(all. 11 - art. 1)
CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I
83) Massimali di garanzia.
      I  massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la
Societa' presta l'assicurazione.
      Nell'assicurazione   a  massimale  tripartito,  la  somma  piu'
elevata rappresenta il limite fino al quale la Societa' e'  obbligata
per  ogni  sinistro,  qualunque sia il numero delle persone decedute,
ferite e danneggiate in cose od animali di loro  proprieta',  mentre,
per  ciascuna  persona  o  per  cose od animali colpiti in uno stesso
sinistro, le somme massime per le quali la Societa' e' obbligata sono
quelle  precisate rispettivamente sotto l'indicazione "per persona" e
"per cose e animali".
      Nelle   assicurazioni  a  massimale  unico  la  somma  relativa
rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni
sinistro,  qualunque  sia  il numero delle persone decedute, ferite o
danneggiate in cose od animali di loro proprieta'.
      La  prima combinazione di massimali prevista, con l'indicazione
del relativo premio, corrisponde ai minimi obbligatori di garanzia.
84) Criteri di tariffazione.
      I  premi  sono  stabiliti in base alla potenza fiscale, tenendo
conto altresi' della cilindrata del motore.
      Per  i  natanti  che, per le loro caratteristiche costruttive o
per modifiche apportate,  abbiano  una  potenza  fiscale  diversa  da
quella  indicata  nello  scaglione corrispondente alla cilindrata del
motore, si applicano sempre i premi dello scaglione in cui rientra la
caratteristica (potenza o cilindrata) di valore piu' elevato.
      Per  i  natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e
per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti  di
identificazione   del   motore  e  del  natante  si  ha  riguardo  al
dislocamento, considerando sostituito al limiti di 50  tonnellate  di
stazza lorda, quello di 50 tonnellate di dislocamento.
85) Rischi di durata inferiore ad un anno.
a.      Natanti di potenza fino a 90 C.V.: si applica l'intero premio
annuo anche per garanzie di durata inferiore;
b.    Natanti di potenza di oltre 90 C.V.:
-    per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si
applicano i premi di Tariffa, ridotti del 60%;
-     per  garanzia  limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si
applicano i premi di Tariffa, ridotti del 20%.
-   Natanti esteri che entrino in Italia per via terrestre.
      Per  i  casi  di natanti esteri registrati in Stati esteri, che
entrino  in  Italia,  al  rimorchio  di  autoveicoli   pure   targati
all'estero,  da  un  valico  di  frontiera, possono essere rilasciate
polizze temporanee per la durata ed ai premi di seguito  indicati.  I
premi  riguardano assicurazioni per le garanzie ed i massimali minimi
obbligatori con l'esclusione dei danni e cose:
                               15 gg.         30 gg.         45gg.
                             --------        --------       ------
- fino a 80 CV effettivi    L. 75.000      L. 113.000     L. 150.000
- da oltre 80 fino a 120    L.166.000      L. 248.000     L. 331.500
     CV effettivi
86) Targhe in prova.
      Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso
privato di potenza da oltre 90 fino a 150 C.V.
87) Maggiorazione del premio per sinistrosita' ("Peius").
      Se  in  un  periodo di osservazione, quale definito dall'art. 7
delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono pagati o  posti  a
riserva 3 o piu' sinistri, sul premio base di tariffa si applica, per
l'annullita' immediatamente successiva, l'aumento del 25%.  Nel  caso
di assunzione di rischi nuovi (gia' assicurati da altra impresa o mai
assicurati), il "Peius"  nella  suindicata  misura,  si  applica  sul
premio  relativo  alla  prima  annualita' ove risulti che nei 12 mesi
anteriori  alla  stipulazione  del  contratto  si  siano   verificati
sinistri in numero tale da comportare l'applicazione del "Peius".
      In  questo  caso  il  primo periodo di assicurazione non potra'
avere durata minore di un anno.
      In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
      "Il  premio  base e' stato maggiorato del 25% per la sola prima
annualita' in relazione alle dichiarazioni del  Contraente  circa  il
pregresso andamento del rischio".
      "Per  le  successive annualita' si osservano le disposizioni di
cui all'art. 6 delle Condizioni Generali".
88) Natanti da noleggio con equipaggio.
      Si applica un soprapremio del 50%.
89) Locazione di natanti senza equipaggio (noleggio a scafo nudo)
      Si applica un soprapremio del 100%.
90) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida.
      Si  applica  il corrispondente premio dei natanti con motore di
uguale potenza e cilindrata. L'allievo  e'  considerato  terzo  anche
quando  e'  alla  guida  del  natante.  L'istruttore e l'esaminatore,
invece, sono considerati terzi soltanto durante l'esame dell'allievo.
      L'assicurazione  comprende  i danni da lesioni personali subiti
dai  terzi  trasportati  ivi   compreso   l'esaminatore.    L'allievo
conducente,  quando  e'  alla guida del natante, e' considerato terzo
tranne che durante l'effettuazione dell'esame.   L'istruttore  invece
e'  considerato  terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da
parte dell'allievo conducente.
      In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
91) Moto d'acqua.
      Si  applica  il corrispondente premio dei natanti con motore di
uguale potenza e cilindrata.
92)  Hovercraft  (aeronatante  su  cuscino d'aria mosso a propulsione
aerodinamica).
      Si  applica  il corrispondente premio dei natanti con motore di
uguale potenza e cilindrata.
      La  garanzia  opera  anche  durante gli spostamenti al di fuori
dell'acqua.
      In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
      "La  convocazione  opera  anche  durante  gli spostamenti al di
fuori dell'acqua".
93) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati.
      Nel caso in cui l'assicurazione sia estesa ai danni a cose e ad
animali di terzi non trasportati la  garanzia  e'  prestata  con  una
franchigia ed assoluta di:
-  L. 50.000 per ogni sinistro per i natanti fino a 200 CV;
-  L. 150.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 200 e
   fino a 300 CV;
-  L. 250.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 300 e
   fino a500 CV;
-  L. 500.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 500 CV.
      Nel  frontespizio  della polizza deve essere indicata la misura
della franchigia applicata ed in polizza deve  essere  richiamata  la
Condizione aggiuntiva B.
94)  Attivita'  idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di
deltaplano.
      Per  estendere  la garanzia ai danni arrecati a terzi, compresa
la persona trainata, durante l'esercizio dell'attivita' di traino, si
applicano  i  seguenti  premi  aggiuntivi per ciascuna combinzione di
massimali:
          Massimali                           Premi aggiuntivi
         -----------                         -----------------
    1.000     700     300   milioni               L.  17.900
    1.000   1.000   1.000      "                  L.  18.400
    2.000   2.000   2.000      "                  L.  20.100
    3.000   3.000   3.000      "                  L.  21.000
    4.000   4.000   4.000      "                  L.  21.500
    5.000   5.000   5.000      "                  L.  22.000
    7.000   7.000   7.000      "                  L.  22.600
   10.000  10.000  10.000      "                  L.  23.300
      In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E.
95) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione
      A  richiesta,  i limiti di navigazione indicati alla precedente
norma 76 possono essere estesi, senza variazione di premio,  a  tutte
le acque interne dei Paesi europei.
      I  limiti  di  navigazione  possono  inoltre essere estesi, con
applicazione di un soprapremio del 10% al  Mar  Nero  ed  alle  coste
orientali  dell'Atlantico  fra  Oporto  e Casablanca incluse le isole
Carniere.