CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II 96) Massimali di garanzia. I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Societa' presta l'assicurazione. La somma piu' elevata rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite, mentre, per ciascuna persona, la somma massima per la quale la Societa' e' obbligata e' quella precisata sotto l'indicazione "per persona". 97) Frazionamento del premio. E' ammesso il frazionamento: - trimestrale, con l'aumento del 5%; - quadrimestrale, con l'aumento del 4%; - semestrale con l'aumento del 3%; purche' l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 25.000. 98) Criteri di tariffazione. I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale ed al tonnellaggio in stazza lorda dei singoli natanti, nonche' in base al numero dei posti. Per i natanti in navigazione sui Laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando il tonnellaggio di dislocamento equivalente a quello di stazza lorda. 99) Rischi di durata inferiore ad un anno. Per garanzia limitata ad un periodo di 6 mesi consecutivi, si applicano i premi di Tariffa, ridotti del 40%. 100) Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida. Si applica, ridotto del 34% il corrispodente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza del motore: non si applica il premio aggiuntivo per il numero dei posti. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati ivi compreso l'esaminatore. L'allievo conducente, quando e' alla guida del natante, e' considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece e' considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 101) Danni a cose ed animali di terzi Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi deve essere applicato un aumento del 100% sul premio di Tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e deve essere adottata una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria prevista per il natante considerato. Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali, nell'ambito della somma assicurata, e' pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro da indicare nel frontespazio della polizza. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con se' dalle persone trasportate. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 102) Danni a cose di terzi trasportati. Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti od oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in Tariffa e deve essere adottata una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria prevista per il natante considerato. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, e' pari al 5% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia e' prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C. 103) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati. Per estendere l'assicurazione ai danni e cose ed animali di terzi, nonche' agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati, devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio di cui ai nn.101 e 102 e deve essere adottata una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria prevista per il natante considerato. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati nell'ambito della somma assicurata, e' pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati e' prestati e' prestata fino ad un massimo di l. 200.000 per ogni persona danneggiata. La garanzia per danni a cose ed animali di terzi e' prestata con una franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D. 104) Aliscafi. Si applica un soprapremio del 50% sui premi di Tariffa, compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e sugli eventuali soprapremi.