Art. 3 Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti si applicano, per il periodo 1 maggio 1990-30 aprile 1991, le tariffe stabilite dal provvedimento C.I.P. n. 11/1989, aumentate del 3,8%. Per le assicurazioni di cui al comma precedente i contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di premio per ciascuno indicati: Coefficienti Massimali di premio ----- ---- 1.500 200 200 milioni . . . . . . 1,00 5.000 700 700 " . . . . . . 1,83 5.000 5.000 5.000 " . . . . . . 2,70 6.000 6.000 6.000 " . . . . . . 2,82 7.000 7.000 7.000 " . . . . . . 2,93 8.000 8.000 8.000 " . . . . . . 3,01 10.000 10.000 10.000 " . . . . . . 3,16