(all. 1 - art. 1)
                           NORME TARIFFARIE
TITOLO I - VEICOLI A MOTORE
CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
1) Durata dei contratti.
      Salvo  quanto  previsto  dal  successivo comma non sono ammesse
durate maggiori di un anno piu' frazione. La frazione  di  anno  deve
costituire  periodo  assicurativo iniziale; detto periodo puo' essere
frazionato secondo la reteazione prevista in contratto.
      Nel  caso  di  contratti  relativi  a veicoli locati in leasing
oppure ratealmente con  ipoteca  legale  o  con  patto  di  riservato
dominio a favore dell'ente finanziatore e' ammessa la stipulazione di
contratti per periodi, superiori all'anno, di durata  pari  a  quella
del  contratto  di  leasing  od  a  quella ammortamento, fermo che il
certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati  per  un
periodo superiore a quello per cui e' stato pagato il premio.
      Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono
le disposizioni della successiva norma 3.
2) Premio.
      I  premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo
di  assicurazione  e  rappresentano  l'importo   complessivo   dovuto
dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte.
a) E' ammesso il frazionamento:
   - trimestrale, con l'aumento del 5%;
   - quadrimestrale, con l'aumento del 4%
   - semestrale, con l'aumento del 3%
   purche' l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per
   frazionamento,  al  netto  dell'imposta  non  sia  inferiore  a L.
   60.000.
      In  caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non
viene modificato anche se l'importo di rata e' inferiore al minimo di
cui sopra.
b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori
   all'anno  per veicoli locati in leasing oppure venduti retealmente
   con ipoteca legale o con  patto  di  riservato  dominio  a  favore
   dell'ente finanziatore. Nel caso di:
   - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con
     sconto dell'8%,
   - premio anticipato di oltre 24 mesi con sconto del 12%.
      Il    premio    deve    essere    riscosso    dall'assicuratore
anticipatamente  in  unica  soluzione  per  tutta  la  durata   della
rateazione o del periodo di locazione in leasing.
      Non  e'  ammesso  il  tacito rinnovo; nei contratti deve quindi
essere inserita la seguente clausola:
      "A   deroga   dell'art.   12   delle   condizioni  generali  di
assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale
scadenza".
      Per   le   assicurazioni   stipulate   nella  forma  tariffaria
"Bonus/Malus"   o   che   prevedono   il   "peius"    agli    effetti
dell'applicazione  delle  regole evolutive alla condizione speciale F
nonche'  alle  maggiorazioni  di  cui  all'art.  6  delle  condizioni
generali  di  assicurazione, la durata del contratto viene suddivisa,
con inizio dalla data di scadenza, in  periodi  di  dodici  mesi  per
ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa.
      "Qualora  della  suddivisione residui un periodo inferiore a 12
mesi,  lo  stesso,  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  7   delle
condizioni  generali  di  assicurazione,  costituisce,  unitamente al
periodo successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione.
      "Alla  scadenza  del  contratto si procedera' al conguaglio del
premio, computato secondo le regole  di  cui  sopra  ed  al  rilascio
dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 20)".
3) Rischi di durata inferiore ad un anno.
      Per   le  assicurazioni  stipulate  per  un  periodo  di  tempo
continuativo inferiore ad un  anno  e'  dovuto  un  rateo  di  premio
corrispondente  al  periodo  di  tempo  per il quale dovra' valere la
garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del  premio  annuo.   Non
sono  comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a
6 mesi.
      Le  assicurazioni  di  rischi  di durata inferiore all'anno che
siano gia' stati in precedenza assicurati  possono  essere  stipulate
soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata
dal precedente assicuratore.
      Per  le  assicurazione dei veicoli dei settori I e II stipulate
nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto
alla  classe di merito in base alla quale e' computato il premio sono
quelli  stabiliti   dalla   Condizione   speciale   F   senza   pero'
l'applicazione  delle  regole  evolutive  alla scadenza del contratto
stesso.   Di   conseguenza,   per    le    assicurazioni    stipulate
successivamente  nella  forma  "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si
applica il premio relativo alla medesima classe  di  merito  cui  era
stato  assegnato il precedente contratto temporaneo che dovra' essere
esibito all'assicuratore.
      Per  le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose
- esclusi i carrelli e i  ciclomotori  -  deve  essere  applicato  il
"Peius" qualora risulti dovuto in base alla relativa norma.
