(all. 11 - art. 1 bis)
TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
SEZIONE I - VEICOLI A MOTORE
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
      Nel testo che segue si intendono:
-   per "Legge" la legge 24 dicembre 1969, n. 990,
    sull'assicurazione   obbligatoria  della  responsabilita'  civile
    derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e
    successive modificazioni;
-   per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta
    legge;
-   per "Impresa": la Societa'...............
-   per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il
    contratto di assicurazione;
-   per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui
    responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
-   per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a sensi
    dell'art.  11 della legge in vigore al momento della stipulazione
    del contratto.
      ART.1  -  Oggetto  dell'assicurazione. - L'Impresa assicura, in
conformita' alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi  della
responsabilita'  civile  dell'organizzatore  di  gare  e competizioni
sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3
della  Legge  e  nell'art.  5 del Regolamento. Pertanto, l'Impresa si
impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che,  per
capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di
danni involontariamente cagionati  a  terzi  della  circolazione  dei
veicoli  partecipanti  a  gare  o  competizioni nonche' alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e  finali  previste  nel
regolamento di gara.
      L'Impresa   inoltre  assicura,  sulla  base  delle  "Condizioni
aggiuntive"  e  della  relativa  "Premessa"  i  rischi  non  compresi
nell'assicurazione  obbligatorie  indicati  in  tali  condizioni,  in
quanto siano espressamente richiamate. In  questo  caso  i  massimali
indicati  nel  frotespizio  sono  destinati anzitutto ai risarcimenti
dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la  parte
non  assorbita  dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle
"Condizioni Aggiuntive".
      La  garanzia  ha  effetto,  per ciascun veicolo, dal momento in
cui, per ordine  della  direzione  di  gara,  viene  consegnato  agli
incaricati  delle  verifiche  preliminari,  teniche  e/o  sportive  e
termina nel momento in cui, sempre  per  ordine  della  direzione  di
gara,  viene  riconsegnato  dagli  incaricati  delle verifiche finali
sempreche' le verifiche siano previste dal regolamento particolare di
gara con i relativi orari.
      ART.  2  -  Esclusioni  e  rivalsa.  -  L'assicurazione  non e'
operante:
-   se il conduttore non e' abitato a norma delle disposizioni in
    vigore;
-   per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e'
    effettuato   in   conformita'  alle  disposizioni  vigenti,  alle
    prescrizioni  del  regolamento  particolare  di   gara   e   alle
    indicazioni della carta di circolazione, nonche', comunque, se il
    veicolo e' monoposto;
-   se la gara non e' autorizzata in conformita' alle norme di legge
    in vigore;
-   se il regolamento di gara non e' approvato dai competenti organi
    sportivi.
      Nei  predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile
l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercitera' diritto di  rivalsa  per
le   somme   che   abbia   dovuto  pagare  al  terzo  in  conseguenza
dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.
      ART.  3  - Validita' e sfera di applicazione. - L'assicurazione
vale per il territorio della Repubblica Italiana,  della  Citta'  del
Vaticano  e  della  Repubblica  di  S.Marino,  compresi gli eventuali
tratti  di  percorso  oltre   confine,   previsti   dal   regolamento
particolare di gara.
 
      ART.  4 - Durata del contratto. - Il contratto ha durata pari a
quella della gara o competizione  per  la  quale  esso  e'  stipulato
nonche'  delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari
e finali previste nel regolamento particolare di gara.
      ART.  5  - Pagamento del premio. - Il premio deve essere pagato
alla  consegna della polizza contro rilascio da parte  dell  'Impresa
della   dichiarazione   prevista   dall'art.  5  secondo  comma,  del
Regolamento.
      La  parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili
e' determinata sulla base dei dati  forniti  dal  Contraente  e  deve
essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.
      Il  Contraente  e' tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine
di  15  giorni  dalla  scadenza  del  contratto,  i  dati  definitivi
necessari  per  la  regolazione  del  premio,  nonche'  ad  esibire a
richiesta dell'Impresa la relativa documentazione ufficiale  compresa
copia  conforme  dell'incartamento di chiusura della gara redatto dal
direttore della stessa per l'Autorita' sportiva competente.
      La  differenza  attiva  e  passiva risultante dalla regolazione
deve essere pagata nei 15 giorni della relativa comunicazione.
      ART.6  -  Modalita'  per la denuncia di sinistro. - La denuncia
del sinistro deve contenere il numero  della  polizza,  la  data,  il
luogo  e  le modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il
nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro
mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.
      Alla   denuncia  devono  far  seguito,  nel  piu'  breve  tempo
possibile, le notizie, i documenti e gli atti guidiziari relativi  al
sinistro.
      ART.  7  -  Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a
quando  ne  ha  interesse,  a  nome  dell'Assicurato,   la   gestione
stragiudiziale  e  giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui
si discuta del  risarcimento  del  danno,  designando,  ove  occorra,
legali  o  tecnici.  Ha altresi' facolta' di provvedere per la difesa
dell'Assicurato in sede penale, sino  ad  esaurimento  del  grado  di
giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
      L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per
i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde  di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
      ART.  8  -  Competenza  territoriale.  -  Per  le  controversie
riguardanti la esecuzione del presente  contratto  e'  esclusivamente
competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del
luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di  quello  dove
ha  sede  l'agenzia  cui  e'  assegnato  o  presso  la quale e' stato
concluso il contratto,  ovvero,  nel  caso  di  esercizio  di  azione
diretta  a'  sensi  dell'art. 18 della Legge, l'Autorita' Giudiziaria
adita dal danneggiato.
      ART.  9  -  Imposte  e tasse - Le imposte, le tasse e tutti gli
altri oneri stabiliti per  legge,  presenti  e  futuri,  relativi  al
premio,  al  contratto  ed agli atti da esso dipendenti sono a carico
del  Contraente  anche  se  il  pagamento  ne  sia  stato  anticipato
dall'Impresa.
      ART.  10  -  Rinvio  alle  norme  di  legge  -  Per  quanto non
espressamente  regolato  dal  presente  contratto  valgono  le  norme
legislative e regolamentari vigenti.
Clausole   da   approvare  specificatamente  per  iscritto  a'  sensi
dell'articolo 1341 C.C.
      ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.