NORME TARIFFARIE TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI 1) Durata dei contratti. Salvo quanto previsto dal successivo comma non sono ammesse durate maggiori di un anno piu' frazione. La frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo puo' essere frazionato secondo la reteazione prevista in contratto. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore e' ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui e' stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 3. 2) Premio. I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte. a) E' ammesso il frazionamento: - trimestrale, con l'aumento del 5%; - quadrimestrale, con l'aumento del 4% - semestrale, con l'aumento del 3% purche' l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta non sia inferiore a L. 60.000. In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata e' inferiore al minimo di cui sopra. b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti retealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%, - premio anticipato di oltre 24 mesi con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non e' ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o che prevedono il "peius" agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive alla condizione speciale F nonche' alle maggiorazioni di cui all'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa. "Qualora della suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi, lo stesso, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione, costituisce, unitamente al periodo successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione. "Alla scadenza del contratto si procedera' al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 20)". 3) Rischi di durata inferiore ad un anno. Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno e' dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovra' valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno che siano gia' stati in precedenza assicurati possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Per le assicurazione dei veicoli dei settori I e II stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale e' computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza pero' l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza, per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovra' essere esibito all'assicuratore. Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Peius" qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. E' ammessa la cessione del contratto. 4) Sospensione in corso di contratto. La sospensione di garanzia e' concessa per qualsiasi motivo - salvo il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni: a. al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia pero', da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorche' di frazionamento; b. devono essere restituiti certificato e contrassegno e la sospensione non puo' avere decorrenza anteriore alla data di restituzione dei detti documenti; c. la sospensione non puo' essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito all'Impresa; d. la riattivazione del contratto - fermo il contraente, la formula di personalizzazione ove applicabile e il proprietario assicurato deve essere fatta prorogando, la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi - v. successiva lettera e) e sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a); e. nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza ne' al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a). Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono l'applicazione del "Peius" il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). Non e' consentita sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, nonche' per quelli a veicoli del Settore V. All'atto della sospensione l'Impresa rilascia una appendice secondo il seguente testo: "L'Impresa previo ritiro del certificato, del contrassegno e dell'eventuale "carta verde" concede la sospensione del contratto dalle ore 24 del........ "La riattivazione del contratto puo' essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve essere fatta per iscritto. "La riattivazione - fermo restando il contraente, l'eventuale forma di personalizzazione in corso ed il proprietario assicurato - avviene prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione, salvo che la riattivazione stessa venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si procede ad alcuna proroga. "L'Impresa all'atto della riattivazione determina il premio duvuto dal contraente in base alla tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione e conteggia a favore del contraente stesso il rateo di premio e non goduto. "All'atto della riattivazione l'Impresa rilascia un nuovo certificato e contrassegno. "Per i contratti con formula di personalizzazione, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione. "Qualora il contraente non chieda la riattivazione entro un anno dalla decorrenza della sospensione il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito all'Impresa". 5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi. Nel caso di piu' sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 6) Dati tecnici dei veicoli. I dati tecnici dei veicoli (potenza in CV, numero posti, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso, ecc.) si desumono dalla carta di circolazione o da altri documenti ufficiali, e quando questi non siano prescritti, o non li contengano, dai dati forniti dalle cause costruttrici. 7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI). Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. 8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova - Art. 63 codice della strada). Per le assicurazioni relative atarghe "Prova" si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonche' le seguenti condizioni particolari; a) Autoveicoli in genere (art. 26 del Codice della strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non puo' essere per ciascuna targa, inferiore a L. 4.000 milioni unico per ogni sinistro. Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio, compresi i trasportatori (maggiorazione 5%) - di peso complessivo a pieno carico da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 24 e 25 Codice della strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non puo' essere per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni per ogni sinistro. Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone l'assicurazione comprende i danni da lesione personali subiti dai terzi trasportatori. Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16% (tale aumento comprende l'eventuale soprapremio per la garanzia terzi trasportati). c) Rimorchi in genere (art. 28 del Codice della strada) Rischio statico. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non puo' essere per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro. Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di L. 20.000, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche' sempre se il rimorchio e' staccto dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". d) Macchine operatrici (art. 30 Codice della strada). Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a). e) Macchine agricole (art. 29 Codice della Strada). Qualora la autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 2.000 milioni unico per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per le ssicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). 9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via - (Art. 17, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973). Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via puo' essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al perdiodo di validita' del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 64 del Codice della strada). Il premio da applicare e': a) per i Settori I e II - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore. Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione. b) per il Settore III - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti. c) Per tutti gli altri Settori - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa. 10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa "PROVA") - (Art. 17 secondo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973). Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata delle competenti autorita', ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali e' consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di immatricolazione del veicolo: a. il Settore III: L. 20.000 per massimale assicurato pari a L. 4.000/700/500 milioni; b. tutti gli altri Settori: L. 9.000 per massimale assicurato pari a L. 2.000 milioni unico. Per i massimali superiori il premoio si determina applicano i coefficienti previsti dalle relative tariffe. Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Il premio minimo non puo' essere inferiore a L. 300.000 per ogni periodo assicurativo annuo. Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione. 11) Veicoli targati C.R.I. Si applicano i premi della zona territoriale alla quale e' assegnata la targa ROMA. 12) Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 26 lett.c, del codice della strada). Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente) si applicano i premi del Settore I (Autovetture) dei corrispondenti scaglioni di potenza e provincia di immatricolazione, nonche' le formule di personalizzazione. 13) Autoveicoli e motocicli di interesse storico iscritti nel registri Automotoclub Storico Italiano (ASI) Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Rome (legge 28 febbraio 1983, n. 53). a) Contratti con durata di 10 giorni. Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di L. 2.000 milioni unico con applicazione dei premi forfettari di L. 18.000 per i motocicli e di L. 23.000 per gli autoveicoli. Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti da terzi trasportati. Non si applicano le formule di personalizzazione. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. b) Contratti con durata superiore a 10 giorni Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa, comprese le formule di personalizzazione, se ammissibili. 14) Guida, da parte di persone designate di veicoli non identificabili ("assicurazione sulla patente"). Il titolare di patente di guida puo' avere interesse a una garanzia complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire i veicoli comunque posti in circolazione; questo interesse puo' concretarsi nel caso che il titolare della patente desideri per i veicoli non identificati, che egli presume di poter guidare, coprirsi per massimali piu' elevati di quelli previsti dalle assicurazioni stipultae per detti rischi. A questo effetto e' prevista la possibilita' di assicurazione sulla patente che vale come assicurazione complementare, rispetto all'assicurazione attestata del certificato e dal contrassegno di cui il veicolo deve essere munito. Per "l'assicurazione sulla patente" non si fa pertanto luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno. Si applicano le formule tariffarie ed il premio corrispondente al veicolo di rischio piu' elevato con riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato. "In polizza deve essere inserita la seguente clausola: Agli effetti della garanzia prestata con la polizza suindicata, l'assicurazione di responsabilita' civile e' valida per i veicoli a motore sottoindicati contraddistinti dai n...... letter. ......in quanto guidati dal Sig.........." - Veicoli per i quali e' valida l'assicurazione (solo se espressamente sopra richiamati): 1. motoveicoli: a. motocicli di cilindrata fino a ...................... cc. b. motocarrozzette di cilindrata fino a ................ cc. c. motocarri di cilindrata fino a ....................... cc. 2. autovetture: a. di potenza fino a....... C.V. b. di qualunque potenza; 3. autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati: a. di peso complessivo a pieno carico fino a....... q-li conto proprio; b. di peso complessivo a pieno carico fino a....... q.li conto terzi; Rientrano nella copertura tutti i rischi sopra citati purche' il rispettivo premio di tariffa sia pari a inferiore a quella di polizza. Per le autovetture il premio di conferimento e' quello delle autoveture in servizio privto (classe di merito 14 della tariffe Bonus/Malus). La presente assicurazione e' rilasciata indipendentemente dall'obbligo di legge e non costituisce quindi assolvimento dell'obbligo stesso; l'Impresa non rilascia pertanto ne' certificato ne' contrassegno. 15) Assicurazione di secondo rischio. Non e' consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'Impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Societa' di leasing per il rischio derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing nonche' di "assicurazione sulla patente". 16) Assicurazione di piu' veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola. E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti piu' veicoli fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo. Ogni polizza e' amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori) non inferiore a 50, sempreche' tali veicoli siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta contraente o ad essa locati in leasing. Il premio dovuto alla firma del contratto e' quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio. Per i veicoli dei settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli) V e VI, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti dal 2,9%. Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualita' assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a 50 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualita' assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio e' calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuta per ogni annualita' assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualita' stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e' tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualita' successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale e' stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione. l'Impresa restituira' la parte di premio netto riscosso in piu' oltre al maggior premio percepito per l'annualita' successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualita' successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purche' intestati al P.A.R. allo stesso Contraente. "Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. "Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualita' assicurativa, il premio sara' determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento. "Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovrannoessere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. "Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno, risultante dal timbro postale dalla lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato o del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo e' calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. "La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita' assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualita' stessa. "In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e' tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per i periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualita' successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale e' stata effettuata la regolazione stessa. "In caso di diminuzione, l'Impresa restituira' la parte di premio netto riscosso in piu' oltre al maggior premio percepito per l'annualita' successiva. "Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa". 17) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di particolarita' od eccezionalita' (art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 approvato con D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973). Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non e' ammesso il tacito rinnovo: in polizza deve essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". 18) Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (non applicabile per assicurazioni di piu' veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola). a) Sostituzione con altro veicolo. Conguaglio del premio. Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprieta' che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualita' in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. b) Cessione del contratto. Nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione l'impresa, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prendera' atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Sono altresi' ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo; ogni altra variazione comporta la stipula di un nuovo contratto. Non sono ammesse sospensioni di rischio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio. APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO "La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti del contraente originario. Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del..... .. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto a tale scadenza non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio. La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata". Se l'acquirente del veicolo documenti di essere gia' contraente di polizza riguardante altro veicolo da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sara' annuallata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione gia' in corso a proprio nome per il veicolo sostituito. Per i contratti con frazionamento del premio dell'impresa rinuncera' ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Non si applica la maggiorazione prevista dalla norma 3). 19) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 61 del Codice della strada). Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione e esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 61 del Codice della strada - comprovata da attestazione del P.R.A. certificnte la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. 20) Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45). In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e' stato stipulato, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una "attestazione" che contenga: a. la denominazione dell'Impresa; b. il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente; c. il numero del contratto di assicurazione; d. la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il contratto; e. la data di scadenza del perido di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; f. la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annulita' successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clasusole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo; g. i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stato stipulato; h. la firma dell'assicurato. Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV (esclusi i ciclomotori) stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di osservazione considerato, nonche' il richiamo al "Peius" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La suddetta "attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore a un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualita' assicuratica con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualita' assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra piu' Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria". L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: a. sospensione di garanzia nel corso del contratto; b. contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; c. contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; d. cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il Contraente deve consegnare all'sccicuratore l'attestazione sullo stato dal rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto e' stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata. Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un contratto scaduto da piu' di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, si applica la disciplina - per la tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e - per il "Peius" - prevista dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 21) Rischi derivanti dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing. E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle societa' di leasing, dalla proprieta' dei veicoli locati. La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge e' subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano massimali non inferiori a L. 700 milioni unico e appendice di vincolo di privilegio a favore della Societa' di leasing. E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a: 1. inoperativita' del contratto stipulato dal locatario a causa di a. mancato pagamento del premio alle scadenze convenute; b. mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo; c. eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Societa' di leasing ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 2. insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali; 3. insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali e'prevista la copertura ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di liquidazione coatta dell'Impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi. L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno. Dato il carattere di particolarita' dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990. I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi. Non e' ammesso il tacito rinnovo. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".