      Non  sono  ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio
unicamente nel caso di reimmatricolazione  del  veicolo.  Qualora  la
variazione  comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche
della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non  si
procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.
        E' ammessa la cessione del contratto.
4) Sospensione in corso di contratto.
      La  sospensione  di garanzia e' concessa per qualsiasi motivo -
salvo il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni:
a.    al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in
      corso  con  premio  pagato  deve  avere  una residua durata non
      inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi,
      il  premio  non  goduto deve essere proporzionalmente integrato
      fino a  raggiungere  3  mesi,  con  rinuncia  pero',  da  parte
      dell'Impresa,  alle  successive  rate  di  premio, ancorche' di
      frazionamento;
b.    devono essere restituiti certificato e contrassegno e la
      sospensione  non  puo'  avere decorrenza anteriore alla data di
      restituzione dei detti documenti;
c.    la sospensione non puo' essere superiore a 12 mesi; decorso
      tale   termine il contratto si estingue ed il premio non goduto
      resta acquisito all'Impresa;
d.    la riattivazione del contratto - fermo il contraente, la
      formula  di personalizzazione ove applicabile e il proprietario
      assicurato deve essere fatta prorogando,  la  scadenza  per  un
      periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui
      la sospensione abbia avuto durata  inferiore  a  3  mesi  -  v.
      successiva lettera e) e sul premio relativo al periodo di tempo
      intercorrente  dalla  riattivazione  alla  nuova  scadenza  del
      contratto   come  sopra  prorogato  si  imputa,  a  favore  del
      contraente, il premio pagato e non goduto compresa  l'eventuale
      "integrazione" di cui alla lettera a);
e.    nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a
      3  mesi  non  si  procede  alla  proroga  della scadenza ne' al
      conguaglio del premio pagato e non goduto relativo  al  periodo
      della    sospensione;    si   rimborsa,   invece,   l'eventuale
      "integrazione" di cui alla lettera a).
      Per  i  contratti  stipulati  nella  forma  "Bonus/Malus" o che
prevedono l'applicazione  del  "Peius"  il  periodo  di  osservazione
rimane  sospeso  per  tutta  la durata della sospensione e riprende a
decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto  il
caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
      Non  e'  consentita  sospensione  per  i  contratti  di  durata
inferiore all'anno, nonche' per quelli a veicoli del Settore V.
      All'atto  della  sospensione  l'Impresa  rilascia una appendice
secondo il seguente testo:
      "L'Impresa  previo  ritiro  del certificato, del contrassegno e
dell'eventuale "carta verde" concede  la  sospensione  del  contratto
dalle ore 24 del........
      "La  riattivazione  del  contratto puo' essere chiesta entro un
anno dalla decorrenza della sospensione.  La  richiesta  deve  essere
fatta per iscritto.
      "La  riattivazione  - fermo restando il contraente, l'eventuale
forma di personalizzazione in corso ed il proprietario  assicurato  -
avviene  prorogando  la  scadenza  originaria  del  contratto  per un
periodo  pari  alla  durata   della   sospensione,   salvo   che   la
riattivazione  stessa venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza
della sospensione, nel qual caso non si procede ad alcuna proroga.
      "L'Impresa  all'atto  della  riattivazione  determina il premio
duvuto  dal  contraente  in  base  alla  tariffa  vigente  alla  data
dell'ultima sospensione e conteggia a favore del contraente stesso il
rateo di premio e non goduto.
      "All'atto  della  riattivazione  l'Impresa  rilascia  un  nuovo
certificato e contrassegno.
      "Per  i  contratti con formula di personalizzazione, il periodo
di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della  sospensione
e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
      "Qualora  il  contraente  non  chieda la riattivazione entro un
anno dalla decorrenza della sospensione il contratto si risolve ed il
premio pagato e non goduto rimane acquisito all'Impresa".
5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.
      Nel  caso  di  piu'  sconti  tecnici  e  soprapremi ciascuno si
calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.
6) Dati tecnici dei veicoli.
      I  dati  tecnici dei veicoli (potenza in CV, numero posti, peso
complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata,  uso,  ecc.)
si  desumono  dalla  carta  di  circolazione  o  da  altri  documenti
ufficiali, e quando questi non siano prescritti, o non li contengano,
dai dati forniti dalle cause costruttrici.
7)  Veicoli  azionati  elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli
del Settore VI).
      Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti
del 50%.
8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova
   - Art. 63 codice della strada).
      Per  le  assicurazioni relative atarghe "Prova" si applicano le
forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il
calcolo del premio, nonche' le seguenti condizioni particolari;
a) Autoveicoli in genere (art. 26 del Codice della strada).
      Qualora  l'autorizzazione  venga  rilasciata per autoveicoli in
genere, il massimale assicurato non puo' essere per  ciascuna  targa,
inferiore a L. 4.000 milioni unico per ogni sinistro.
      Per  i  veicoli  per  i  quali  sia  consentito il trasporto di
persone l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti
dai terzi trasportati.
      Si  applicano  i  premi  previsti  per  gli  autocarri  - conto
proprio, compresi  i  trasportatori  (maggiorazione  5%)  -  di  peso
complessivo  a  pieno  carico  da  oltre  70 fino a 360 q.li inclusi,
ridotti del 40%.
b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 24 e 25 Codice della strada).
      Qualora  l'autorizzazione  venga rilasciata per soli motocicli,
motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non puo' essere  per
ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni per ogni sinistro.
      Per  i  veicoli  per  i  quali  sia  consentito il trasporto di
persone l'assicurazione comprende i danni da lesione personali subiti
dai terzi trasportatori.
      Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio -
di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati  del  16%  (tale
aumento  comprende  l'eventuale  soprapremio  per  la  garanzia terzi
trasportati).
c) Rimorchi in genere (art. 28 del Codice della strada) Rischio
   statico.
      Qualora  l'autorizzazione  venga  rilasciata esclusivamente per
rimorchi in genere, il  massimale  assicurato  non  puo'  essere  per
ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.
      Si  applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre
70 fino a 360 q.li inclusi,  conto  proprio,  con  il  minimo  di  L.
20.000, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno.
      In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
      "La  garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti
dal rimorchio in sosta  dalla  motrice,  per  i  danni  derivanti  da
manovre  a  mano,  nonche'  sempre  se  il rimorchio e' staccto dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti  di  costruzione  o  da
difetti di manutenzione".
d) Macchine operatrici (art. 30 Codice della strada).
      Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a).
e) Macchine agricole (art. 29 Codice della Strada).
      Qualora  la  autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per
macchine agricole, il  massimale  assicurato  non  puo'  essere,  per
ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro.
      Si  applicano  i premi previsti per le ssicurazioni di R.C. per
il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio).
9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via
   - (Art. 17, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge
   24 dicembre 1969, n. 990 approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n.
   973).
      Per  i  veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di
foglio di via puo' essere stipulata assicurazione esclusivamente  con
durata corrispondente al perdiodo di validita' del predetto foglio di
via, comunque non superiore a 60 giorni (art.  64  del  Codice  della
strada).  Il premio da applicare e':
a)    per i Settori I e II
      - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della
      classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore.
      Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.
b)    per il Settore III
      - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei
      posti.
c)    Per tutti gli altri Settori
      - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.
10)   Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione
      (esclusi  quelli  muniti  di  targa "PROVA") - (Art. 17 secondo
      comma, del Regolamento di esecuzione della  legge  24  dicembre
      1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).
      Per  i  veicoli  usati  posti  in circolazione da commercianti,
muniti della prescritta autorizzazione  rilasciata  delle  competenti
autorita',  ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione
e per i quali  e'  consentito  stipulare  assicurazioni  provvisorie,
possono  essere  stipulate  con  il  commerciante  polizze aperte con
applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni  continuativi
e  consecutivi  di  garanzia,  dei seguenti premi, prescindendo dalla
provincia di immatricolazione del veicolo:
a.    il Settore III: L. 20.000 per massimale assicurato pari a L.
      4.000/700/500 milioni;
b.    tutti gli altri Settori: L. 9.000 per massimale assicurato
      pari a L. 2.000 milioni unico.
      Per  i  massimali superiori il premoio si determina applicano i
coefficienti previsti dalle relative tariffe.
      Per  i  veicoli  per  i  quali  sia  consentito il trasporto di
persone l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti
dai terzi trasportati.
      Il  premio  minimo  non  puo' essere inferiore a L. 300.000 per
ogni periodo assicurativo annuo.
      Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.
11) Veicoli targati C.R.I.
      Si  applicano  i  premi  della  zona territoriale alla quale e'
assegnata la targa ROMA.
