(all. 12 - art. 1 bis)
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI
          RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE
          SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)
PREMESSA
      L'assicurazione   dei   rischi   indicati   nelle   sottoestese
Condizioni Aggiuntive  e'  regolata  dalle  "Condizioni  Generali  di
Assicurazione"  ad eccezione degli art. 2, secondo comma e 10 nonche'
per quanto non previsto da tali  "Condizioni  Generali"  dalle  norme
disciplinanti    l'assicurazione    facoltativa.    Restano   inoltre
applicabili, in quanto  compatibili  con  le  sottoestese  Condizioni
Aggiuntive  e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le
esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.
      A)  Organizzatori,  Ufficiali  di gara, dipendenti ed ausiliari
degli organizzatori. - Sono considerati terzi i singoli componenti  i
Comitati    Organizzatori   e   gli   Ufficiali   di   gara   addetti
all'organizzazione  di  gare  e   competezioni   automobilistiche   e
motociclistiche,   in   quanto   non   sussista   una   loro  diretta
responsabilita' nella produzione del danno.
      Sono     parimenti     considerati     terzi    i    dipendenti
dell'organizzatore   e   gli    ausiliari    addetti    ai    servizi
dell'organizzazione  della  gara  (esclusi  i  piloti, gli addetti al
servizio dei veicoli e le case costruttrici), in quanto non  sussista
una  loro  diretta  responsabilita' nella produzione del danno. Per i
dipendenti    dell'organizzatore    soggetti    alla    assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124
l'assicurazione  vale  per  le  sole  somme  eccedenti   l'indennita'
liquidata dall'INAIL che l'organizzatore fosse condannato a pagare in
conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente
accertato,  commesso  dell'organizzatore medesimo o da suo dipendente
del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile,
nonche'  per  le  somme  che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in
seguito  alla  azione  di  regresso  esperita  nei   suoi   confronti
dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.
      Nei  confronti  dei  soggetti  indicati nel comma precedente la
garanzia  e' prestata per ogni persona fino alla concorrenza  massima
di L.  50.000.000 sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta
di L.  1.000.000 per persona.
      B)  Secondi  conduttori  partecipanti  a  gare  e  competizioni
automobilistiche -  Limitatamente  ai  veicoli  partecipanti  a  gare
automolistiche,  escluse  quelle  di sola velocita', sono considerati
equiparati ai terzi trasportati  i  secondi  conduttori,  mentre  non
guidano  il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta
dal regolamento particolare di gara, ed in tal caso  la  garanzia  e'
operante nei limiti da questo stabiliti.