LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e
23 aprile 1946, n. 363;
Visti  i  decreti  legislativi  del  Capo  provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283 e 15 settembre  1947,  n.  896  e  le  successive
disposizioni;
Visto  il  testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n.  449,  nonche' il regolamento approvato con regio
decreto  4  gennaio  1925,  n.  63,  e  le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
Vista   la   legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.  973
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto  il  decreto-legge  26  settembre 1978, n. 576, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  24  novembre  1978,  n.  748,   recante
agevolazioni  al  trasferimento del portafoglio e del personale delle
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Visto  il provvedimento n. 11/1989 del Comitato interministeriale dei
prezzi con il quale sono state stabilite le  tariffe  dei  premi  per
l'assicurazione  della  responsabilita' civile dei veicoli a motore e
dei natanti da applicarsi dal 1o maggio 1989 al 30 aprile 1990;
Visto  il  decreto ministeriale 11 ottobre 1989 con il quale e' stato
confermato anche per l'anno 1990 che  i  contratti  di  assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il
noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri
(settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto
della forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di
"franchigia";
Considerato  che  con  lo  stesso  decreto  e  per i medesimi settori
tariffari sono  state  stabilite  le  misure  minime  e  massime  del
contributo  dell'assicurato  al  risarcimento  del danno per le forme
tariffarie con clausola di "franchigia" da applicarsi dal  1   maggio
1990  al  30  aprile 1991 e fissate rispettivamente in L. 60.000 e L.
1.000.000;
Vista  la  deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 16
gennaio  1990,  con  la  quale  e'  stato  prorogato  il  termine  di
presentazione delle tariffe per la responsabilita' civile autoveicoli
da applicarsi dal 1  maggio 1990;
Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 1990, con il quale e' stata
determinata la misura  del  contributo  che  le  imprese  autorizzate
all'esercizio   delle   assicurazioni  della  responsabilita'  civile
autoveicoli sono  tenute  a  versare  per  l'anno  1990  all'Istituto
nazionale  delle  assicurazioni - Gestione del "Fondo di garanzia per
le vittime della strada";
Vista  la  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  con la quale e' stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 dicembre 1989,  n.
415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti
finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie;
Visto,  in particolare, l'articolo 25, comma 6, della citata legge n.
38 del 1990,  con  il  quale  e'  stata  determinata  la  misura  del
contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526;
Visto  il decreto ministeriale 10 marzo 1990, con il quale sono stati
stabiliti  gli  importi  complessivi  dei   caricamenti   sui   premi
dell'assicurazione   della  responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti  per  il  periodo  1o
maggio 1990 - 30 aprile 1991;
Visto  il  decreto  ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI -
Ufficio centrale italiano di assicurazioni per i veicoli a motore  in
circolazione   internazionale   -   con  sede  in  Milano,  e'  stato
riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge
24  dicembre  1969,  n.  990,  ed  in particolare l'art. 2 del citato
decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano e' stato autorizzato
ad  organizzare  apposito servizio per la stipulazione della speciale
assicurazione "frontiera"  di  cui  all'art.  7  del  regolamento  di
esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;
Visto  l'art.  6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166 del Consiglio
delle Comunita' europee, in base al quale  ogni  Stato  membro  della
Comunita'  si e' impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio
territorio i veicoli abitualmente stazionati in Stati terzi  soltanto
se  i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il
territorio della C.E.E. alle condizioni  fissate  da  ciascuna  delle
legislazioni  nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile autoveicoli;
Viste  le  proposte  di nuove tariffe e le richieste di modifica alle
norme tariffarie ed alle condizioni di  polizze,  precedentemente  in
vigore, presentate dalle imprese di assicurazione;
Esaminata  la  proposta  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ha precedentemente sentito  la  Commissione  di
cui  al  decreto  ministeriale  14  gennaio 1989, proposta secondo la
quale le tariffe dei premi, presentate  dalle  imprese,  non  possono
essere approvate in quanto basate sui calcoli che:
-  per quanto concerne la misura della variazione della frequenza
   dei  sinistri,  la  stessa  non  e'  interamente  confermata dalla
   esperienza  desunta  dalle  elaborazioni  statistiche  del   Conto
   Consortile e dai dati provvisori dell'ISTAT;
-  per quanto concerne il costo medio dei sinistri, non tengono
   conto  della  opportuna  rettifica  di  riduzione per sinistri con
   danni a persone per effetto  della  variazione  intervenuta  nella
   frequenza nel corso del 1989;
-  per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del
   rendimento  finanziario  delle riserve tecniche, fanno riferimento
   ad un tasso finanziario  ritenuto  con  adeguato  ed  inferiore  a
   quello  ipotizzabile,  tenuto anche conto dell'andamento dei tassi
   reali di interesse;
Esaminata  altresi'  la  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato,  che  ha  precedentemente  sentito  la
Commissione  di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta
secondo la quale non possono essere integralmente approvate la  nuove
tariffe  relative  ai  veicoli a motore ed ai natanti presentate, per
conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di
assicurazioni  -  concernenti  la speciale assicurazione "frontiera",
per gli stessi motivi sopra indicati per i quali non  possono  essere
approvate le altre tariffe proposte dalle imprese;
Considerato   che   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  tenuto  conto  delle  indicazioni  della  predetta
Commissione,  le  cui  motivazioni devono intendersi qui recepite, ha
ritenuto  in  particolare  piu'  adeguate  le  ipotesi  formulate  da
quest'ultima relativamente all'adamento della frequenza dei sinistri,
alla determinazione del costo medio dei sinistri ed all'adozione  del
tasso  di  rendimento  finanziario  delle attivita' a copertura delle
riserve tecniche ed ha quindi proposto di:
-  stabilire per il periodo dal 1o maggio 1990 al 30 aprile 1991
   altre tariffe;
-  modificare, per i settori tariffari I e II, taluni coefficienti
   relativi  alle potenze fiscali ed alle zone territoriali, nonche',
   per  il  settore  tariffario  IV,  i  coefficienti  relativi  alla
   portata;
-  modificare, per quanto riguarda la forma tariffaria
   "bonus-malus", il numero delle classi ed i criteri di assegnazione
   del contratto nelle classi  stesse  in  relazione  al  numero  dei
   sinistri;
-  modificare le combinazioni di massimale ed i relativi
   coefficienti di premio;
-  determinare differenti tariffe in relazione alle diverse misure
   dei  caricamenti  adottate  dalle  singole imprese nell'ambito dei
   limiti minimo e massimo stabiliti con il decreto  ministeriale  10
   marzo 1990.
