TITOLO II - NATANTI CAPO I - NORME COMUNI AI SETTORI I E II 76) Limiti di navigazione La presente Tariffa vale per l'assicurazione di responsabilita' civile relativa a natanti naviganti nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nelle acuqe interne italiane ed in quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano. 77) Durata di contratti. Tenuto conto della natura di rischio, non sono ammesse durate superiori ad un anno (con o senza frazione) e, quindi, non sono previste riduzioni per durata. Nel caso di contratti relativi a natanti locati in leasing (v. clausola 1) oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore (v.clausola 2) e' ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, a condizione che il premio venga corrisposto in unica soluzione per tutta la durata della reteazione o del periodo di locazione in leasing. 78) Premio I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo anno di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte. E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi: sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi: sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della reteazione o del periodo di locazione in leasing. Non e' ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente Clausola: "A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". 79) Sospensione in corso di contratto. Non e' consentita la sospensione della garanzia in corso di contratto. 80) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi. Nel caso di piu' sconti tecnici e soprapremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 81) Potenza in C.V. e cilindrata del motore, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e numero del motore, numero dei posti. I dati tecnici dei natanti si desumono dai documenti rilasciati dall'autorita' competente. 82) Alienazione del natante - Sua sostituzione con altro natante Conguaglio del premio. Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprieta' (art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n.990) che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualita' in corso sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Se l'acquirente di un natante cedutogli dall'alienante con la relativa polizza, documenti di essere gia' contraente di polizza riguardante altro natante da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sara' annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto trasferimento sul natante acquistato dell'assicurazione gia' in corso a proprio nome per il natante sostituito. Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa, rinuncera' ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.