12)   Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose
      (art. 26 lett.c, del codice della strada).
     Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose)
di peso complessivo a pieno  carico  sino  a  35  q.li  e  capaci  di
contenere  al  massimo  9  posti  (compreso quello del conducente) si
applicano i premi del  Settore  I  (Autovetture)  dei  corrispondenti
scaglioni  di  potenza  e  provincia  di immatricolazione, nonche' le
formule di personalizzazione.
13)   Autoveicoli e motocicli di interesse storico iscritti nel
      registri  Automotoclub  Storico  Italiano (ASI) Storico Lancia,
      Italiano FIAT, Italiano Alfa Rome (legge 28 febbraio  1983,  n.
      53).
         a) Contratti con durata di 10 giorni.
      Possono  essere  stipulate  assicurazioni  con  massimale di L.
2.000 milioni unico con  applicazione  dei  premi  forfettari  di  L.
18.000  per  i  motocicli  e di L. 23.000 per gli autoveicoli.  Per i
veicoli  per  i  quali  sia  consentito  il  trasporto  di   persone,
l'assicurazione  comprende  i  danni  da  lesioni personali subiti da
terzi trasportati.
      Non si applicano le formule di personalizzazione.
      Per  massimali  superiori  il  premio si determina applicando i
coefficienti previsti dalle relative tariffe.
      All'atto   della   stipulazione   il  Contraente  deve  esibire
l'attestazione  di  iscrizione  in  uno  dei  registri  citati  nella
presente norma.
          b) Contratti con durata superiore a 10 giorni
      Si  applicano  i  premi  dei  rispettivi  settori  di  tariffa,
comprese le formule di personalizzazione, se ammissibili.
14)   Guida, da parte di persone designate di veicoli non
      identificabili ("assicurazione sulla patente").
      Il  titolare  di  patente  di  guida puo' avere interesse a una
garanzia complementare a quella minima di legge,  che  deve  in  ogni
caso  coprire  i  veicoli  comunque  posti  in  circolazione;  questo
interesse puo' concretarsi nel caso che  il  titolare  della  patente
desideri  per  i  veicoli non identificati, che egli presume di poter
guidare, coprirsi per massimali piu' elevati di quelli previsti dalle
assicurazioni  stipultae  per  detti  rischi.   A  questo  effetto e'
prevista la possibilita' di assicurazione sulla patente che vale come
assicurazione complementare, rispetto all'assicurazione attestata del
certificato e dal contrassegno di cui il veicolo deve essere  munito.
      Per "l'assicurazione sulla patente" non si fa pertanto luogo ad
emissione ne' di certificato ne' di contrassegno.
      Si  applicano le formule tariffarie ed il premio corrispondente
al veicolo di rischio piu' elevato con riferimento alla provincia  di
residenza dell'assicurato.
        "In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
      Agli effetti della garanzia prestata con la polizza suindicata,
l'assicurazione di responsabilita' civile e' valida per i  veicoli  a
motore  sottoindicati  contraddistinti  dai  n...... letter. ......in
quanto guidati dal Sig.........."
-   Veicoli per i quali e' valida l'assicurazione (solo se
    espressamente sopra richiamati):
1.    motoveicoli:
a.    motocicli di cilindrata fino a ...................... cc.
b.    motocarrozzette di cilindrata fino a ................ cc.
c.    motocarri di cilindrata fino a ....................... cc.
2.    autovetture:
a.    di potenza fino a....... C.V.
b.    di qualunque potenza;
3.    autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati:
a.    di peso complessivo a pieno carico fino a....... q-li conto
      proprio;
b.    di peso complessivo a pieno carico fino a....... q.li conto
      terzi;
      Rientrano  nella  copertura tutti i rischi sopra citati purche'
il rispettivo premio di tariffa sia pari  a  inferiore  a  quella  di
polizza.
      Per  le  autovetture  il premio di conferimento e' quello delle
autoveture in servizio privto (classe  di  merito  14  della  tariffe
Bonus/Malus).
      La   presente  assicurazione  e'  rilasciata  indipendentemente
dall'obbligo  di  legge  e  non   costituisce   quindi   assolvimento
dell'obbligo  stesso; l'Impresa non rilascia pertanto ne' certificato
ne' contrassegno.
15) Assicurazione di secondo rischio.