Esaminata  la  proposta  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ha precedentemente sentito  la  Commissione  di
cui  al  decreto  ministeriale  14  gennaio 1989, proposta secondo la
quale possono essere accolte, con opportune rettifiche e  correttivi,
le  richieste di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di
polizza in vigore al 30 aprile 1990;
Considerato  che  le  proposte formulate dal Ministro dell'industria,
del commercio e  dell'artigianato  e  le  motivazioni  sopra  esposte
trovano   rispondenza   dell'indagine  effettuata  dalla  Commissione
ministeriale costituita con il decreto ministeriale 14 gennaio 1989;
Ritenuto  che,  in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere
della Commissione  ministeriale  predetta  sostituisce  quello  della
Commissione   centrale   prezzi,   di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;
Considerata  l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15 settembre
1947);
                              Delibera:
A  decorrere  dal  1  maggio 1990 e fino al 30 aprile 1991 le tariffe
dei  premi  da  applicare  ai  contratti   di   assicurazione   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono stabilite come segue:
                                Art. 1
1)  Assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore I
   (Autovetture  in  servizio  privato,  autovetture  da noleggio con
   conducente) e del settore II (Autotassametri)
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle
potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato
cosi'  ottenuto  deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto
sia stipulato nella forma tariffaria "bonus-malus" od in  quella  con
clausola  di  "franchigia  fissa  ed  assoluta",  per  i coefficienti
indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B).
                                                 Coefficienti
      Potenze fiscali:                             di premio
          -----                                      ----
fino a 10 c.v.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      1,00
da oltre 10 fino a 12 c.v.  .  .  .  .  .  .  .      1,45
da oltre 12 fino a 14 c.v.  .  .  .  .  .  .  .      1,55
da oltre 14 fino a 18 c.v.  .  .  .  .  .  .  .      2,08
oltre 18 c.v.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      3,15
                                                 Coefficienti
      Massimali                                    di premio
        -----                                        ----
    500    200     50  milioni  .  .  .  .  .  .  .   1,00
  1.500    700    300     "     .  .  .  .  .  .  .   1,08
  3.000  1.000    500     "     .  .  .  .  .  .  .   1,10
  3.000  1.000  1.000     "     .  .  .  .  .  .  .   1,11
  1.500  1.500  1.500     "     .  .  .  .  .  .  .   1,13
  2.000  2.000  2.000     "     .  .  .  .  .  .  .   1,14
  3.000  3.000  3.000     "     .  .  .  .  .  .  .   1,17
  4.000  4.000  4.000     "     .  .  .  .  .  .  .   1,19
  5.000  5.000  5.000     "     .  .  .  .  .  .  .   1,20
  7.000  7.000  7.000     "     .  .  .  .  .  .  .   1,22
 10.000 10.000 10.000     "     .  .  .  .  .  .  .   1,25
                                                     Coefficienti
Zone territoriali                                      di premio
     -----                                               ----
  I.a   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1,00
  I.b   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,85
  II.a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,77
  II.b  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,73
  III.a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,68
  III.b .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,63
  IV.a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,55
  IV.b  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,50
Distribuzione  delle  province  e  delle  targhe  speciali nelle zone
territoriali:
Zona  I.a:  Bologna  - Firenze - Genova - La Spezia - Lucca - Massa -
Pistoia;
Zona  I.b:  AFI - CD - EE - FTASE - Imperia - Napoli - Nuoro - Pisa -
Roma - Savona - SCV - SMOM - Targhe Estere - Trieste;
Zona  II.a:  Ancona  -  Bari  - Bolzano - Forli' - Livorno - Modena -
Parma - Pescara - Piacenza - Reggio Calabria - Sassari  -  Sondrio  -
Trento - Treviso - Vicenza;
Zona  II.b: Bergamo - Brescia - Cagliari - Caserta - Mantova - Milano
- Padova - Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia -  Torino  -  Udine  -
Venezia - Verona;
Zona  III.a:  Alessandria - Aosta - Arezzo - Asti - Brindisi - Como -
Cremona - Gorizia - Grosseto - Macerata - Oristano - Pavia - Pesaro -
Rieti - RSM - Salerno - Siena - Taranto - Varese;
Zona  III.b: Ascoli Piceno - Belluno - Benevento - Catanzaro - Chieti
- Cuneo - Ferrara - Foggia - Frosinone - L'Aquila - Latina - Novara -
Perugia - Rovigo - Teramo Vercelli;
Zona  IV.a: Avellino - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Cosenza
- Enna - Isernia - Lecce - Matera - Messina -  Palermo  -  Potenza  -
Terni - Trapani - Viterbo;
Zona IV.b: Agrigento - Ragusa - Siracusa.
