CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I 83) Massimali di garanzia. I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Societa' presta l'assicurazione. Nell'assicurazione a massimale tripartito, la somma piu' elevata rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite e danneggiate in cose od animali di loro proprieta', mentre, per ciascuna persona o per cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Societa' e' obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto l'indicazione "per persona" e "per cose e animali". Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprieta'. La prima combinazione di massimali prevista, con l'indicazione del relativo premio, corrisponde ai minimi obbligatori di garanzia. 84) Criteri di tariffazione. I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale, tenendo conto altresi' della cilindrata del motore. Per i natanti che, per le loro caratteristiche costruttive o per modifiche apportate, abbiano una potenza fiscale diversa da quella indicata nello scaglione corrispondente alla cilindrata del motore, si applicano sempre i premi dello scaglione in cui rientra la caratteristica (potenza o cilindrata) di valore piu' elevato. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando sostituito al limiti di 50 tonnellate di stazza lorda, quello di 50 tonnellate di dislocamento. 85) Rischi di durata inferiore ad un anno. a. Natanti di potenza fino a 90 C.V.: si applica l'intero premio annuo anche per garanzie di durata inferiore; b. Natanti di potenza di oltre 90 C.V.: - per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applicano i premi di Tariffa, ridotti del 60%; - per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applicano i premi di Tariffa, ridotti del 20%. - Natanti esteri che entrino in Italia per via terrestre. Per i casi di natanti esteri registrati in Stati esteri, che entrino in Italia, al rimorchio di autoveicoli pure targati all'estero, da un valico di frontiera, possono essere rilasciate polizze temporanee per la durata ed ai premi di seguito indicati. I premi riguardano assicurazioni per le garanzie ed i massimali minimi obbligatori con l'esclusione dei danni e cose: 15 gg. 30 gg. 45gg. -------- -------- ------ - fino a 80 CV effettivi L. 75.000 L. 113.000 L. 150.000 - da oltre 80 fino a 120 L.166.000 L. 248.000 L. 331.500 CV effettivi 86) Targhe in prova. Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 C.V. 87) Maggiorazione del premio per sinistrosita' ("Peius"). Se in un periodo di osservazione, quale definito dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono pagati o posti a riserva 3 o piu' sinistri, sul premio base di tariffa si applica, per l'annullita' immediatamente successiva, l'aumento del 25%. Nel caso di assunzione di rischi nuovi (gia' assicurati da altra impresa o mai assicurati), il "Peius" nella suindicata misura, si applica sul premio relativo alla prima annualita' ove risulti che nei 12 mesi anteriori alla stipulazione del contratto si siano verificati sinistri in numero tale da comportare l'applicazione del "Peius". In questo caso il primo periodo di assicurazione non potra' avere durata minore di un anno. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "Il premio base e' stato maggiorato del 25% per la sola prima annualita' in relazione alle dichiarazioni del Contraente circa il pregresso andamento del rischio". "Per le successive annualita' si osservano le disposizioni di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali". 88) Natanti da noleggio con equipaggio. Si applica un soprapremio del 50%. 89) Locazione di natanti senza equipaggio (noleggio a scafo nudo) Si applica un soprapremio del 100%. 90) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida. Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza e cilindrata. L'allievo e' considerato terzo anche quando e' alla guida del natante. L'istruttore e l'esaminatore, invece, sono considerati terzi soltanto durante l'esame dell'allievo. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati ivi compreso l'esaminatore. L'allievo conducente, quando e' alla guida del natante, e' considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece e' considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 91) Moto d'acqua. Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza e cilindrata. 92) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica). Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza e cilindrata. La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La convocazione opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua". 93) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati. Nel caso in cui l'assicurazione sia estesa ai danni a cose e ad animali di terzi non trasportati la garanzia e' prestata con una franchigia ed assoluta di: - L. 50.000 per ogni sinistro per i natanti fino a 200 CV; - L. 150.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 200 e fino a 300 CV; - L. 250.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 300 e fino a500 CV; - L. 500.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 500 CV. Nel frontespizio della polizza deve essere indicata la misura della franchigia applicata ed in polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 94) Attivita' idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. Per estendere la garanzia ai danni arrecati a terzi, compresa la persona trainata, durante l'esercizio dell'attivita' di traino, si applicano i seguenti premi aggiuntivi per ciascuna combinzione di massimali: Massimali Premi aggiuntivi ----------- ----------------- 1.000 700 300 milioni L. 17.900 1.000 1.000 1.000 " L. 18.400 2.000 2.000 2.000 " L. 20.100 3.000 3.000 3.000 " L. 21.000 4.000 4.000 4.000 " L. 21.500 5.000 5.000 5.000 " L. 22.000 7.000 7.000 7.000 " L. 22.600 10.000 10.000 10.000 " L. 23.300 In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E. 95) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione A richiesta, i limiti di navigazione indicati alla precedente norma 76 possono essere estesi, senza variazione di premio, a tutte le acque interne dei Paesi europei. I limiti di navigazione possono inoltre essere estesi, con applicazione di un soprapremio del 10% al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca incluse le isole Carniere.