ragusa - Rovigo - RSM - SCAV - Siracusa - SMOM - Trapani - Vercelli. b) Autocarri di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico - per trasporto cose proprie: Il premio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta e' pari a L. 611.974, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 595.624 2) ASSICURAZIONI GENERALI L. 607.775 3) ASSITALIA L. 607.775 4) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 587.806 5) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL L. 587.806 6) FIRS L. 587.806 7) LEVANTE L. 583.964 8) LLOYD ADRIATICO L. 587.806 9) LLOYD ITALICO L. 587.806 10) NORICUM L. 587.806 11) PADANA L. 599.644 12) PROGRESS L. 599.644 13) SISTEMA TERRA L. 576.414 14) VITTORIA L. 599.644 15) NEW HAMPSHIRE L. 607.775 16) UNAT L. 607.775 - per trasporto conto terzi: Il premio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L. 975.176, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 949.122 2) ASSICURAZIONI GENERALI L. 968.484 3) ASSITALIA L. 968.484 4) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 936.664 5) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL L. 936.664 6) FIRS L. 936.664 7) LEVANTE L. 930.542 8) LLOYD ADRIATICO L. 936.664 9) LLOYD ITALICO L. 936.664 10) NORICUM L. 936.664 11) PADANA L. 955.228 12) PROGRESS L. 955.528 13) SISTEMA TERRA L. 918.512 14) VITTORIA L. 955.528 15) NEW HAMPSHIRE L. 968.484 16) UNAT L. 968.484 Peso complessivo Coefficienti a pieno carico di premio ----- ---- da oltre 35 fino a 70 q.li . . . . . . . . . . 1,00 da oltre 70 fino a 360 q.li . . . . . . . . . . 1,70 di oltre 360 q.li . . . . . . . . . . 3,30 Coefficienti Zone territoriali di premio ----- ---- I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali: Zona I: Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle d'Aosta - Toscana - Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto; Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia; Zona III: Sardegna. Tariffe con clausola di "franchiglia fissa ed assoluta". Per i contratti con clausola di "franchiglia fissa ed assoluta" la misura delle franchiglie e' pari L. 250.000 - 500.000 - 1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso di cui alle precedenti lettere a) e b) moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,88; 0,78; 0,65. Per i contratti stipulati dalla Compagnia Unipol i predetti coefficienti sono sostituiti dai seguenti: 0,85, 0,75, 0,62. B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. Tariffe a premio fisso La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al tipo di veicolo ed alla cilindrata, ai massimali ed alle zone territoriali. Il premio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta e' pari a L. 101.795 ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 96.360 2) ASSICURAZIONI GENERALI L. 101.080 3) ASSITALIA L. 101.080 4) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 96.685 5) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL L. 100.379 6) COMPAGNIA DI GENOVA L. 101.080 7) ITALICA L. 101.080 8) LAVORO E SICURTA' L. 101.080 9) LEVANTE L. 101.080 10) NORICUM L. 100.379 11) PADANA L. 97.011 12) PROGRESS L. 99.005 13) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURITA' L. 101.080 14) SASA L. 101.080 15) SYSTEMA TERRA L. 95.724 16) NEW HAMPSHIRE L. 101.080 17) UNAT L. 101.080 Coefficienti Tipo di veicolo e cilindrata di premio ----- ---- ciclomotori a due e tre ruote . . . . . . 1,00 motoveicoli fino a 50 c.c. . . . . . . 1,93 " da oltre 50 fino a 150 cc. . . . . . . 2,96 " da oltre 150 fino a 250 cc. . . . . . . 3,33 " da oltre 250 fino a 750 cc. . . . . . . 3,70 " di oltre 750 . . . . . . 4,07 Coefficienti Massimali di premio ----- ---- 350 200 35 milioni . . . . . . 1,00 500 200 50 " . . . . . . 1,03 1.000 700 200 " . . . . . . 1,10 1.500 700 300 " . . . . . . 1,11 2.000 1.000 500 " . . . . . . 1,12 3.000 1.000 500 " . . . . . . 1,13 2.000 2.000 2.000 " . . . . . . 1,17 3.000 3.000 3.000 " . . . . . . 1,20 4.000 4.000 4.000 " . . . . . . 1,22 5.000 5.000 5.000 " . . . . . . 1,23 7.000 7.000 7.000 " . . . . . . 1,26 10.000 10.000 10.000 " . . . . . . 