A) Tariffa "bonus-malus".
Il  premio  di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n.  526  e  dell'imposta,  e'  pari  a  L.
292.916,  ad  eccezione  delle  seguenti  imprese  per  le  quali  si
applicano i premi di riferimento indicati a  fianco  di  ciascuna  di
esse:
  1)  ASCOROMA                                   L. 277.277
  2)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 290.857
  3)  ASSITALIA                                  L. 290.857
  4)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 278.213
  5)  COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL             L. 288.840
  6)  ITALICA                                    L. 290.857
  7)  LAVORO & SICURTA'                          L. 290.857
  8)  LEVANTE                                    L. 290.857
  9)  PADANA                                     L. 279.149
 10)  RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'             L. 290.857
 11)  SASA                                       L. 290.857
 12)  SIS                                        L. 286.843
 13)  SYSTEMA TERRA                              L. 279.149
 14)  NEW HAMPSHIRE                              L. 290.857
 15)  UNAT                                       L. 290.857
                                                 Coefficienti
    Classi di merito                              di premio
        -----                                       ----
          1                                         0,50
          2                                         0,53
          3                                         0,56
          4                                         0,59
          5                                         0,62
          6                                         0,66
          7                                         0,70
          8                                         0,74
          9                                         0,78
         10                                         0,82
         11                                         0,88
         12                                         0,94
         13                                         1,00
         14                                         1,15
         15                                         1,30
         16                                         1,50
         17                                         1,75
         18                                         2,00
                     TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
                    Classe di assegnazione per il periodo
                                  annuo successivo
                          in base ai sinistri "osservati"
Classe di merito
                    0        1        2        3     4 o piu'
                 sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri
        1           1        3         6       9        12
        2           1        4         7      10        13
        3           2        5         8      11        14
        4           3        6         9      12        15
        5           4        7        10      13        16
        6           5        8        11      14        17
        7           6        9        12      15        18
        8           7       10        13      16        18
        9           8       11        14      17        18
       10           9       12        15      18        18
       11          10       13        16      18        18
       12          11       14        17      18        18
       13          12       15        18      18        18
       14          13       16        18      18        18
       15          14       17        18      18        18
       16          15       18        18      18        18
       17          16       18        18      18        18
       18          17       18        18      18        18
Per  i  contratti  in  corso  al momento dell'entrata in vigore della
presente delibera, gia' stipulati nella  forma  "bonus-malus"  e  che
vengono rinnovati nella medesima forma, restano ferme agli effetti
della determinazione del premio da corrispondere all'atto del rinnovo
o della stipulazione, le  riduzioni  o  le  maggiorazioni  di  premio
conseguenti  all'applicazione  della clausola "bonus-malus" in vigore
al 30 aprile 1990.  Le  riduzioni  e  le  maggiorazioni  predette  si
applicano  sul  remio  determinato  con  i  criteri  stabiliti  dalla
presente delibera per la classe 13 (classe di ingresso) della tabella
di merito sopra riportata.
Ai  contratti  di cui al comma precedente si applicano, ai fini della
assegnazione nelle classi di merito di pertinenza per  le  annualita'
successive,  le  regole evolutive riportate nella seguente tabella di
inserimento.
                       TABELLA DI INSERIMENTO
                       ______________________
                       Regole evolutive dopo sinistri
Classe di merito
                    0       1        2        3      4 o piu'
                sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri
       1B           6       8       10       12       14
       1A           6       9       11       13       15
        1           7      10       13       16       17
        2           8      11       14       17       18
        3           9      12       15       18       18
        4          10      13       16       18       18
        5          11      14       17       18       18
        6          12      15       18       18       18
        7          13      16       18       18       18
        8          14      17       18       18       18
        9          15      18       18       18       18
       10          16      18       18       18       18
       11          17      18       18       18       18
B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per  franchigie di L. 60.000 - 100.000 - 200.000, rispettivamente per
veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14  c.v.  fino  a  14
c.v.  e  di  oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli
della forma tariffaria "bonus malus" per la classe  13,  moltiplicati
per il coefficente 0,75.
Per franchigie di L. 100.000 - 200.000 - 300.000, rispettivamente per
i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di  oltre
14  c.v.,  i  premi  di  tariffa  corrispondono  a quelli della forma
"bonus-malus" per la classe 13, moltiplicati per il coefficente 0,72.
Per  i contratti stipulati dalla societa' Lloyd Adriatico nella forma
tariffaria  denominata  "4R"  la  misura  dei  premi   si   determina
moltiplicando  il  premio  di  riferimento,  pari a L. 201.044, per i
coefficienti relativi alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone
territoriali.
La  societa'  Lloyd  Adriatico adottera' per la predetta formula "4R"
massimali di garanzia non inferiori a L.  1.500/700/300  milioni,  il
cui coefficenza e' pari a 1,08.
