(all. 12 - art. 1)
CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II
96) Massimali di garanzia.
      I  massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la
Societa' presta l'assicurazione.
      La  somma  piu'  elevata rappresenta il limite fino al quale la
Societa' e' obbligata per ogni  sinistro,  qualunque  sia  il  numero
delle  persone  decedute  o  ferite, mentre, per ciascuna persona, la
somma massima per  la  quale  la  Societa'  e'  obbligata  e'  quella
precisata sotto l'indicazione "per persona".
97) Frazionamento del premio.
      E' ammesso il frazionamento:
-   trimestrale, con l'aumento del 5%;
-   quadrimestrale, con l'aumento del 4%;
-   semestrale con l'aumento del 3%;
purche' l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento
al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 25.000.
98) Criteri di tariffazione.
      I  premi  sono  stabiliti  in  base  alla potenza fiscale ed al
tonnellaggio in stazza lorda dei singoli natanti, nonche' in base  al
numero dei posti.
      Per  i  natanti in navigazione sui Laghi Maggiore e di Lugano e
per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti  di
identificazione   del   motore  e  del  natante  si  ha  riguardo  al
dislocamento,   considerando   il   tonnellaggio   di    dislocamento
equivalente a quello di stazza lorda.
99) Rischi di durata inferiore ad un anno.
      Per  garanzia  limitata ad un periodo di 6 mesi consecutivi, si
applicano i premi di Tariffa, ridotti del 40%.
100) Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida.
      Si applica, ridotto del 34% il corrispodente premio dei natanti
di pari tonnellaggio e potenza del motore: non si applica  il  premio
aggiuntivo per il numero dei posti.
      L'assicurazione  comprende  i danni da lesioni personali subiti
dai  terzi  trasportati   ivi   compreso   l'esaminatore.   L'allievo
conducente,  quando  e'  alla guida del natante, e' considerato terzo
tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece e'
considerato  terzo  soltanto  durante  l'effettuazione  dell'esame da
parte dell'allievo conducente.
      In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
101) Danni a cose ed animali di terzi
      Per  estendere  l'assicurazione  ai  danni a cose ed animali di
terzi deve essere  applicato  un  aumento  del  100%  sul  premio  di
Tariffa,  escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e
deve essere adottata una combinazione di massimali superiore a quella
minima obbligatoria prevista per il natante considerato.
      Il  limite  dell'obbligazione  per  danni  a  cose  ed animali,
nell'ambito della somma assicurata, e' pari al 10% di detta somma per
ogni  sinistro;  il  relativo importo deve essere indicato in polizza
quale limite per i danni a cose.
      La  garanzia  e'  prestata  con  una  franchigia assoluta di L.
50.000 per ogni sinistro da indicare nel frontespazio della  polizza.
      Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si
trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con  se'
dalle persone trasportate.
      In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.
102) Danni a cose di terzi trasportati.
      Per  estendere  l'assicurazione  ai  danni  agli  indumenti  od
oggetti di comune uso personale dei  terzi  trasportati  deve  essere
applicato  un  aumento  del  25% sul premio aggiuntivo per ogni posto
previsto in Tariffa  e  deve  essere  adottata  una  combinazione  di
massimali  superiore  a  quella  minima  obbligatoria prevista per il
natante considerato.
      Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito
della somma assicurata, e'  pari  al  5%  di  detta  somma  per  ogni
sinistro;  il  relativo importo deve essere indicato in polizza quale
limite per i danni a cose.
      La  garanzia  e'  prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per
ogni persona danneggiata.
      In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C.
103)  Danni  a  cose  ed  animali  di  terzi  e danni a cose di terzi
trasportati.
      Per  estendere  l'assicurazione  ai  danni e cose ed animali di
terzi, nonche' agli indumenti ed oggetti di comune uso personale  dei
terzi  trasportati,  devono  essere applicati entrambi gli aumenti di
premio di cui ai nn.101 e 102 e deve essere adottata una combinazione
di  massimali  superiore a quella minima obbligatoria prevista per il
natante considerato.
      Il  limite dell'obbligazione per i danni suindicati nell'ambito
della somma assicurata, e' pari  al  10%  di  detta  somma  per  ogni
sinistro;  il  relativo importo deve essere indicato in polizza quale
limite per i danni a cose.
      La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso
personale dei terzi trasportati e' prestati e' prestata  fino  ad  un
massimo di l. 200.000 per ogni persona danneggiata.
      La  garanzia  per  danni a cose ed animali di terzi e' prestata
con una franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro.
      In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D.
104) Aliscafi.
      Si  applica  un  soprapremio  del  50%  sui  premi  di Tariffa,
compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei  posti,  e  sugli
eventuali soprapremi.