1,29 Coefficienti Zone territoriali di premio ----- ---- I . . . . . . . . . . 1,00 II . . . . . . . . . . 0,75 III . . . . . . . . . . 0,64 IV . . . . . . . . . . 0,50 V . . . . . . . . . . 0,55 VI . . . . . . . . . . 0,46 Distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali: Zona I: Napoli; Zona II: Bari, Reggio Calabria; Zona III: Avellino, Benevento, Caserta, Firenze, Genova, Milano, Pistoia, Roma, Salerno; Zona IV: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Foggia, Massa Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste; Zona V: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Forli', Imperia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Padova, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia, Repubblica di San Marino, Savona, Torino, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Venezia, Verona, Vicenza; Zona VI: Agrigento, Arezzo, Belluno, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Isernia, Latina, Macerata, Mantova, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Rieti, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo. Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura della franchigia e' pari a L. 150.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli di cui alle precedenti tariffe a premio fisso moltiplicati per il coefficiente 0,88. 4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO). La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurativo, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali, alle zone territoriali e, per i soli motoveicoli, alla cilindrata. Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 3) lettera B), per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. Coefficienti Zone territoriali di premio ----- ---- I . . . . . . . . . 1,00 II . . . . . . . . . 0,93 III . . . . . . . . . 0,79 IV . . . . . . . . . 0,73 V . . . . . . . . . 0,73 VI . . . . . . . . . 0,68 La distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali e' quella indicata al precedente n. 3, lettera B), per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. a) Ciclomotori. Il premio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L. 57.077, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento a fianco di ciscuno di esse: 1) ALPI L. 56.675 2) ASCOROMA L. 54.029 3) ASSICURAZIONI GENERALI L. 56.675 4) ASSITALIA L. 56.675 5) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 54.212 6) COMPAGNIA DI GENOVA L. 56.675 7) FATA L. 56.675 8) ITALICA L. 56.675 9) LAVORO E SICURTA' L. 56.675 10) LEVANTE L. 56.675 11) LIGURIA L. 56.675 12) MINERVA L. 56.675 13) MULTIASS L. 56.675 14) PADANA L. 54.394 15) PROGRESS L. 53.673 16) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' L. 56.675 17) SASA L. 56.675 18) SAVOIA L. 56.675 19) SICURITA' 1879 L. 56.675 20) SYSTEMA TERRA L. 53.673 21) TRIESTE E VENEZIA L. 56.675 22) CIGNA L. 56.675 23) NEW HAMPSHIRE L. 56.675 24) UNAT L. 56.675 b) Motoveicoli ad uso privato. Il prermio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L. 187.540, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ALPI L. 186.222 2) ASCOROMA L. 177.528 3) ASSICURAZIONI GENERALI L. 186.222 4) ASSITALIA L. 186.222 5) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 178.127 6) COMPAGNIA DI GENOVA L. 186.222 7) FATA L. 186.222 8) ITALICA L. 186.222 9) LAVORO & SICURTA' L. 186.222 10) LEVANTE L. 186.222 11) LIGURIA L. 186.222 12) MINERVA L. 186.222 13) MULTIASS L. 186.222 14) PADANA L. 178.726 15) PROGRESS L. 176.356 16) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' L. 186.222 17) SASA L. 186.222 18) SAVOIA L. 186.222 19) SICURTA' 1879 L. 186.222 20) SYSTEMA TERRA L. 176.356 21) TRIESTE E VENEZIA L. 186.222 22) CIGNA L. 186.222 23) NEW HAMPSHIRE L. 186.222 24) UNAT L. 186.222 Coefficienti Cilindrata di premio ----- ---- fino a 150 c.c. . . . . . . . . 1,00 da oltre 150 fino a 400 c.c. . . . . . . . . 1,27 di oltre 400 c.c. . . . . . . . . 