Per  i  contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R"
che si riferiscono a veicoli gia' assicurati nella  forma  tariffaria
"bonus-malus"  la  societa'  Lloyd  Adriatico,  tenendo  conto  delle
indicazioni  risultanti  dall'attestazione  di  cui  all'art.  2  del
decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni,
nella legge 26  febbraio  1977,  n.  39,  rilasciata  dal  precedente
assicuratore   applichera'  una  franchigia  iniziale  fissata  nelle
percentuali del  premio  di  tariffa  come  indicato  nella  seguente
tabella:
      Classe di assegnazione
    risultante dall'attestazione
     rilasciata dal precedente
        assicuratore                   Misura della franchiglia
          -----                               -----
  1-2-3-4-5-6-7-8 .   1b-1a-1.          25% del premio di tariffa
  9   .   .   .   .   2  .  .           25%  "     "    "    "
 10   .   .   .   .   3  .  .           50%  "     "    "    "
 11   .   .   .   .   4  .  .           50%  "     "    "    "
 12   .   .   .   .   5  .  .          100%  "     "    "    "
 13   .   .   .   .   6  .  .          100%  "     "    "    "
 14   .   .   .   .   7  .  .          110%  "     "    "    "
 15   .   .   .   .   8  .  .          110%  "     "    "    "
 16   .   .   .   .   9  .  .          110%  "     "    "    "
 17   .   .   .   .  10  .  .          120%  "     "    "    "
 18   .   .   .   .  11  .  .          120%  "     "    "    "
In  nessun caso la misura della franchigia puo' essere superiore a L.
1.000.000  secondo  quanto  previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'11 ottobre 1989.
2)  ASSICURAZIONI  RELATIVE  AI  VEICOLI  A  MOTORE  DEL  SETTORE III
(AUTOBUS)
    A) Tariffe a premio fisso
a)  Autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio
o ad uso privato.
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativamente ai
massimali ed alle zone territoriali.  Il  premio  di  riferimento  e'
relativo  ad  autobus  con numero complessivo di posti a sedere ed in
piedi, indicato dalla carta di circolazione, compreso da 30 a 40.
Per ogni posto eccedente i 40 od inferiore ai 30 il premio di tariffa
e', rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%.
                                                Coefficienti
       Massimali                                  di premio
         -----                                      ----
  1.000    200    100 *  milioni .   .   .   .      1,00
  1.000    300    100 *     "    .   .   .   .      1,01
  4.000    700    500       "    .   .   .   .      1,08
  5.000    700    500       "    .   .   .   .      1,09
  4.000  4.000  4.000       "    .   .   .   .      1,16
  5.000  5.000  5.000       "    .   .   .   .      1,17
  7.000  7.000  7.000       "    .   .   .   .      1,19
 10.000 10.000 10.000       "    .   .   .   .      1,22
*  Combinazione di massimali che non puo' essere adottata per autobus
in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio.
                                                  Coefficienti
  Zone territoriali                                 di premio
     -----                                            ----
  I     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1,00
  II    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,80
Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:
Zona  I:  Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio -
Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana  -  Trentino  Alto  Adige  -
Valle D'Osta - Veneto;
Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie -
Sardegna - Sicilia - Umbria.
Il  premio  di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n.  526  e  dell'imposta,  e'  pari  a  L.
1.286.717,  ad  eccezione  delle  seguenti  imprese  per  le quali si
applicano i premi di riferimento indicati a  fianco  di  ciascuna  di
esse:
  1)  ASCOROMA                                   L. 1.252.339
  2)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 1.277.888
  3)  ASSITALIA                                  L. 1.277.888
  4)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 1.235.902
  5)  COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL             L. 1.235.902
  6)  FIRS                                       L. 1.235.902
  7)  LEVANTE                                    L. 1.227.824
  8)  LLOYD ADRIATICO                            L. 1.235.902
  9)  LLOYD ITALICO                              L. 1.235.902
 10)  NORICUM                                    L. 1.235.902
 11)  PADANA                                     L. 1.260.793
 12)  SYSTEMA TERRA                              L. 1.211.950
 13)  VITTORIA                                   L. 1.260.793
 14)  NEW HAMPSHIRE                              L. 1.277.888
 15)  UNAT                                       L. 1.277.888
b)  Autobus in servizio pubblico urbano per comuni a 300.000 abitanti
al 25 ottobre 1981.
La   misura  dei  premi  si  determina  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti relativi ai  massimali  indicati  alla
precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano,
da turismo e da noleggio.
- Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti).
Il  premio  di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n.  526  e  dell'imposta,  e'  pari  a  L.
1.883.717,  ad  eccezione  delle  seguenti  imprese  per  le quali si
applicano i premi di rifermento indicati  a  fianco  di  ciascuna  di
esse:
  1)  ASCOROMA                                   L. 1.833.389
  2)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 1.870.791
  3)  ASSITALIA                                  L. 1.870.791
  4)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 1.809.325
  5)  COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL             L. 1.809.325
  6)  FIRS                                       L. 1.809.325
  7)  LEVANTE                                    L. 1.797.499
  8)  LLOYD ADRIATICO                            L. 1.809.325
  9)  LLOYD ITALICO                              L. 1.809.325
 10)  NORICUM                                    L. 1.809.325
 11)  PADANA                                     L. 1.845.765
 12)  SYSTEMA TERRA                              L. 1.774.261
 13)  VITTORIA                                   L. 1.845.765
 14)  NEW HAMPSHIRE                              L. 1.870.791
 15)  UNAT                                       L. 1.870.791
- Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti).
Il  premio  di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982,  n.  526  e  dell'imposta  e'  pari  a  L.
2.979.026,  ad  eccezione  delle  seguenti  imprese  per  le quali si
applicano i premi di riferimento indicati a  fianco  di  ciascuna  di
esse:
  1)  ASCOROMA                                   L. 2.899.434
  2)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 2.958.584
  3)  ASSITALIA                                  L. 2.958.584
  4)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 2.861.378
  5)  COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL             L. 2.861.378
  6)  FIRS                                       L. 2.861.378
  7)  LEVANTE                                    L. 2.842.676
  8)  LLOYD ADRIATICO                            L. 2.861.378
  9)  LLOYD ITALICO                              L. 2.861.378
 10)  NORICUM                                    L. 2.861.378
 11)  PADANA                                     L. 2.919.006
 12)  SYSTEMA TERRA                              L. 2.805.925
 13)  VITTORIA                                   L. 2.919.006
 14)  NEW HAMPSHIRE                              L. 2.958.584
 15)  UNAT                                       L. 2.958.584
  B) Tariffe con clausula di "franchiglia fissa ed assoluta".
