CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) PREMESSA L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione" ad eccezione degli art. 2, secondo comma e 10 nonche' per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali" dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con le sottoestese Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge. A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli organizzatori. - Sono considerati terzi i singoli componenti i Comitati Organizzatori e gli Ufficiali di gara addetti all'organizzazione di gare e competezioni automobilistiche e motociclistiche, in quanto non sussista una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno. Sono parimenti considerati terzi i dipendenti dell'organizzatore e gli ausiliari addetti ai servizi dell'organizzazione della gara (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennita' liquidata dall'INAIL che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dell'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma precedente la garanzia e' prestata per ogni persona fino alla concorrenza massima di L. 50.000.000 sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000 per persona. B) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni automobilistiche - Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automolistiche, escluse quelle di sola velocita', sono considerati equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara, ed in tal caso la garanzia e' operante nei limiti da questo stabiliti.