      Non e' consentita la stipulazione di contratti per la copertura
di secondi rischi, nemmeno da parte dell'Impresa detentrice del primo
rischio  ad  eccezione di polizze a favore di Societa' di leasing per
il rischio derivante dalla proprieta' dei veicoli locati  in  leasing
nonche' di "assicurazione sulla patente".
16) Assicurazione di piu' veicoli con polizza unica amministrata
    con libro matricola.
      E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti piu' veicoli
fermo il rilascio di separato certificato  e  contrassegno  per  ogni
veicolo.
      Ogni  polizza  e'  amministrata nella forma "libro matricola" e
deve essere stipulata o rinnovata per un numero di veicoli a motore e
rimorchi  (esclusi  ciclomotori)  non inferiore a 50, sempreche' tali
veicoli siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta contraente  o  ad
essa  locati in leasing. Il premio dovuto alla firma del contratto e'
quello relativo ai veicoli inizialmente  assicurati.  E'  ammesso  il
frazionamento del premio.
      Per   i  veicoli  dei  settori  I,  II,  IV  (limitatamente  ai
motoveicoli) V e VI, assicurati con questo tipo di polizza,  i  premi
sono quelli dei rispettivi settori, ridotti dal 2,9%.
      Per  polizze  che  comprendano  all'inizio  di  ogni annualita'
assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a
50  si  applica  uno  sconto del 4% sul premio complessivo relativo a
detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva.
      Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
      Per   le   inclusioni  di  veicoli  nel  corso  dell'annualita'
assicurativa,  si applica in ogni caso la tariffa e la  normativa  in
vigore al momento dell'inclusione stessa.
      Sono  ammesse  esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di
vendita, distruzione, demolizione  o  esportazione  definitiva;  tali
esclusioni  decorrono  dalla  data  della  restituzione materiale del
certificato e del contrassegno ed il premio e' calcolato  in  ragione
di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
      La  regolazione  del  premio  deve  essere  effettuta  per ogni
annualita' assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualita'
stessa.
      Qualora  la  polizza  sia  stipulata  con  premio frazionato la
regolazione del  premio  deve  essere  calcolata  in  base  ai  premi
comprensivi dell'aumento per frazionamento.
      In   caso   di  aumento,  rispetto  al  premio  anticipato,  il
Contraente e' tenuto a pagare - assieme  alla  differenza  di  premio
dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce
- la differenza di premio per l'annualita'  successiva  in  relazione
allo  stato  di rischio risultante alla fine del periodo per il quale
e' stata effettuata la regolazione stessa.
      In  caso  di  diminuzione.  l'Impresa  restituira'  la parte di
premio netto riscosso in piu' oltre al maggior premio  percepito  per
l'annualita' successiva.
      Sia  la  differenza  di premio risultante dalla regolazione sia
quella dovuta dal Contraente  per  l'annualita'  successiva  dovranno
essere  versate  entro  il  15   giorno  dalla  data di comunicazione
dell'Impresa.
      In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
      "L'assicurazione  ha per base un libro matricola nel quale sono
iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purche'
intestati al P.A.R. allo stesso Contraente.
      "Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
      "Per  i  veicoli  che  venissero  inclusi in garanzia nel corso
dell'annualita' assicurativa, il premio  sara'  determinato  in  base
alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.
      "Le  esclusioni  di  veicoli,  ammesse  solo  in conseguenza di
vendita o distruzione o  demolizione  o  esportazione  definitiva  di
essi,  dovrannoessere  accompagnate  dalla  restituzione dei relativi
certificati e contrassegni.
      "Per  le  inclusioni  o  le esclusioni la garanzia ha effetto o
cessa dalle ore 24 del giorno, risultante dal  timbro  postale  dalla
lettera  raccomandata  con cui sono state notificate o comunque dalle
ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato  o  del
contrassegno.
      Il  premio  di ciascun veicolo e' calcolato in ragione di 1/360
per  ogni giornata di garanzia.
      "La  regolazione  del  premio  deve  essere effettuata per ogni
annualita' assicurativa entro 60 giorni dal  termine  dell'annualita'
stessa.
      "In   caso  di  aumento,  rispetto  al  premio  anticipato,  il
Contraente e' tenuto a pagare - assieme  alla  differenza  di  premio
dovuta  per i periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce
- la differenza di premio per l'annualita'  successiva  in  relazione
allo  stato  di rischio risultante alla fine del periodo per il quale
e' stata effettuata la regolazione stessa.