Per  i  contratti  con  clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura delle franchigie e' pari a L. 250.000 - 500.000 - 1.000.000 ed
i  relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso
moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,89;  0,81;  0,69.
Per   i   contratti  stipulati  dalla  Compagnia  Unipol  i  predetti
coefficienti, sono sostituiti dai seguenti: 0,85; 0,78; 0,66.
3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI
PER TRASPORTO DI COSE).
A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi.
Tariffe a premio fisso.
La  misura  dei  premi  si determina sulla base delle caratteristiche
teniche  del  rischio  assicurato,   moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativi al peso
complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali.
Le  combinazioni  di  massimali  ed i relativi coefficienti di premio
sono quelli  indicati  al  precedente  n.  1)  per  le  assicurazioni
relative  ai veicoli a motore dei settori I e II. a) Autocarri fino a
35 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico.
Il  premio, di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n.  526  e  dell'imposta,  e'  pari  a  L.
444.974,  ad  eccezione  delle  seguenti  imprese  per  le  quali  si
applicano i premi di riferimento indicati a  fianco  di  ciascuna  di
esse:
  1)  ASCOROMA                                   L. 433.085
  2)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 441.920
  3)  ASSITALIA                                  L. 441.920
  4)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 427.401
  5)  COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL             L. 427.401
  6)  FIRS                                       L. 427.401
  7)  LEVANTE                                    L. 424.607
  8)  LLOYD ADRIATICO                            L. 427.401
  9)  LLOYD ITALICO                              L. 427.401
 10)  NORICUM                                    L. 427.401
 11)  PADANA                                     L. 436.009
 12)  PROGRESS                                   L. 436.009
 13)  SYSTEMA TERRA                              L. 419.118
 14)  VITTORIA                                   L. 436.009
 15)  NEW HAMPSHIRE                              L. 441.920
 16)  UNAT                                       L. 441.920
                                                 Coefficienti
    Peso complessivo a pieno carico                di premio
              -----                                   ----
   fino a 15 q.li .   .   .   .   .   .   .   .   .    1,00
   da oltre 15 fino a 25 q.li .   .   .   .   .   .    1,30
   da oltre 25 fino a 35 q.li .   .   .   .   .   .    1,60
                                                 Coefficienti
    Zone territoriali                              di premio
        -----                                        ----
    I   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     1,00
    II  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0,78
    III .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0,60
Distribuzione  delle  province  e  delle  targhe  speciali nelle zone
territoriali:
Zona  I:  Arezzo  -  Bari  -  Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta -
Firenze - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Lucca  -  Massa  -
Milano  - Napoli - Parma - Perugia - Pisa - Pistoia - Reggio Calabria
- Roma - Salerno - Sassari - Taranto - Targhe estere - Trento;
Zona  II:  Alessandria  -  Ancora  -  Aosta  - Ascoli Piceno - Asti -
Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro -
Como  -  Cosenza  -  Cremona  - Cuneo - Foggia - Forli' - Frosinone -
Grosseto - L'Aquila - Latina - Lecce - Macerata - Mantova - Matera  -
Messina - Modena - Oristano - Palermo - Pesaro - Pescara - Piacenza -
Potenza - Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia  -  Rieti  -  Savona  -
Siena - Sondrio - Teramo - Terni - Torino - Treviso - Trieste - Udine
- Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Viterbo;
Zona  III:  AFI  -  Agrigento  -  Avellino  -  Belluno  - Benevento -
Campobasso - Chieti - Corpo Diplomatico - Enna - Escursionisti Esteri
-  Ferrara  -  FTASE  - Gorizia - Isernia - Novara - Pavia - Ragusa -
Rovigo - RSM - SCAV - Siracusa - SMOM - Trapani - Vercelli.
b)  Autocarri  di  oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico -
per trasporto cose proprie:
Il  premio  di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982,  n.  526  e  dell'imposta  e'  pari  a  L.
611.974,  ad  eccezione  delle  seguenti  imprese  per  le  quali  si
applicano i premi di riferimento indicati a  fianco  di  ciascuna  di
esse:
  1)  ASCOROMA                                   L. 595.624
  2)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 607.775
  3)  ASSITALIA                                  L. 607.775
  4)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 587.806
  5)  COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL             L. 587.806
  6)  FIRS                                       L. 587.806
  7)  LEVANTE                                    L. 583.964
  8)  LLOYD ADRIATICO                            L. 587.806
  9)  LLOYD ITALICO                              L. 587.806
 10)  NORICUM                                    L. 587.806
 11)  PADANA                                     L. 599.644
 12)  PROGRESS                                   L. 599.644
 13)  SISTEMA TERRA                              L. 576.414
 14)  VITTORIA                                   L. 599.644
 15)  NEW HAMPSHIRE                              L. 607.775
 16)  UNAT                                       L. 607.775
- per trasporto conto terzi:
Il  premio  di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n.  526  e  dell'imposta,  e'  pari  a  L.