1,64 5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VI (MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI). La misura dei premi si detemina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente al tipo di veicolo e ai massimali. Il premio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L. 119.676, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ALPI L. 118.835 2) ASCOROMA L. 113.287 3) ASSICURAZIONI GENERALI L. 118.835 4) ASSITALIA L. 118.835 5) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 113.669 6) COMPAGNIA DI GENOVA L. 118.835 7) FATA L. 118.835 8) ITALICA L. 118.835 9) LAVORO & SICURTA' L. 118.835 10) LEVANTE L. 118.835 11) LIGURIA L. 118.835 12) MINERVA L. 118.835 13) MULTIASS L. 118.835 14) PADANA L. 114.051 15) PROGRESS L. 117.195 16) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' L. 118.835 17) SASA L. 118.835 18) SAVOIA L. 118.835 19) SICURTA' 1879 L. 118.835 20) SYSTEMA TERRA L. 112.539 21) TRIESTE E VENEZIA L. 118.835 22) CIGNA L. 118.835 23) NEW HAMPSHIRE L. 118.835 24) UNAT L. 118.835 Tipo di veicolo a) Macchine semoventi con attrezzature operative varie, non rientranti nel successivo punto b), carrelli, mezzi sgombraneve: - fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia . . . . . . . . 1,00 - da oltre 25 fino a 50 q.li di peso in ordine di marcia . . 1,30 - da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia . 2,00 - di oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia . . . . . . . 3,00 b) Rulli compressori, macchine per il costipamento, per il livellamento e per lo spianamento del terreno, sacrificatori, frantumatori, mescolatori, betoniere (escluse quelle autocarrate), spandigraniglia, meccanici, vibrofinitrici, cisterne termiche e spruzzatori di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto stradale e motosaldatrici . . . . . . . . . . . . 0,50. Massimali Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni relative ai veicoli a motore dei settori I e II. 6) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCONLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE). La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali. - per uso conto proprio: il premio di riferimento, al netto del candidato di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L. 78.349, ad eccezione dei premi relativi alle seguenti imprese per le quali si applicano i premi indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 74.166 2) ASSICURAZIONI GENERALI L. 77.799 3) ASSITALIA L. 77.799 4) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 73.677 5) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL L. 73.677 6) COMPAGNIA DI GENOVA L. 77.799 7) COMPAGNIA TIRRENA L. 74.166 8) ITALICA L. 77.799 9) LAVORO & SICURTA' L. 77.799 10) LEVANTE L. 77.799 11) LLOYD INTERNAZIONALE L. 74.166 12) NORCIUM L. 73.677 13) PADANA L. 74.667 14) PROGRESS L. 74.166 15) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' L. 77.799 16) SASA L. 77.799 17) SIDA L. 74.166 18) SYSTEMA TERRA L. 73.677 19) UNIONE EURO AMERICANA L. 74.166 20) NEW HAMPSHIRE L. 77.799 21) UNAT L. 77.799 - per uso conto terzi: il premio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L. 150.493, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse: 1) ASCOROMA L. 142.458 2) ASSICURAZIONI GENERALI L. 149.435 3) ASSITALIA L. 149.435 4) BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI L. 141.518 5) COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL L. 141.518 6) COMPAGNIA DI GENOVA L. 149.435 7) COMPAGNIA TIRRENA L. 142.458 8) ITALICA L. 149.435 9) LAVORO & SICURTA' L. 149.435 10) LEVANTE L. 149.435 11) LLOYD INTERNAZIONALE L. 142.458 12) NORCIUM L. 141.518 13) PADANA L. 143.419 14) PROGRESS L. 142.458 15) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' L. 149.458 16) SASA L. 149.435 17) SIDA L. 142.458 18) SYSTEMA TERRA L. 141.518 19) UNIONE EURO AMERICANA L. 142.458 20) NEW HAMPSHIRE L. 149.435 21) UNAT L. 149.435 Coefficienti Massimali di premio ----- ---- 1.500 700 300 milioni . . . . . . 1,00 2.000 2.000 2.000 " . . . . . . 1,05 3.000 3.000 3.000 " . . . . . . 1,08 4.000 4.000 4.000 " . . . . . . 1,10 5.000 5.000 5.000 " . . . . . . 1,11 7.000 7.000 7.000 " . . . . . . 1,14 10.000 10.000 10.000 " . . . . . . 1,16