      "In  caso  di  diminuzione,  l'Impresa  restituira' la parte di
premio netto riscosso in piu' oltre al maggior premio  percepito  per
l'annualita' successiva.
      "Sia  la  differenza di premio risultante dalla regolazione sia
quella dovuta dal Contraente per la rata successiva  dovranno  essere
versate   entro   il   15    giorno   dalla   data  di  comunicazione
dell'Impresa".
17) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non
    contemplati  in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di
    particolarita' od eccezionalita'  (art.  26  del  Regolamento  di
    esecuzione  della  legge  24  dicembre  1969 n. 990 approvato con
    D.P.R.  24 novembre 1970 n. 973).
      Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta
in volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non
e'  ammesso  il  tacito  rinnovo:  in polizza deve essere inserita la
seguente clausola:
      "A   deroga   dell'art.   12   delle   Condizioni  Generali  di
Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale
scadenza".
18)  Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n.
    990  (non  applicabile  per  assicurazioni  di  piu'  veicoli con
    polizza unica amministrata con Libro Matricola).
      a) Sostituzione con altro veicolo. Conguaglio del premio.
      Nel   caso  di  alienazione  del  veicolo  assicurato,  qualora
l'alienante,  previa  restituzione  del  certificato  e  contrassegno
relativi  al  veicolo  alienato,  chieda che la polizza stipulata per
detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprieta' che
comporti  una  variazione  di  premio,  si  procede al conguaglio del
premio della annualita' in corso, sulla base della tariffa in  vigore
al  momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di
variazione.
      b) Cessione del contratto.
      Nel  caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato
che importi la cessione del  contratto  di  assicurazione  l'impresa,
previa   restituzione   del   certificato   di  assicurazione  e  del
contrassegno, prendera' atto della  cessione  mediante  emissione  di
appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.
      Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
      Sono altresi' ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso
di reimmatricolazione del veicolo; ogni altra variazione comporta  la
stipula di un nuovo contratto.
      Non sono ammesse sospensioni di rischio.
      Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per
l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra'  stipulare
un  nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascera' l'attestazione
dello stato di rischio.
APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO
      "La   suindicata  polizza  viene  d'ora  innanzi  intestata  al
contraente suindicato che subentra in proprio nome nel  contratto  di
assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti
del contraente originario.
      Il  presente  contratto  si estingue alla sua naturale scadenza
del..... .. Per l'assicurazione dello stesso veicolo  il  cessionario
dovra'  stipulare  un  nuovo  contratto.  L'impresa  pertanto  a tale
scadenza non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio.
      La  presente  appendice  forma  parte  integrante della polizza
suindicata".
      Se l'acquirente del veicolo documenti di essere gia' contraente
di polizza riguardante altro veicolo da lui alienato  senza  cessione
della  polizza  relativa,  l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto
all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare  nella
polizza  ceduta.  Quest'ultima sara' annuallata senza restituzione di
premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato
di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto
trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione gia' in corso
a  proprio  nome  per  il  veicolo  sostituito.  Per  i contratti con
frazionamento  del  premio  dell'impresa  rinuncera'  ad  esigere  le
eventuali  rate  successive  alla data di scadenza del certificato di
assicurazione. Non si applica la maggiorazione prevista  dalla  norma
3).
19) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od
    esportazione  definitiva  del  veicolo  assicurato  (art.  61 del
    Codice della strada).
      Nel  caso  di  cessazione  di  rischio a causa di distruzione o
demolizione e  esportazione  definitiva  del  veicolo  come  previsto
dall'art. 61 del Codice della strada - comprovata da attestazione del
P.R.A. certificnte la restituzione  della  carta  di  circolazione  e
della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio
corrisposta e non  usufruita  in  ragione  di  1/360  per  giorno  di
garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del
contrassegno.
20) Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23
    dicembre 1976, n. 857 convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39
    e D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45).