975.176,  ad  eccezione  delle  seguenti  imprese  per  le  quali  si
applicano i premi di riferimento indicati a  fianco  di  ciascuna  di
esse:
  1)  ASCOROMA                                   L. 949.122
  2)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 968.484
  3)  ASSITALIA                                  L. 968.484
  4)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 936.664
  5)  COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL             L. 936.664
  6)  FIRS                                       L. 936.664
  7)  LEVANTE                                    L. 930.542
  8)  LLOYD ADRIATICO                            L. 936.664
  9)  LLOYD ITALICO                              L. 936.664
 10)  NORICUM                                    L. 936.664
 11)  PADANA                                     L. 955.228
 12)  PROGRESS                                   L. 955.528
 13)  SISTEMA TERRA                              L. 918.512
 14)  VITTORIA                                   L. 955.528
 15)  NEW HAMPSHIRE                              L. 968.484
 16)  UNAT                                       L. 968.484
      Peso complessivo                           Coefficienti
       a pieno carico                              di premio
         -----                                        ----
   da oltre 35 fino a 70 q.li    . . . . . . . . . .    1,00
   da oltre 70 fino a 360 q.li   . . . . . . . . . .    1,70
   di oltre 360 q.li             . . . . . . . . . .    3,30
                                                 Coefficienti
     Zone territoriali                             di premio
         -----                                       ----
      I    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,00
      II   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0,90
      III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0,70
Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:
Zona  I:  Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio -
Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle d'Aosta -  Toscana  -
Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto;
Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia;
Zona III: Sardegna.
Tariffe con clausola di "franchiglia fissa ed assoluta".
Per  i  contratti  con clausola di "franchiglia fissa ed assoluta" la
misura delle franchiglie e' pari L. 250.000 - 500.000 - 1.000.000  ed
i  relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso
di cui alle precedenti lettere a) e b) moltiplicati, rispettivamente,
per  i coefficienti 0,88; 0,78; 0,65. Per i contratti stipulati dalla
Compagnia  Unipol  i  predetti  coefficienti  sono   sostituiti   dai
seguenti: 0,85, 0,75, 0,62.
B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.
Tariffe a premio fisso
La  misura  dei  premi  si determina sulla base delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativi al tipo
di  veicolo  ed  alla  cilindrata,  ai   massimali   ed   alle   zone
territoriali.
Il  premio  di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta e' pari a L. 101.795
ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano i premi
di riferimento indicati a fianco di ciascuna di esse:
  1)  ASCOROMA                                   L. 96.360
  2)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 101.080
  3)  ASSITALIA                                  L. 101.080
  4)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 96.685
  5)  COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL             L. 100.379
  6)  COMPAGNIA DI GENOVA                        L. 101.080
  7)  ITALICA                                    L. 101.080
  8)  LAVORO E SICURTA'                          L. 101.080
  9)  LEVANTE                                    L. 101.080
 10)  NORICUM                                    L. 100.379
 11)  PADANA                                     L.  97.011
 12)  PROGRESS                                   L.  99.005
 13)  RIUNIONE ADRIATICA DI SICURITA'            L. 101.080
 14)  SASA                                       L. 101.080
 15)  SYSTEMA TERRA                              L.  95.724
 16)  NEW HAMPSHIRE                              L.  101.080
 17)  UNAT                                       L. 101.080
                                                 Coefficienti
     Tipo di veicolo e cilindrata                  di premio
             -----                                   ----
   ciclomotori a due e tre ruote        . . . . . .   1,00
   motoveicoli fino a 50 c.c.           . . . . . .   1,93
       "   da oltre 50 fino a 150 cc.   . . . . . .   2,96
       "   da oltre 150 fino a 250 cc.  . . . . . .   3,33
       "   da oltre 250 fino a 750 cc.  . . . . . .   3,70
       "   di oltre 750                 . . . . . .   4,07
                                                 Coefficienti
       Massimali                                   di premio
         -----                                       ----
     350    200     35   milioni  .  .  .  .  .  .   1,00
     500    200     50      "     .  .  .  .  .  .   1,03
   1.000    700    200      "     .  .  .  .  .  .   1,10
   1.500    700    300      "     .  .  .  .  .  .   1,11
   2.000  1.000    500      "     .  .  .  .  .  .   1,12
   3.000  1.000    500      "     .  .  .  .  .  .   1,13
   2.000  2.000  2.000      "     .  .  .  .  .  .   1,17
   3.000  3.000  3.000      "     .  .  .  .  .  .   1,20
   4.000  4.000  4.000      "     .  .  .  .  .  .   1,22
   5.000  5.000  5.000      "     .  .  .  .  .  .   1,23
   7.000  7.000  7.000      "     .  .  .  .  .  .   1,26
  10.000 10.000 10.000      "     .  .  .  .  .  .   1,29
                                                 Coefficienti
    Zone territoriali                              di premio
         -----                                       ----
    I     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      1,00
    II    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      0,75
    III   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      0,64
    IV    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      0,50
    V     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      0,55
    VI    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      0,46
Distribuzione  delle province e delle targhe nelle zone territoriali:
Zona I: Napoli;
Zona II: Bari, Reggio Calabria;
Zona  III:  Avellino,  Benevento,  Caserta,  Firenze, Genova, Milano,
Pistoia, Roma, Salerno;
Zona  IV:  Ancona,  Bergamo,  Bologna,  Brescia,  Como, Foggia, Massa
Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste;
Zona  V:  Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi,
Catania, Catanzaro, Cosenza, Forli', Imperia,  L'Aquila,  La  Spezia,
Lecce,  Livorno,  Lucca,  Messina,  Padova,  Palermo, Pavia, Pescara,
Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia,  Repubblica  di  San  Marino,
Savona,  Torino,  Trento,  Treviso, Varese, Venezia, Venezia, Verona,
Vicenza;
Zona   VI:   Agrigento,  Arezzo,  Belluno,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso,  Chieti,  Cremona,  Cuneo,  Enna,   Ferrara,   Frosinone,
Gorizia,   Grosseto,  Isernia,  Latina,  Macerata,  Mantova,  Matera,
Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pordenone, Ragusa, Ravenna,  Rieti,
Sassari,  Siena,  Siracusa,  Sondrio,  Teramo, Terni, Trapani, Udine,
Vercelli, Viterbo.
Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta"
Per  i  contratti  con  clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura della franchigia e' pari a L.  150.000  ed  i  relativi  premi
corrispondono  a quelli di cui alle precedenti tariffe a premio fisso
moltiplicati per il coefficiente 0,88.
4)  ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE V
   (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO).
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurativo,  moltiplicando  il  premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativamente ai
massimali, alle zone territoriali e, per  i  soli  motoveicoli,  alla
cilindrata.
Le  combinazioni  di  massimali  ed i relativi coefficienti di premio
sono  quelli  indicati  al  precedente  n.  3)  lettera  B),  per  le
assicurazioni  relative  ai  motoveicoli  e ciclomotori per trasporto
cose.
                                                 Coefficienti
    Zone territoriali                              di premio
        -----                                        ----
      I     .   .   .   .   .   .   .   .   .        1,00
      II    .   .   .   .   .   .   .   .   .        0,93
      III   .   .   .   .   .   .   .   .   .        0,79
      IV    .   .   .   .   .   .   .   .   .        0,73
      V     .   .   .   .   .   .   .   .   .        0,73
      VI    .   .   .   .   .   .   .   .   .        0,68
La   distribuzione   delle   province   e  delle  targhe  nelle  zone
territoriali e' quella indicata al precedente n. 3, lettera  B),  per
le  assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto
cose.
a) Ciclomotori.
Il  premio  di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n.  526  e  dell'imposta,  e'  pari  a  L.
57.077, ad eccezione delle seguenti imprese per le quali si applicano
i premi di riferimento a fianco di ciscuno di esse:
  1)  ALPI                                       L.  56.675
  2)  ASCOROMA                                   L.  54.029
  3)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L.  56.675
  4)  ASSITALIA                                  L.  56.675
  5)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L.  54.212
  6)  COMPAGNIA DI GENOVA                        L.  56.675
  7)  FATA                                       L.  56.675
  8)  ITALICA                                    L.  56.675
  9)  LAVORO E SICURTA'                          L.  56.675
 10)  LEVANTE                                    L.  56.675
 11)  LIGURIA                                    L.  56.675
 12)  MINERVA                                    L.  56.675
 13)  MULTIASS                                   L.  56.675
 14)  PADANA                                     L.  54.394
 15)  PROGRESS                                   L.  53.673
 16)  RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'             L.  56.675
 17)  SASA                                       L.  56.675
 18)  SAVOIA                                     L.  56.675
 19)  SICURITA' 1879                             L.  56.675
 20)  SYSTEMA TERRA                              L.  53.673
 21)  TRIESTE E VENEZIA                          L.  56.675
 22)  CIGNA                                      L.  56.675
 23)  NEW HAMPSHIRE                              L.  56.675
 24)  UNAT                                       L.  56.675
b) Motoveicoli ad uso privato.
Il  prermio di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n.  526  e  dell'imposta,  e'  pari  a  L.
187.540,  ad  eccezione  delle  seguenti  imprese  per  le  quali  si
applicano i premi di riferimento indicati a  fianco  di  ciascuna  di
esse:
  1)  ALPI                                       L. 186.222
  2)  ASCOROMA                                   L. 177.528
  3)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 186.222
  4)  ASSITALIA                                  L. 186.222
  5)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 178.127
  6)  COMPAGNIA DI GENOVA                        L. 186.222
  7)  FATA                                       L. 186.222
  8)  ITALICA                                    L. 186.222
  9)  LAVORO & SICURTA'                          L. 186.222
 10)  LEVANTE                                    L. 186.222
 11)  LIGURIA                                    L. 186.222
 12)  MINERVA                                    L. 186.222
 13)  MULTIASS                                   L. 186.222
 14)  PADANA                                     L. 178.726
 15)  PROGRESS                                   L. 176.356
 16)  RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'             L. 186.222
 17)  SASA                                       L. 186.222
 18)  SAVOIA                                     L. 186.222
 19)  SICURTA' 1879                              L. 186.222
 20)  SYSTEMA TERRA                              L. 176.356
 21)  TRIESTE E VENEZIA                          L. 186.222
 22)  CIGNA                                      L. 186.222
 23)  NEW HAMPSHIRE                              L. 186.222
 24)  UNAT                                       L. 186.222
                                                 Coefficienti
       Cilindrata                                  di premio
         -----                                       ----
    fino a 150 c.c.              . . . . . . . .     1,00
    da oltre 150 fino a 400 c.c. . . . . . . . .     1,27
    di oltre 400 c.c.            . . . . . . . .     1,64
5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE
   AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VI (MACCHINE OPERATRICI
   E CARRELLI).
La  misura  dei  premi  si  detemina  a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativamente al
tipo di veicolo e ai massimali.
Il  premio  di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n. 526 e dell'imposta, e' pari a L.
