Art. 3
Per  le  assicurazioni  relative alle gare e competizioni sportive di
veicoli a motore e di natanti si applicano, per il periodo 1   maggio
1990-30 aprile 1991, le tariffe stabilite dal provvedimento C.I.P. n.
11/1989, aumentate del 3,8%.
Per  le  assicurazioni di cui al comma precedente i contratti possono
essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti
di premio per ciascuno indicati:
                                                 Coefficienti
      Massimali                                    di premio
         -----                                        ----
    1.500    200    200   milioni  .  .  .  .  .  .   1,00
    5.000    700    700      "     .  .  .  .  .  .   1,83
    5.000  5.000  5.000      "     .  .  .  .  .  .   2,70
    6.000  6.000  6.000      "     .  .  .  .  .  .   2,82
    7.000  7.000  7.000      "     .  .  .  .  .  .   2,93
    8.000  8.000  8.000      "     .  .  .  .  .  .   3,01
   10.000 10.000 10.000      "     .  .  .  .  .  .   3,16