      In  occasione  di  ciascuna  scadenza  annuale del contratto di
assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile  verso  i
terzi,  qualunque  sia  la  forma  di  tariffa  secondo  la  quale il
contratto e' stato stipulato, l'Impresa deve rilasciare al Contraente
una "attestazione" che contenga:
a. la denominazione dell'Impresa;
b. il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del
   Contraente;
c. il numero del contratto di assicurazione;
d. la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il
   contratto;
e. la data di scadenza del perido di assicurazione per il quale
   l'attestazione viene rilasciata;
f. la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del
   contratto  per  l'annulita'  successiva  nel caso che il contratto
   stesso sia stato stipulato sulla base di clasusole che  prevedano,
   ad   ogni   scadenza  annuale,  la  variazione  in  aumento  o  in
   diminuzione del premio applicato all'atto  della  stipulazione  in
   relazione  al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo
   periodo di tempo;
g. i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia
   prescritta,  i dati di identificazione del telaio e del motore del
   veicolo per la cui circolazione il contratto e' stato stipulato;
h. la firma dell'assicurato.
      Per  i  contratti relativi ai veicoli del Settore IV (esclusi i
ciclomotori) stipulati  con  tariffa  a  premio  fisso,  deve  essere
indicato  il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo
di osservazione considerato, nonche' il richiamo al  "Peius"  qualora
la   maggiorazione  sia  maturata  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
      La  suddetta  "attestazione"  deve  essere rilasciata anche nel
caso di tacito rinnovo del contratto.
      Nel  caso  di  veicoli  assicurati con polizze amministrate con
"libro  matricola",  l'Impresa  non  rilascia  l'attestazione  per  i
veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore a un anno.
      Per  tali  veicoli  l'attestazione  deve  essere  rilasciata al
termine della successiva annualita' assicuratica con  riferimento  al
periodo  di  osservazione  che inizia dal giorno dell'inserimento del
veicolo nel  contratto  e  termina  tre  mesi  prima  della  scadenza
dell'annualita' assicurativa successiva.
      Nel  caso  di  contratto stipulato con ripartizione del rischio
tra  piu'  Imprese,  l'attestazione  deve  essere  rilasciata   dalla
"delegataria".
      L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
a. sospensione di garanzia nel corso del contratto;
b. contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c. contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla
   scadenza annuale;
d. cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
      Il  Contraente  deve consegnare all'sccicuratore l'attestazione
sullo  stato  dal  rischio  all'atto  della  stipulazione  di   altro
contratto   per   il   medesimo   veicolo   al   quale  si  riferisce
l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto e' stipulato con la
stessa impresa che l'ha rilasciata.
      Qualora  il  Contraente consegni un'attestazione rilasciata per
un contratto scaduto da piu'  di  tre  mesi  rispetto  alla  data  di
stipulazione  del  nuovo contratto, si applica la disciplina - per la
tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e -  per
il  "Peius"  -  prevista  dall'art.  6  delle  Condizioni Generali di
Assicurazione.
21) Rischi derivanti dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing.
      E'  ammessa  la stipulazione di contratti per rischi derivanti,
alle societa' di leasing, dalla proprieta' dei veicoli locati.
      La  stipulazione  di  detta  garanzia complementare a quella di
legge e' subordinata all'esistenza di polizze contratte dai  locatari
per  la  circolazione  dei  veicoli,  a' sensi di legge, per tutta la
durata del leasing, che prevedano massimali non inferiori  a  L.  700
milioni  unico  e  appendice  di vincolo di privilegio a favore della
Societa' di leasing.
      E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:
1. inoperativita' del contratto stipulato dal locatario a causa di
   a. mancato pagamento del premio alle scadenze convenute;
   b. mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la
      locazione, il locatario non riconsegni il veicolo;
   c. eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per
      franchigia)  che  diano  luogo  a  rivalsa  nei confronti della
      Societa' di leasing  ai  sensi  dell'art.  18  della  legge  24
      dicembre 1969, n. 990;
2. insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal
   locatario;  l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto a
   tali massimali;
3. insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali
   e'prevista  la  copertura  ai  sensi  dell'art.  21 della legge 24
   dicembre 1969, n. 990, in caso di liquidazione coatta dell'Impresa
   con   la   quale   il   locatario   ha   stipulato  il  contratto;
   l'assicurazione  e'  prestata  per  l'eccedenza  rispetto  a  tali
   massimali minimi.
      L'assicurazione  dei  rischi  derivante  dalla  proprieta'  dei
veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui  non
si fa luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno.
      Dato  il carattere di particolarita' dei rischi si procede alla
tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art.  26,  primo  comma,
del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
      I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di
12 mesi. Non e' ammesso il tacito rinnovo.
      In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
      "A   deroga   dell'art.   12   delle   Condizioni  Generali  di
Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale
scadenza".