119.676,  ad  eccezione  delle  seguenti  imprese  per  le  quali  si
applicano i premi di riferimento indicati a  fianco  di  ciascuna  di
esse:
  1)  ALPI                                       L. 118.835
  2)  ASCOROMA                                   L. 113.287
  3)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 118.835
  4)  ASSITALIA                                  L. 118.835
  5)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 113.669
  6)  COMPAGNIA DI GENOVA                        L. 118.835
  7)  FATA                                       L. 118.835
  8)  ITALICA                                    L. 118.835
  9)  LAVORO & SICURTA'                          L. 118.835
 10)  LEVANTE                                    L. 118.835
 11)  LIGURIA                                    L. 118.835
 12)  MINERVA                                    L. 118.835
 13)  MULTIASS                                   L. 118.835
 14)  PADANA                                     L. 114.051
 15)  PROGRESS                                   L. 117.195
 16)  RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'             L. 118.835
 17)  SASA                                       L. 118.835
 18)  SAVOIA                                     L. 118.835
 19)  SICURTA' 1879                              L. 118.835
 20)  SYSTEMA TERRA                              L. 112.539
 21)  TRIESTE E VENEZIA                          L. 118.835
 22)  CIGNA                                      L. 118.835
 23)  NEW HAMPSHIRE                              L. 118.835
 24)  UNAT                                       L. 118.835
Tipo di veicolo
a)   Macchine   semoventi   con  attrezzature  operative  varie,  non
rientranti nel successivo punto b), carrelli, mezzi sgombraneve:
- fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia . . . . . . . .  1,00
- da oltre 25 fino a 50 q.li di peso in ordine di marcia . .  1,30
- da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia   . 2,00
- di oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia . . . . . . . 3,00
b) Rulli compressori, macchine per il costipamento,  per il
livellamento e per lo spianamento del terreno, sacrificatori,
frantumatori, mescolatori, betoniere (escluse quelle autocarrate),
spandigraniglia, meccanici, vibrofinitrici, cisterne termiche e
spruzzatori di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto
stradale e motosaldatrici . . . . . . . . . . . .   0,50.
Massimali
Le  combinazioni  di  massimali  ed i relativi coefficienti di premio
sono quelli  indicati  al  precedente  n.  1)  per  le  assicurazioni
relative ai veicoli a motore dei settori I e II.
6) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCONLAZIONE) RELATIVE
   AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE).
La   misura  dei  premi  si  determina  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti relativi ai massimali.
- per uso conto proprio:
il  premio  di  riferimento, al netto del candidato di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n.  526  e  dell'imposta,  e'  pari  a  L.
78.349,  ad eccezione dei premi relativi alle seguenti imprese per le
quali si applicano i premi indicati a fianco di ciascuna di esse:
  1)  ASCOROMA                                   L.  74.166
  2)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L.  77.799
  3)  ASSITALIA                                  L.  77.799
  4)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L.  73.677
  5)  COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL             L.  73.677
  6)  COMPAGNIA DI GENOVA                        L.  77.799
  7)  COMPAGNIA TIRRENA                          L.  74.166
  8)  ITALICA                                    L.  77.799
  9)  LAVORO & SICURTA'                          L.  77.799
 10)  LEVANTE                                    L.  77.799
 11)  LLOYD INTERNAZIONALE                       L.  74.166
 12)  NORCIUM                                    L.  73.677
 13)  PADANA                                     L.  74.667
 14)  PROGRESS                                   L.  74.166
 15)  RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'             L.  77.799
 16)  SASA                                       L.  77.799
 17)  SIDA                                       L.  74.166
 18)  SYSTEMA TERRA                              L.  73.677
 19)  UNIONE EURO AMERICANA                      L.  74.166
 20)  NEW HAMPSHIRE                              L.  77.799
 21)  UNAT                                       L.  77.799
- per uso conto terzi:
il  premio  di riferimento, al netto del contributo di cui all'art. 8
della legge 7 agosto 1982, n.  526  e  dell'imposta,  e'  pari  a  L.
150.493,  ad  eccezione  delle  seguenti  imprese  per  le  quali  si
applicano i premi di riferimento indicati a  fianco  di  ciascuna  di
esse:
  1)  ASCOROMA                                   L. 142.458
  2)  ASSICURAZIONI GENERALI                     L. 149.435
  3)  ASSITALIA                                  L. 149.435
  4)  BANCA NAZIONALE COMUNICAZIONI              L. 141.518
  5)  COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL             L. 141.518
  6)  COMPAGNIA DI GENOVA                        L. 149.435
  7)  COMPAGNIA TIRRENA                          L. 142.458
  8)  ITALICA                                    L. 149.435
  9)  LAVORO & SICURTA'                          L. 149.435
 10)  LEVANTE                                    L. 149.435
 11)  LLOYD INTERNAZIONALE                       L. 142.458
 12)  NORCIUM                                    L. 141.518
 13)  PADANA                                     L. 143.419
 14)  PROGRESS                                   L. 142.458
 15)  RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'             L. 149.458
 16)  SASA                                       L. 149.435
 17)  SIDA                                       L. 142.458
 18)  SYSTEMA TERRA                              L. 141.518
 19)  UNIONE EURO AMERICANA                      L. 142.458
 20)  NEW HAMPSHIRE                              L. 149.435
 21)  UNAT                                       L. 149.435
                                                 Coefficienti
     Massimali                                     di premio
       -----                                         ----
   1.500     700     300  milioni  .  .  .  .  .  .    1,00
   2.000   2.000   2.000     "     .  .  .  .  .  .    1,05
   3.000   3.000   3.000     "     .  .  .  .  .  .    1,08
   4.000   4.000   4.000     "     .  .  .  .  .  .    1,10
   5.000   5.000   5.000     "     .  .  .  .  .  .    1,11
   7.000   7.000   7.000     "     .  .  .  .  .  .    1,14
  10.000  10.000  10.000     "     .  .  .  .  .  .    1,16