(all. 10 - art. 1)
TITOLO II - NATANTI
CAPO I - NORME COMUNI AI SETTORI I E II
 
76) Limiti di navigazione
      La presente Tariffa vale per l'assicurazione di responsabilita'
civile relativa a natanti naviganti nel mare Mediterraneo  entro  gli
stretti, nelle acuqe interne italiane ed in quelle svizzere dei laghi
Maggiore e di Lugano.
77) Durata di contratti.
      Tenuto  conto  della natura di rischio, non sono ammesse durate
superiori ad un anno (con o  senza  frazione)  e,  quindi,  non  sono
previste riduzioni per durata.
      Nel  caso di contratti relativi a natanti locati in leasing (v.
clausola 1) oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto
di  riservato  dominio a favore dell'ente finanziatore (v.clausola 2)
e'  ammessa  la  stipulazione  di  contratti  per  periodi  superiori
all'anno,  di  durata  pari  a  quella  del contratto di leasing od a
quella di ammortamento, a condizione che il premio venga  corrisposto
in unica soluzione per tutta la durata della reteazione o del periodo
di locazione in leasing.
78) Premio
      I  premi  della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo anno
di  assicurazione  e  rappresentano  l'importo   complessivo   dovuto
dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte.
      E'  ammesso  il  pagamento  anticipato  di  premi  per  periodi
superiori all'anno per  natanti  locati  in  leasing  oppure  venduti
ratealmente  con  ipoteca  legale  o con patto di riservato dominio a
favore dell'ente finanziatore. Nel caso di:
-  premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi: sconto
   dell'8%;
-  premio anticipato di oltre 24 mesi: sconto del 12%.
      Il    premio    deve    essere    riscosso    dall'assicuratore
anticipatamente  in  unica  soluzione  per  tutta  la  durata   della
reteazione o del periodo di locazione in leasing.
      Non  e'  ammesso  il  tacito rinnovo; nei contratti deve quindi
essere inserita la seguente
Clausola:
      "A   deroga   dell'art.   12   delle   Condizioni  Generali  di
Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale
scadenza".
79) Sospensione in corso di contratto.
      Non  e'  consentita  la  sospensione della garanzia in corso di
contratto.
80) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.
      Nel  caso  di  piu'  sconti  tecnici  e soprapremi, ciascuno si
calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.
81) Potenza in C.V. e cilindrata del motore, dati di iscrizione o
    registrazione  del  natante,  marchio e numero del motore, numero
    dei posti.
      I dati tecnici dei natanti si desumono dai documenti rilasciati
dall'autorita' competente.
82) Alienazione del natante - Sua sostituzione con altro natante
    Conguaglio del premio.
     Nel   caso   di  alienazione  del  natante  assicurato,  qualora
l'alienante,  previa  restituzione  del  certificato  e  contrassegno
relativi  al  natante  alienato,  chieda che la polizza stipulata per
detto natante sia  resa valida per altro natante  di  sua  proprieta'
(art.  8  della  legge  24  dicembre  1969,  n.990)  che comporti una
variazione di premio, si  procede  al  conguaglio  del  premio  della
annualita'  in  corso  sulla  base della tariffa in vigore al momento
della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
      Se  l'acquirente  di un natante cedutogli dall'alienante con la
relativa polizza, documenti di  essere  gia'  contraente  di  polizza
riguardante  altro  natante  da  lui  alienato  senza  cessione della
polizza  relativa,  l'Impresa  assicuratrice   del   natante   ceduto
all'acquirente  rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella
polizza ceduta. Quest'ultima sara' annullata  senza  restituzione  di
premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato
di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto
trasferimento sul natante acquistato dell'assicurazione gia' in corso
a proprio nome  per  il  natante  sostituito.  Per  i  contratti  con
frazionamento   del   premio  l'Impresa,  rinuncera'  ad  esigere  le
eventuali rate successive alla data di scadenza  del  certificato  di
assicurazione.